CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib. Prov. del Molise n. 620/2018depositata il 27/09/2018.Numero registro generale 30326/2018Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 13241/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dalle istanze di rateizzazione presentate da Phlogass.r.l., società esercente l’attività di vendita di gas naturale, in relazione aun ingente debito per accise, sanzioni e accessori derivante da numerosiavvisi di pagamento emessi dagli Uffici delle Dogane competenti e dacartelle di pagamento notificate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per un importocomplessivo superiore a sei milioni di euro.In data 16 dicembre 2014 la contribuente inoltrava due distinte istanze dirateizzazione: una all’Ufficio delle Dogane di Campobasso e una a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] doganale, con nota n. 63 del 16 gennaio 2015, silimitava a comunicare che la rateazione delle somme doveva essererichiesta esclusivamente all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 19del d.P.R. n. 602/1973, senza esprimere alcuna valutazione sul meritodell’istanza. Equitalia, dal canto suo, non rispondeva immediatamente,rilevando successivamente che, alla data di presentazione dell’istanza, nonrisultavano iscrizioni a ruolo né somme esigibili.Phlogas proponeva due ricorsi innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Campobasso: il primo (R.G. 110/2015) contro la notadell’Ufficio delle Dogane, qualificata come diniego; il secondo (R.G.108/2015) contro il silenzio-rifiuto che assumeva essersi formatosull’istanza indirizzata a Equitalia. [OSCURATO:SOCIETA] delle Dogane eccepival’inammissibilità del ricorso, trattandosi di atto non rientrante nel catalogodegli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e non comportantealcuna lesione attuale; Equitalia deduceva che gli avvisi sottesi non eranostati ancora iscritti a ruolo e che le precedenti cartelle risultavano estinte ooggetto di altre rateazioni.Numero registro generale 30326/2018Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 13241/2026Data pubblicazione 07/05/2026Riuniti i giudizi, la CTP – preso atto che Equitalia aveva nel frattempoconcesso, in data 28 aprile 2015, la rateazione richiesta – dichiaravacessata la materia del contendere e condannava l’Agenzia delle Dogane equella della Riscossione al pagamento delle spese processuali, ravvisandoun colpevole ritardo nelle attività di iscrizione a ruolo e di notifica dellecartelle.Avverso tale decisione proponevano distinti appelli sia l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Entrambe leAmministrazioni deducevano: l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi; laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e per ultrapetizione;l’assenza di condotta colpevole; la non configurabilità della cessazionedella materia del contendere in difetto di richiesta congiunta; l’illegittimitàdella condanna alle spese. Phlogas si costituiva resistendo ai gravami.Con sentenza n. 620/02/2018, depositata il 27 settembre 2018, laCommissione tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmente gliappelli, riformando la sentenza solo quanto alla regolamentazione dellespese e disponendone la compensazione per entrambi i gradi di giudizio.La CTR riteneva: che l’Ufficio delle Dogane avesse correttamenterichiamato la normativa sulla competenza dell’Agente della riscossione;che il sopravvenuto provvedimento di rateazione integrasse una situazioneoggettiva idonea a eliminare la materia del contendere; che, nel processotributario, in caso di cessazione della materia del contendere, non trovasseapplicazione il principio della soccombenza virtuale.Avverso tale sentenza Phlogas ha proposto ricorso per cassazione,articolato in due motivi. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli, unitamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione,chiedendo il rigetto dell’avversa impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 30326/2018Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 13241/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, come interpretato alla lucedella sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, nonché dell’art.360, n. 3, c.p.c., in punto di regolamentazione delle spese a seguito dicessazione della materia del contendere, per avere la Commissioneregionale disposto la compensazione delle spese di lite applicando unanorma nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima, e senzaconsiderare che – al di fuori delle ipotesi di definizione agevolata deicarichi – non opera più alcun automatismo compensativo previsto dallaformulazione originaria dell’art. 46.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso, rappresentato dalle ragioni della soccombenza virtualeaccertate dalla CTP. Sostiene che il giudice regionale avrebbe omesso divalutare le condotte delle Amministrazioni – in particolare il ritardo nellaformazione dei ruoli da parte dell’Ufficio delle Dogane e quellonell’emissione della cartella da parte di Equitalia – asseritamentedeterminative della necessità di instaurare il giudizio, profili ampiamentevalorizzati nella sentenza di primo grado. Lamenta, inoltre, che la CTRavrebbe travisato la ricostruzione del fatto storico, affermando chel’istanza di rateazione fosse stata rivolta alla sola Agenzia delle Dogane,mentre la documentazione versata in atti proverebbe l’avvenutapresentazione dell’istanza anche a Equitalia nella medesima data.Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondomotivo.Nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere è statadichiarata poiché, nel corso del giudizio di primo grado, l’Agente dellariscossione aveva medio tempore concesso, in data 28 aprile 2015, larateazione richiesta dalla contribuente, con ciò facendo venir menol’interesse attuale a una decisione sul merito delle originarie domande esoddisfacendo integralmente l’interesse sostanziale che la società avevaNumero registro generale 30326/2018Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 13241/2026Data pubblicazione 07/05/2026inteso perseguire con le istanze originariamente rivolte sia all’Ufficio delleDogane sia a Equitalia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenutoche tale provvedimento sopravvenuto integrasse una situazione oggettivaidonea a determinare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione delprocesso, escludendo, in radice, profili di imputabilità alle Amministrazioniin ordine al verificarsi della situazione estintiva.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la CTR – in parzialeriforma della sentenza di primo grado – ha disposto la compensazioneintegrale delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, ponendo laquestione esclusivamente sul piano della natura “oggettiva” dellacessazione e affermando che, nel processo tributario, non trovaapplicazione il criterio della soccombenza virtuale. [OSCURATO:PERSONA] hadunque ritenuto giustificata la compensazione, in via generalizzata,escludendo che la sopravvenuta concessione della rateazione potessesupportare una diversa regolamentazione delle spese.La decisione della CTR non può essere condivisa, avendo essa presuppostoun’incompatibilità “di principio” tra cessazione della materia delcontendere e soccombenza virtuale, in luogo della necessaria verificaconcreta delle ragioni dell’estinzione e delle correlate conseguenze sullespese.Il giudice regionale, occupandosi del regolamento delle spese, hatestualmente affermato che “nel processo tributario, in caso di cessazionedella materia del contendere, non trova applicazione il criterio dellasoccombenza virtuale” e che, pertanto, “la compensazione integrale dellespese risulta giustificata”. Da tale premessa la Commissione ha desunto lanecessità di procedere alla compensazione delle spese per entrambi igradi, senza svolgere alcun accertamento sulle cause della cessazione esulla loro eventuale imputabilità, ritenendo che la natura oggettiva dellasopravvenuta rateazione imponesse tale esito.Siffatta impostazione si pone, tuttavia, in contrasto con i principi elaboratiNumero registro generale 30326/2018Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 13241/2026Data pubblicazione 07/05/2026dalla giurisprudenza di legittimità. A seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 274 del 2005, l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 noncontempla più un automatismo compensativo, imponendo invece algiudice un accertamento in concreto e una motivazione “sul perché” lavicenda estintiva giustifichi (o meno) la compensazione, fondato sulprincipio di responsabilità per le spese (Cass. n. 634/2006).In particolare, la cessazione della materia del contendere non precludel’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, che costituiscestrumento di attribuzione delle spese coerente con l’esito che avrebbeavuto la lite ove decisa nel merito, e che deve essere utilizzatoogniqualvolta l’estinzione del giudizio dipenda da un’illegittimità originariadell’atto o da un comportamento colposo dell’Amministrazione, essendopacifico che il giudice debba verificare ex ante la fondatezza sostanzialedelle ragioni del contribuente come se il merito fosse deciso (v. Cass. n.5191/2015, sull’obbligo di scrutinare l’illegittimità originaria; Cass. n.17312/2015, sulla necessità di valutare la colpa dell’Amministrazione;Cass. n. 2719/2015 e Cass. n. 6016/2017, in tema di responsabilitàdell’Ufficio e ingiustizia del danno).È altresì fermo l’orientamento secondo cui la compensazione delle spesepuò essere disposta solo quando l’estinzione del giudizio derivi da un fattosopravvenuto non imputabile all’Ufficio, e dunque solo all’esito di unavalutazione positiva circa la mancanza di responsabilitàdell’Amministrazione, come una sopravvenienza oggettiva o una sceltadiscrezionale estranea alla legittimità dell’atto originario (Cass. n.22231/2011, sull’esclusione della compensazione in presenza diillegittimità originaria; Cass. n. 7273/2016 e Cass. n. 19947/2010,sull’obbligo di valutare la responsabilità dell’ente; Cass. n. 3950/2017, intema di condotta colposa dell’Amministrazione). La responsabilitàdell’Ufficio, inoltre, deve essere verificata caso per caso, alla luce dellaconfigurabilità dell’ingiustizia del danno arrecato al contribuente (Cass. n.Numero registro generale 30326/2018Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 13241/2026Data pubblicazione 07/05/202621380/2006, sulla necessità della valutazione della colpa amministrativa aifini delle spese).Nel caso di specie, la CTR, assumendo in via apodittica la non applicabilitàdella soccombenza virtuale nel processo tributario, ha arrestato il proprioiter argomentativo a una premessa di diritto errata; ha omesso qualsiasiscrutinio circa la legittimità originaria degli atti o delle condotte, nonchécirca la colpa delle Amministrazioni, che costituiscono, invece, ilnecessario presupposto della decisione sulle spese in presenza diestinzione sopravvenuta; e ha applicato, di fatto, un modello dicompensazione automatica ormai espunto dall’ordinamento. Lamotivazione impugnata si pone pertanto in contrasto con l’interpretazioneconsolidata dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, con conseguentenecessità di cassazione della sentenza limitatamente alla statuizione sullespese, che dovrà essere nuovamente regolata all’esito del richiestoaccertamento in concreto.La Corte di Giustizia Tributaria del Molise procederà, pertanto, a un nuovoesame alla luce dei principi ora esposti, provvedendo con congruamotivazione in ordine all’eventuale applicazione della soccombenzavirtuale ovvero alla ricorrenza dei presupposti per la compensazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente