CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25948/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con i primi due motivi, il ricorrente reitera obiezioni volte a sindacare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, le cui valutazioni — da considerarsi sinergicamente, versandosi in ipotesi di c.d. «doppia conforme» — si sottraggono alle spiegate censure di contraddittorietà o manifesta illogicità; che il Giudice dell'udienza preliminare ha, in particolare, illustrato, alle pagg. 7-8 della sentenza di primo grado, le ragioni che inducono a ritenere accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], nella trattativa finalizzata alla cessione di una pistola cal. 9 bifilare in favore di [OSCURATO:PERSONA], in tal senso deponendo la calibrata e combinata esegesi dei colloqui intercorsi tra Brau e Mangia il 14, il 25, il 26 ed il 27 ottobre 2013 e di quelli dei quali sono stati protagonisti, il 26 ed il 27 ottobre 2013, Brau e Carai; che il ricorrente contesta la legittimità della motivazione delle sentenze di merito valorizzando singoli passaggi dei dialoghi (quale l'avere egli profferito, ad un certo punto, le parole «non mi interessa») che, avulsi dal contesto, sono, ovviamente, suscettibili di diversa lettura e, più in generale, propone una ricostruzione alternativa rispetto a quella concordemente operata, in termini, si hr\- ripete, non sindacabili in sede di legittimità, dal Giudice dell'udienza preliminare e dalla Corte di appello, anche per quanto concerne, specificamente, la dedotta contraddittorietà tra l'affermazione della penale responsabilità per i reati afferenti alla menzionata pistola e l'assoluzione dall'addebito relativo alla detenzione di munizioni; che, in relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione incensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il contesto normativo di riferimento, che l'imputato, quantunque incensurato, è nondimeno immeritevole, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione ed in considerazione, piuttosto, della gravità delle condotte, sintomatiche dello stabile inserimento nel mercato illecito delle armi, della concessione delle circostanze attenuanti generiche; che è invero pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che «Al fine dì ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità dì esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli, Rv. 271269); che il ricorrente, in proposito, si limita a segnalare la propria condizione di pregressa incensuratezza e la dedizione ad attività lavorativa lecita, ciò che non vale, di per sè, ad attestare l'illegittimità della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D72p: Ca uccio [OSCURATO:PERSONA] S drini ? Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il C