CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 luglio 1948
Cassazione n. 27912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1948 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in anni 8 anziché nel massimo di anni 10, come stabilito con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare. 2. Avverso detto provvedimento il condannato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio, ponendo a base dell'impugnazione un motivo. 2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione sulla rideterminazione della pena accessoria in anni otto ritenuta incoerente rispetto alla pena principale, determinata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in anni cinque e mesi sei, evidenziando come i precedenti giudiziari citati nella sentenza impugnata sono risalenti nel tempo (l'ultimo passato in giudicato nel 2015). Si rimarca, inoltre, come il giudice di primo grado ha ritenuto la pena concordata sostanzialmente congrua "alla luce della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole". Si richiama la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, secondo cui "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ai sensi dell'art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)". 3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo è manifestamente infondato. 4.1. La pena accessoria è stata determinata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con motivazione congrua e non illogica, al di là del ritenuto richiamo agli artt. 102 e 103 cod. pen. Va ricordato, infatti, che "la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, imposta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di anni dieci l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, è di competenza del giudice di merito e non incide sull'accordo raggiunto dalle parti ex art. 445 cod. proc. pen., in quanto l'applicazione di dette sanzioni non rientra nella disponibilità dalle parti" (Sez. 5, n. 28345 del 12/04/2019, Morale, Rv. 276523 - 01) e che "in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle, stesse" (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01). Si deve, quindi, considerare che la giurisprudenza di questa Corte ha, anche di recente, affermato che "in tema di pene accessorie, il giudice è tenuto a determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 317-bis cod. pen., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sicché la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale" (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962 - 02) e, "nel caso in cui la durata di queste sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena" .(Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01). Nel caso in esame, il giudice ha adeguatamente motivato la decisione qui impugnata evidenziando le precedenti condanne riportate dal ricorrente per analoghi fatti di bancarotta fraudolenta e semplice con le quali il condannato ha mostrato un'elevatissima capacità delinquenziale e indifferenza alla loro efficacia deterrente, dal che va ribadito che "in tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente" (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02) e che, comunque, "non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale" (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856 - 01). 5. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 marzo