CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (già MINISTERODELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in2026 persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO1072 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 27/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21171/2022Numero di raccolta generale 10724/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di FirenzeData pubblicazione 22/04/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Firenze del 11/6/2020.2. Borghi, dopo aver intrattenuto con il Ministero dell’Istruzione,come docente, numerosi contratti a tempo determinato dal 1978 al2007, nel gennaio 2008 era stato immesso in ruolo, ma nel giugno2009 era stato dispensato dal servizio per mancato superamento delperiodo di prova, cui era seguita la cancellazione dalle graduatorie adesaurimento. Nel settembre 2012 era stato reimmesso in ruolo,stavolta quale vincitore di concorso. Nell’agosto 2015 era statocollocato a riposo.3. Aveva rivendicato il diritto al riconoscimento dell’intera anzianitàdi servizio e le conseguenti differenze retributive.4. Aveva inoltre contestato: la legittimità della dispensa dal serviziosubìta nel 2009, perché il provvedimento non poteva essere adottatodal dirigente della scuola di appartenenza; la cancellazione dalle GAEdata per conseguente, in quanto non prevista dall’art. 10, comma 3,lett. B) del DM 8 aprile 2009, mentre la dispensa era stata dispostasecondo l’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994; che la cancellazione dalleGAE fosse stata piena, sull’assunto che la dispensa potesse comportaresolo la cancellazione dalla GAE della classe di concorso per la quale erastata ritenuta non superata la prova.5. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, ritenendo che:l’abuso in reiterazione fosse stato sanato dalla intervenuta“stabilizzazione”; il dirigente scolastico fosse competente ad intimarela dispensa, non altrimenti contestata nella sua legittimità; che questacomportasse la cancellazione dalle GAE.6. Borghi aveva proposto appello, da un lato, reiterando le propriecontestazioni quanto alla legittimità della dispensa e della cancellazionedalle GAE, dall’altro deducendo che il diritto alle differenze stipendialinon dipendeva dalla legittimità della clausola del termine. Si era ancoraNumero registro generale 21171/2022doluto della mancata ammissione dei mezzi di prova articolaNutmi erpo eserz ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026dimostrare il danno biologico, morale ed economico subìto a causa dellaData pubblicazione 22/04/2026ingiusta cancellazione dalle GAE.7. La Corte di Appello rigettava il gravame perché (in sintesi): lastatuizione di primo grado riguardo alla competenza del dirigentescolastico ad intimare la dispensa non era stata impugnata sicché su diessa era caduto il giudicato; nel merito della dispensa, il lavoratore siera limitato a dedurre, in primo grado, un generico vizio di motivazione,e nulla aveva dedotto a fronte delle risultanze dei due accertamentiispettivi che avevano portato alla decisione, non fatti oggetto diobiezioni specifiche; l’appello sul punto si basava unicamente sullapregressa lunga esperienza lavorativa da precario, mai fatta oggetto dilamentele e contestazioni, circostanza irrilevante.L’art.10, comma 3, lett. b) del DM 8 aprile 2009, nel prevedere che nonpotessero essere iscritti nelle graduatorie «coloro che siano statidestituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazioneper persistente insufficiente rendimento» aveva trovato legittimaapplicazione, non trovando riscontro né nella lettera né nella ratio della“norma” l’assunto che questa avesse mero riguardo alla fattispecie dicui all’art.512 del d.lgs. n. 272/94, in quanto anche l’art. 439 del d.lgs.cit. parlava di dispensa dal servizio, ed era innegabile che questa fosseeffettuata sulla base di una valutazione di insufficiente rendimento etenuto anche conto del fatto che «sarebbe del tutto irrazionale che ilMinistero valutasse come possibili candidati alle supplenze...soggettigià valutati come incapaci di fornire lo standard minimo per l’attività didocenza».La cancellazione non si limitava alla classe di concorso per la quale erastata esperita la prova.Riguardo alle rivendicazioni fondate sul periodo di impiego precario, laCorte territoriale, premesso che il Borghi non aveva chiesto ilriconoscimento dell’anzianità di servizio per il