CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria del 3 gennaio 2024 di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R., 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati avendo il giudice dì appello correttamente disatteso l'eccezione, oggi riproposta, di nullità della sentenza di primo grado sull'allegazione del legittimo impedimento dell'imputato detenuto a comparire all'udienza, in presenza della valida rinuncia. Esaustive sul punto della volontarietà e consapevolezza della dichiarazione, in tal senso, dell'imputato, sono le considerazioni (cfr. pag. 6) della sentenza impugnata, confutate nel ricorso anche allegando che agli atti non si rinviene la dichiarazione di rinuncia che non era stata messa in discussione, invece, con i motivi di appello; che la memoria è reiterativa delle svolte argomentazioni, ritenute inammissibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] lator