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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 40300/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 19 marzo 2021 con il quale la Corte di appello di Firenze aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è sottoposto [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con quella meno gravosa dell'obbligo di dimora nella provincia di Pistoia eventualmente congiunta con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare ingiustificatamente confermato la permanenza di attuali esigenze di cautela e la inidoneità di altre misure cautelari, anche alla luce della sproporzione tra il periodo già sofferto in custodia cautelare e l'entità della pena inflitta dal giudice della cognizione.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Il motivo del ricorso è infondato.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti in materia di misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare, tra l'altro, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo circa l'esistenza di esigenze cautelari e il rispetto dei canoni di proporzione e adeguatezza nella scelta della misura, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Alla luce di tale criterio interpretativo, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda la decisione di confermare il provvedimento di rigetto della richiesta difensiva di sostituzione della misura in corso con altre meno gravose: a tal fine valorizzando la circostanza che il Bensahel, che aveva svolto in passato lavori leciti in maniera saltuaria e si era vantato di poter commerciare grossi quantitativi di stupefacente, è stato trovato nella materiale disponibilità di quantitativi non modesti di ben due diversi tipi di droga.

Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come permanga il rischio di commissione di altri reati della stessa specie e come lo stesso non sia in concreto fronteggiabile con l'applicazione di misure meno afflittive di quelle custodiali.

In tale contesto è privo di pregio il richiamo al periodo di applicazione della misura in corso, dato che è pacifico che tale circostanza rileva ai soli fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare.

Non è neppure pertinente il riferimento alla norma dettata dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., che il ricorrente ha sostenuto essere stata violata nella fattispecie, perché l'operatività di quella disposizione in argomento rileva in occasione della prima applicazione di una misura custodiale: sicché l'eventuale vizio di motivazione nella decisione del giudice può essere dedotto esclusivamente con richiesta di riesame del provvedimento genetico di quella misura, e non anche - come nel caso di specie è accaduto - in occasione della presentazione di un appello avverso ordinanza di rigetto di una istanza difensiva di revoca o di sostituzione della già applicata misura della custodia cautelare in carcere (in questo senso, Sez. 5, n. 27973 del 07/04/2004, Deloriè, Rv. 228704).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] prile na Petrui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 19 marzo 2021 con il quale la Corte di appello di Firenze aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è sottoposto [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con quella meno gravosa dell'obbligo di dimora nella provincia di Pistoia eventualmente congiunta con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare ingiustificatamente confermato la permanenza di attuali esigenze di cautela e la inidoneità di altre misure cautelari, anche alla luce della sproporzione tra il periodo già sofferto in custodia cautelare e l'entità della pena inflitta dal giudice della cognizione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il motivo del ricorso è infondato. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti in materia di misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare, tra l'altro, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo circa l'esistenza di esigenze cautelari e il rispetto dei canoni di proporzione e adeguatezza nella scelta della misura, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Alla luce di tale criterio interpretativo, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda la decisione di confermare il provvedimento di rigetto della richiesta difensiva di sostituzione della misura in corso con altre meno gravose: a tal fine valorizzando la circostanza che il Bensahel, che aveva svolto in passato lavori leciti in maniera saltuaria e si era vantato di poter commerciare grossi quantitativi di stupefacente, è stato trovato nella materiale disponibilità di quantitativi non modesti di ben due diversi tipi di droga. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come permanga il rischio di commissione di altri reati della stessa specie e come lo stesso non sia in concreto fronteggiabile con l'applicazione di misure meno afflittive di quelle custodiali. In tale contesto è privo di pregio il richiamo al periodo di applicazione della misura in corso, dato che è pacifico che tale circostanza rileva ai soli fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare. Non è neppure pertinente il riferimento alla norma dettata dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., che il ricorrente ha sostenuto essere stata violata nella fattispecie, perché l'operatività di quella disposizione in argomento rileva in occasione della prima applicazione di una misura custodiale: sicché l'eventuale vizio di motivazione nella decisione del giudice può essere dedotto esclusivamente con richiesta di riesame del provvedimento genetico di quella misura, e non anche - come nel caso di specie è accaduto - in occasione della presentazione di un appello avverso ordinanza di rigetto di una istanza difensiva di revoca o di sostituzione della già applicata misura della custodia cautelare in carcere (in questo senso, Sez. 5, n. 27973 del 07/04/2004, Deloriè, Rv. 228704). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] prile na Petrui
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