periodo preruolo, ma soloil riconoscimento del diritto al computo dell’anzianità di servizioNumero registro generale 21171/2022preruolo una volta immesso in ruolo, quale regolata dagli artt.N u4m8er5o seez ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026489 del d.lgs. n.297/94, con la conseguente rideterminazione dellaData pubblicazione 22/04/2026fascia stipendiale e le conseguenti differenze retributive, richiamati ilprincipio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinatoposto dalla Clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla Direttivan.99/70 CE e Cass. n. 22558/2016; richiamati CGUE 18 ottobre 2012in C da 302/11 a 305/11, CGUE 20 settembre 2018, Motter e Cass. n.31149/2019, fondava su tale ultimo arresto la necessità di accertarein concreto la discriminazione vietata, posto che questa ricorre solo sel’anzianità effettiva di servizio, calcolata tenendo conto delleinterruzioni tra un rapporto e l’altro, e senza applicare l’art. 489 delTUS, né gli altri fattori di favore per i lavoratori a termine, superi lasoglia oltre la quale si genera effettivamente un trattamento menofavorevole rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.Giudicava che l’attore non si fosse confrontato con tali princìpi,limitandosi a chiedere il riconoscimento dell’anzianità di serviziomaturata.Da tanto seguiva anche la conferma della reiezione della domanda didifferenziale, in quanto conseguenziale alla precedente.Rigettava, infine, il motivo di appello avente ad oggetto ildisconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico e moraleda reiterazione illecita, e basato sulla mancata ammissione di mezzi diprova articolati sul danno, non essendo ravvisabile illecito inreiterazione secondo i princìpi posti da Cass. nn. 22552/2016 e22558/2016, giacché l’attore era stato stabilizzato per due volte (laprima per titoli, la seconda per concorso), e comunque un solocontratto a termine aveva avuto durata annuale secondo l’art. 4,comma 1, della legge n.124/99, né egli aveva provato un uso distortoo improprio delle supplenze. Infine, il preteso danno biologico non eraprovato, avendo l’attore prodotto un solo certificato medicoproveniente da una struttura pubblica, del tutto generico nel riferire ildisturbo in atto alle vicende lavorative.Numero registro generale 21171/20228. Per la cassazione della sentenza ricorre Borghi con atto noNtiufmicerao tsoez ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026il 6/9/2022 ed affidato a sette motivi, assistiti da memorie.Data pubblicazione 22/04/20269. Il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine di garantirsi ildiritto all’eventuale discussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «Erronea qualificazione edinterpretazione della domanda attorea in entrambi i gradi del giudizio».Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto opinato dai giudicidi merito, egli non aveva chiesto la conversione in unico contratto, masolo il riconoscimento dell’anzianità di servizio che gli sarebbe spettatase si fosse trattato di un unico rapporto.2. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché non tipizza ilvizio denunciato sulla base delle categorie previste all’art. 360 c.p.c. néla regola processuale violata (arg. ex Cass SU n. 32415/2021), vizioperaltro riscontrabile anche in buona parte degli altri motivi, ed insecondo luogo perché, richiedendo la disamina dello stesso il confrontotra la sentenza e la domanda contenuta nel ricorso di primo grado, gliartt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c. richiedevano la trascrizione, almeno nelleparti rilevanti, del ricorso e la produzione e localizzazione dello stesso,che non risultano.Peraltro la Corte di Appello, contrariamente a quanto si assume, nonrisulta aver attribuito al ricorrente una domanda di accertamentodell’unicità del rapporto, bensì la domanda che egli assume averproposto, posto che, malgrado la sentenza affermi, in modotecnicamente improprio, che «Nel caso oggi in decisione, la domandadel Borghi riguarda solo il secondo aspetto, ossia il riconoscimentocome servizio di ruolo dell'intero servizio non di ruolo svolto primadell'assunzione a tempo indeterminato», tale “secondo aspetto” risultapreviamente individuato dalla premessa che «La seconda questioneriguarda il riconoscimento del periodo preruolo che il Ministero opera alNumero registro generale 21171/2022momento dell'immissione in ruolo. Qui si applicano le norme dNi ulmeegrog seez ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026che prevedono un riconoscimento parziale, temporizzato, del periodoData pubblicazione 22/04/2026preruolo e quindi non integrale (artt. 485 e 489 del d.lvo 297/94)»;circostanza di per sé idonea a chiarire che la domanda presa inconsiderazione è stata quella avente ad oggetto il computo integrale, enon parziale, come previsto dalle summenzionate disposizioni, nelservizio di ruolo, dell’anzianità di servizio maturata nei precedentiservizi di ruolo. Tanto è peraltro ulteriormente palesato dallamotivazione, fondata sui princìpi e sui criteri di riscontro delladiscriminazione dei lavoratori a termine, secondo la Clausola 4dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n.99/70 CE, quale invalsanel diritto vivente riguardo alla legittimità, sul piano eurounitario,dell’art. 485 cit.; princìpi che non presuppongono in alcun modol‘unicità del rapporto ed anzi derogano al principio generale del nostroordinamento secondo il quale l’istituto dell’anzianità di servizio operaall’interno di ciascun singolo rapporto di lavoro. D’altronde, la sentenzaimpugnata contiene pure, alla prima pagina, l’affermazione che ilricorrente aveva chiesto «L'accertamento del suo diritto all'integrale diriconoscimento dell'anzianità maturata nel preruolo...».3. Il secondo motivo denuncia «Violazione di legge e del dirittocomunitario in punto di abuso del ricorso a reiterati contratti di lavoroa termine e dei relativi effetti sanzionatori...».Si censura il fatto che la Corte di Appello abbia attribuito effetto sanantealle “stabilizzazioni” senza tener conto del fatto che il ricorrente, nel2012, era stato assunto a tempo indeterminato quale vincitore diconcorso.4. Il motivo, oltre ad essere anch’esso non specificamente tipizzatomediante l’indicazione specifica delle norme violate, non si confrontae non coglie pienamente il decisum della sentenza impugnata, perchéil fatto che l’attore avesse conseguito per due volte un’assunzione atempo indeterminato (la prima, da GAE, nel 2008 e la seconda, perconcorso pubblico, nel 2012) é posto dalla sentenza a fondamentoNumero registro generale 21171/2022dell’inesistenza del suo diritto al risarcimento del danno presuNnutmoe rod saez ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026precarizzazione in via logicamente gradata rispetto alla ratio decidendiData pubblicazione 22/04/2026fondata sulla mancanza del presupposto della sussistenza di un abusoin reiterazione. Poiché nel caso in cui una decisione si fondi su piùrationes decidendi, occorre che tutte siano efficacemente censurate (expluris, Cass. nn.11493/2018, 5102/2024), la denunciata inidoneitàdell’assunzione per concorso pubblico del 2012 a sanare l’illecitoipotizzato, deve prima passare il vaglio della tenuta delle altre duerationes. E si può dire sin da ora che poiché l’assunto dell’efficaciasanante della “stabilizzazione” del 2008 non è nemmenospecificamente censurato, e neppure è specificamente censurato il capodella sentenza che ha negato l’abuso in reiterazione in ragione del fattoche c’era stata una sola supplenza annuale, e che non era statacontestata la genuinità delle supplenze di altro tipo, il motivo ne risultainammissibile.5. Il terzo motivo denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di legge in punto di ricostruzione della carriera del ricorrente».Si lamenta la violazione della Clausola 4 in punto di diritto, sull’assuntodella violazione del principio di diritto già enunciato da questa [OSCURATO:PERSONA]. n. 22558/2016.6. Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, non siconfronta con il decisum della sentenza impugnata. Cass.n.22558/2016 affrontò il tema del riconoscimento dell’anzianità inpendenza di rapporti a tempo determinato, ed enunciò il principiosecondo cui «La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempodeterminato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale delcomparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini delladipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamatiCCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ognicaso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al tNruametrtoa remgisetrno gteon erale 21171/2022Numero sezionale 1072/2026economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato».Numero di raccolta generale 10724/2026La questione dell’accertamento della sussistenza della