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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 40302/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'inammissibilità; letti i motivi nuovi redatti dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4/3/2023, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catania e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter D.Lvo 286/1998.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

2.1. Violazione di legge e in relazione agli artt. 127, comma 5 e 178, comma 1 lett c) con riferimento alla "lesione del diritto di scelta di presenziare o meno all'udienza camerale".

Nell'unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la nullità dell'ordinanza in quanto questa sarebbe stata celebrata in assenza dell'indagato e del difensore di fiducia.

Il difensore, infatti, nominato in data successiva alla fissazione dell'udienza camerale e, pur avendo avvisato il difensore d'ufficio, non ha ricevuto alcuna notifica né informazione in ordine alla data in cui l'udienza sarebbe stata celebrata e, così, né il difensore né l'indagato, che era domiciliato presso il difensore d'ufficio, hanno avuto notizia dell'udienza, che si è tenuta in assenza di entrambi e senza che ciò possa essere ritenuto come il risultato di una scelta effettuata dalla parte in tal senso.

3. In data 31 maggio 2023 sono pervenuti i motivi nuovi con i quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamate due pronunce di questa Corte, insiste affinché sia dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata.

3. In data 5 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il difensore di fiducia non avrebbe avuto alcuna notifica o notizia dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale del riesame.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. Dagli atti, cui questa Corte ha comunque accesso quale giudice del fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01) e per come indicato nel ricorso, risulta quanto segue.

L'avviso di fissazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di appello del pubblico ministero è stato notificato al difensore d'ufficio, e all'imput ato presso di questo domiciliato, il 14/12/2022.

Il difensore di fiducia è stato nominato con atto depositato il 26/1/2023.

1.2. A fronte di tale situazione la mancata notifica dell'avviso al difensore nominato successivamente alla fissazione dell'udienza, già ritualmente comunicata alla parte e al difensore che al momento risultava in atti, non determina alcuna nullità.

L'avviso, infatti, deve essere effettuato al solo professionista che risulta essere difensore dell'imputato all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquisito successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01).

La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione al difensore che risulta in atti, pertanto, non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279858 - 01).

In tale peculiare situazione, d'altro canto, l'onere di informare il nuovo difensore di fiducia in ordine allo stato in cui si trova il processo grava sulla parte che lo ha nominato per cui il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, è attribuibile alla negligenza del nominante e non ha alcuna conseguenza in ordine alla partecipazione al processo (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340 - 01; con specifico riferimento al riesame cfr. Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381 - 01).

1.3. Nel caso di specie, pertanto, nel quale l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame era stato correttamente notificato la mancata comunicazione al nuovo difensore di fiducia, successivamente nominato, non è causa di nullità e questa, tanto meno, può derivare dal fatto che il difensore revocato non avrebbe informato il difensore che lo ha sostituito.

Il difensore revocato, infatti, non è tenuto a ad avvisare il difensore nominato, salvo responsabilità disciplinari, e la mancata informazione non può comunque avere ricadute sulla regolarità del procedimento, ciò anche considerato, giova ribadirlo, che è invece onere delle parti, dello stesso indagato e/o imputato e del nuovo difensore nominato, di informarsi tempestivamente delle attività da svolgere e dell'eventuale pendenza di adempimenti.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'inammissibilità; letti i motivi nuovi redatti dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4/3/2023, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catania e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter D.Lvo 286/1998. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e in relazione agli artt. 127, comma 5 e 178, comma 1 lett c) con riferimento alla "lesione del diritto di scelta di presenziare o meno all'udienza camerale". Nell'unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la nullità dell'ordinanza in quanto questa sarebbe stata celebrata in assenza dell'indagato e del difensore di fiducia. Il difensore, infatti, nominato in data successiva alla fissazione dell'udienza camerale e, pur avendo avvisato il difensore d'ufficio, non ha ricevuto alcuna notifica né informazione in ordine alla data in cui l'udienza sarebbe stata celebrata e, così, né il difensore né l'indagato, che era domiciliato presso il difensore d'ufficio, hanno avuto notizia dell'udienza, che si è tenuta in assenza di entrambi e senza che ciò possa essere ritenuto come il risultato di una scelta effettuata dalla parte in tal senso. 3. In data 31 maggio 2023 sono pervenuti i motivi nuovi con i quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamate due pronunce di questa Corte, insiste affinché sia dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata. 3. In data 5 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il difensore di fiducia non avrebbe avuto alcuna notifica o notizia dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale del riesame. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Dagli atti, cui questa Corte ha comunque accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01) e per come indicato nel ricorso, risulta quanto segue. L'avviso di fissazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di appello del pubblico ministero è stato notificato al difensore d'ufficio, e all'imput ato presso di questo domiciliato, il 14/12/2022. Il difensore di fiducia è stato nominato con atto depositato il 26/1/2023. 1.2. A fronte di tale situazione la mancata notifica dell'avviso al difensore nominato successivamente alla fissazione dell'udienza, già ritualmente comunicata alla parte e al difensore che al momento risultava in atti, non determina alcuna nullità. L'avviso, infatti, deve essere effettuato al solo professionista che risulta essere difensore dell'imputato all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquisito successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01). La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione al difensore che risulta in atti, pertanto, non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279858 - 01). In tale peculiare situazione, d'altro canto, l'onere di informare il nuovo difensore di fiducia in ordine allo stato in cui si trova il processo grava sulla parte che lo ha nominato per cui il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, è attribuibile alla negligenza del nominante e non ha alcuna conseguenza in ordine alla partecipazione al processo (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340 - 01; con specifico riferimento al riesame cfr. Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381 - 01). 1.3. Nel caso di specie, pertanto, nel quale l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame era stato correttamente notificato la mancata comunicazione al nuovo difensore di fiducia, successivamente nominato, non è causa di nullità e questa, tanto meno, può derivare dal fatto che il difensore revocato non avrebbe informato il difensore che lo ha sostituito. Il difensore revocato, infatti, non è tenuto a ad avvisare il difensore nominato, salvo responsabilità disciplinari, e la mancata informazione non può comunque avere ricadute sulla regolarità del procedimento, ciò anche considerato, giova ribadirlo, che è invece onere delle parti, dello stesso indagato e/o imputato e del nuovo difensore nominato, di informarsi tempestivamente delle attività da svolgere e dell'eventuale pendenza di adempimenti. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec
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