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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29078/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26767-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro aCAPO - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 26767/2022 Cron.

Rep.

Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 3741/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 362/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 11 ottobre 2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla lavoratrice indicata in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell’impugnazione del licenziamento intimatole il 2 marzo 2020 dalla datrice aCapo soc. coop. soc. integrata, per mancato superamento del periodo di prova, avendone confermato la legittimità, per la specifica indicazione delle mansioni (operatrice di contact center e di back office ) e la chiara individuazione del suo inquadramento con richiamo della contrattazione collettiva applicabile (categoria C1 – ex IV livello – CCNL Cooperative sociali);

2. con atto notificato il 9 novembre 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso.3. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., per la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (operatrice di contact center edi back office) ai profili professionali C1 della categoria C, siccome tutti riguardanti mansioni di ambito socio – sanitario e di assistenza alla persona, proprie della cooperativa sociale datrice, ma assolutamente estranee a quelle suindicate, effettivamente svolte presso SOGEI per la realizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]: con il conseguente difetto di indicazione, neppure per relationem , delle mansioni svolte nel patto di prova, pertanto nullo, alla base del licenziamento intimato alla lavoratrice per mancato superamento (unico motivo);

2. esso è infondato;3. posto che la causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare la illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. 22 marzo 2000, n. 3451), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. 13 aprile 2017, n. 9597, in motivazione, con richiamo di precedenti).

E la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. 20 maggio 2009, n. 11722; Cass. 13 aprile 2017, n. 9597; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27785; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5264);

3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale, in applicazione dei suenunciati principi di diritto (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza), ha accertato, come già il Tribunale, la specificità dell’indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office e della chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell’assistenza”, di specificazione delle competenze più generali dell’area/categoria C, analogicamente riferibile a quelle suddette svolte dalla ricorrente (così agli ultimi tre capoversi di pg. 4 della sentenza), pienamente consapevole dei compiti e delle responsabilità oggetto della prova (Cass. 15 maggio 2015, n. 10041), avendoli specificamente dedotti nel ricorso introduttivo;

3.2. la censura si risolve in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie);

4. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26767-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro aCAPO - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 26767/2022 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 3741/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 362/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 11 ottobre 2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla lavoratrice indicata in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell’impugnazione del licenziamento intimatole il 2 marzo 2020 dalla datrice aCapo soc. coop. soc. integrata, per mancato superamento del periodo di prova, avendone confermato la legittimità, per la specifica indicazione delle mansioni (operatrice di contact center e di back office ) e la chiara individuazione del suo inquadramento con richiamo della contrattazione collettiva applicabile (categoria C1 – ex IV livello – CCNL Cooperative sociali); 2. con atto notificato il 9 novembre 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso.3. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., per la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (operatrice di contact center edi back office) ai profili professionali C1 della categoria C, siccome tutti riguardanti mansioni di ambito socio – sanitario e di assistenza alla persona, proprie della cooperativa sociale datrice, ma assolutamente estranee a quelle suindicate, effettivamente svolte presso SOGEI per la realizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]: con il conseguente difetto di indicazione, neppure per relationem , delle mansioni svolte nel patto di prova, pertanto nullo, alla base del licenziamento intimato alla lavoratrice per mancato superamento (unico motivo); 2. esso è infondato;3. posto che la causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare la illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. 22 marzo 2000, n. 3451), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. 13 aprile 2017, n. 9597, in motivazione, con richiamo di precedenti). E la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. 20 maggio 2009, n. 11722; Cass. 13 aprile 2017, n. 9597; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27785; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5264); 3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale, in applicazione dei suenunciati principi di diritto (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza), ha accertato, come già il Tribunale, la specificità dell’indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office e della chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell’assistenza”, di specificazione delle competenze più generali dell’area/categoria C, analogicamente riferibile a quelle suddette svolte dalla ricorrente (così agli ultimi tre capoversi di pg. 4 della sentenza), pienamente consapevole dei compiti e delle responsabilità oggetto della prova (Cass. 15 maggio 2015, n. 10041), avendoli specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; 3.2. la censura si risolve in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie); 4. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,
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