discrimiDnaataz piuobbnlieca zione 22/04/2026in relazione alla ricostruzione della carriera successiva all’immissione inruolo venne poi affrontata da Cass. n.31149/2019, che ha stabilito che«In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti atempo determinato poi definitivamente immessi nei ruolidell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cuil'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati,unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, comeintegrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essereinferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "aborigine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare lasussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamentoriservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, conquello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare,pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regoladell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso didisapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto aldocente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla basedei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato».Tale decisione, come è noto, si fonda sul fatto che la disciplina nazionalein materia di computo dell’anzianità preruolo in quella successiva diruolo contiene, riguardo agli ex-precari, regole sfavorevoli (quella chelimita ai primi quattro anni il computo integrale dell’anzianità,circostanza che di per sé esclude, in tale contesto, la discriminazionerispetto ai lavoratori di ruolo per le precarietà di durata effettivainfraquadriennale) e regole di maggior favore (quale quella di cui all’art.489), la cui applicazione determinerebbe una “discriminazione allarovescia”; ed ha stabilito che la violazione del principio diNumero registro generale 21171/2022discriminazione va appurata in concreto, tenendo conto della Nduumerrao tsaez ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026effettiva dei rapporti a termine, secondo criteri che, pure, ha, seppureData pubblicazione 22/04/2026di massima, individuato.La sentenza impugnata ha applicato entrambi i princìpi, ed ha negatoil diritto al computo non già perché abbia contraddetto in diritto isurrichiamati princìpi, entrambi fedelmente richiamati, ma per mancatae comunque insufficiente allegazione in fatto della durata effettiva deirapporti precari e, per essa, per mancata prova della discriminazione.Trattasi di una ratio decidendi basata su un giudizio di fatto, come talenon censurabile per violazione di legge, con la quale il ricorrentenemmeno concretamente si confronta.7. Il quarto motivo denuncia «Violazione di norme di legge in puntodi determinazione dei danni in caso di reiterati contratti a termine nellaP.A.». Si sostiene che la Corte di merito abbia disatteso il principiosecondo il quale il danno da precarizzazione è presunto e che comunqueesso sarebbe stato provato.8. Il motivo è inammissibile, perché, in disparte la violazione delprincipio secondo il quale la censura per violazione di legge richiedel’indicazione della fonte normativa violata (ex pluris, Cass. SS.UU. n.23745/2020; Cass. n. 20870/2024), non si confronta con la ratiodecidendi della decisione impugnata, che non ha negato il risarcimentoper mancata prova del danno, ma perché ha giudicato insussistentel’abuso in reiterazione e, quindi, l’illecito.9. Il quinto motivo denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di legge (in riferimento al disposto dell’art. 439 e dell’art. 512del d.lgs n. 297/94), in correlazione anche col disposto dell’art. 3 L.n.241/90».La censura si incentra sul fatto che il provvedimento di dispensa dalservizio del 2009 avesse fatto riferimento sia all’art. 439 del TUS(mancato superamento della prova) sia all’art. 512 del TUS(insufficiente rendimento) con conseguente violazione dell’obbligogenerale di (chiara) motivazione e violazione del diritto a difesa.Numero registro generale 21171/202210. Il motivo è inammissibile perché la sentenza impugnataN,u mdeorop soez ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026aver indicato che l’attore si era «limitato, in primo grado, a dedurre, inData pubblicazione 22/04/2026modo generico, un vizio di motivazione» non tratta la questione e nonfa cenno a motivo di appello sul punto. In tali circostanze, era oneredel ricorrente, secondo gli artt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c. riportare ilcontenuto rilevante dell’atto di appello con la specificità necessaria adapprezzarne il contenuto, nonché produrlo e localizzare la produzione(Cass. SSUU n. 34469/2019; Cass. nn. 32804/2019, 3473/2025). Taliadempimenti risultano far difetto.11. Il sesto motivo denuncia «Violazione di norme di legge (inriferimento al disposto dell'art. 512 DLGS 297 94 e contraddittorietàdella (pur mancante) motivazione adottata».Si ripropone l’assunto della contraddittorietà del riferimento nelprovvedimento di dispensa a due istituti diversi, quali gli artt. 439 e512 del d.lgs n.297/94, e quindi la contraddittorietà motiva dellostesso.Trattasi di motivo analogo a quello sopra giudicato inammissibile ed èinammissibile per lo stesso motivo.12. Il settimo motivo denuncia «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di legge in termini di effetti del provvedimento amministrativoche ebbe a sancire il mancato superamento del periodo di prova».Si contesta la legittimità della cancellazione dalle GAE qualeconseguenza della dispensa ex art. 439 d.lgs. n.297/94, in applicazionedell’art. 10, comma 3, punto b) del DM n.42 del 8 aprile 2009, sullabase del rilievo che l’art. 439 cit., contrariamente all’art. 512, nonsarebbe ostativo alla permanenza in graduatoria.13. Il motivo è inammissibile perché la Corte di Appello, dopo averaffermato che la dispensa dal servizio, malgrado il riferimento ancheall’art. 512 del d.lgs n. 297/94, doveva intendersi disposta in baseall’art. 439 del d.lgs. n.297/94, ossia per mancato superamento dellaprova, ha affermato che essa comportava la cancellazione dalle GAEnon già facendo applicazione di tale disposizione, ma sulla base dell’art.Numero registro generale 21171/202210, comma 3, lett. b), del DM 8 aprile 2009, escludente l’iscrizionNeu mneerol sleez ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026graduatorie di «coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiegoData pubblicazione 22/04/2026presso una pubblica amministrazione per persistente insufficienterendimento»; disposizione che la Corte di merito ha interpretato insenso ostativo alla permanenza nella graduatoria anche nel caso dispecie, posto che «Nè la lettera della norma né la ratio della stessaconsentono l'interpretazione propugnata dal ricorrente, e cioè che laesclusione dovesse riguardare solo i dispensati dal servizio ai sensidell'art dell'art. 512 del dlvo 94. Ciò in quanto anche nel caso dimancato superamento della prova, l'art 439 del dlvo 512 94 parla di“dispensa dal servizio” ed è innegabile che la stessa venga effettuatasulla base di una valutazione di non adeguato rendimento del docente.Peraltro sarebbe del tutto irrazionale che il Ministero valutasse comepossibili candidati alle supplenze quindi all'attività di insegnamento,anche se a tempo determinato, soggetti già valutati come incapaci difornire lo standard minimo per l'attività di docenza».Ritiene il Collegio che, in tali circostanze, il fatto che nel regime legalela dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di provanon contempli la cancellazione dalle GAE non possa rilevare qualemotivo di violazione di legge, ma potesse eventualmente rilevare solo,sul piano di un criterio di inferenza logica, nel contesto di una censurabasata sull’assunto di vizio nell’interpretazione della clausola del DM,che non può ritenersi denunciato, visto il riferimento, in rubrica e nellosvolgimento del motivo, alla fattispecie della violazione di legge, especificamente dell’art. 439 cit..Peraltro, il DM in questione nemmeno è direttamente interpretabile daquesta Corte, per ragioni analoghe a quelle enunciate in Cass. n.3830/2021 riguardo al successivo DM di aggiornamento dellegraduatorie ad esaurimento n. 235/2014, qui da intendersi richiamate,riguardo alla natura non regolamentare degli atti in questione, sicchél’unica censura possibile era quella di violazione delle clausoleNumero registro generale 21171/2022dell’esegesi dei contratti, in quanto applicabili anche agNlui merao tsteiz ionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026amministrativi non normativi, non proposta.Data pubblicazione 22/04/202614. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.15. Non occorre provvedere sulle spese, stante l’assenza di attivitàdifensiva da parte del Ministero. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 21171/2022Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 10724/2026Data pubblicazione 22/04/2026