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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33991/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 497-ter cod. pen., per avere detenuto illecitamente, all'interno del bagagliaio della propria autovettura, un lampeggiante con calotta blu, come quelli in uso alle forze di Polizia (fatto accertato 18 maggio 2020); mentre, previa esclusione della recidiva, ha ridotto l'entità della pena inflitta.2.

Avverso l'indicata sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1.11 primo e il secondo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato.

Anzitutto, come accertato nel corso dell'istruttoria, [OSCURATO:PERSONA] deteneva lecitamente il lampeggiante, perché era stato autorizzato a usarlo sulla propria autovettura da [OSCURATO:PERSONA], presidente dell'associazione di protezione civile AVAT, alla quale l'imputato aveva aderito come volontario durante il periodo dell'emergenza Covid. [OSCURATO:PERSONA] della polizia locale, sentito in dibattimento, ha illustrato il coinvolgimento dei volontari nell'attività di controllo nel periodo del Covid a causa della scarsità di uomini e mezzi del Comune di Gaggi, spiegando che i volontari usavano la loro vettura privata, con autorizzazione all'utilizzo del lampeggiante.

In secondo luogo l'affermazione di responsabilità si basa su una erronea lettura della normativa.

L'art. 177 C.d.S. concede ai volontari della protezione civile l'uso dei lampeggianti blu in caso di emergenza e durante le operazioni di soccorso; ed è indubbio che, durante il periodo del lockdown, il servizio svolto dai volontari rivestisse carattere di urgenza.

La stessa circolare emanata dal Capo dipartimento della Protezione civile il 25 gennaio 2010, richiamata in sentenza, prevede un'autorizzazione "scritta" non per l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva, ma per l'attivazione dell'organizzazione di volontariato.

In terzo luogo, sostiene la difesa, è irrilevante che l'imputato sia stato trovato in possesso del lampeggiante nel Comune di Letojanni, mentre l'associazione di protezione civile operava nel Comune di Gaggi; e ciò per due ragioni: l'imputato non stava utilizzando il lampeggiante, che aveva all'interno del bagagliaio e quindi non simulava una funzione pubblica che non gli spettava, come aveva spiegato anche ai Carabinieri che lo avevano fermato, secondo quanto riportato nel relativo verbale; l'imputato, per recarsi da S. Teresa di Riva, suo Comune di residenza, a Gaggi, luogo ove prestava l'attività di volontariato, doveva attraversare il territorio del comune di Letojanni.

Infine il difensore ricorda che 18 maggio 2020 ricadeva nel periodo di "piena pandemia" e che il lampeggiante è un oggetto di libera vendita.

Per tutte tali ragioni il ricorrente ritiene insussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminatrice.

2.2. Il terzo motivo contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2L'occasionalità della condotta viene negata dalla Corte di appello sulla scorta di due argomenti fallaci: il trasporto del lampeggiante in un comune diverso da quello di "servizio", circostanza del tutto insignificante ai fini in rassegna; i precedenti penali dell'imputato, risalenti agli anni 2007/2009 e relativi a reati contro il patrimonio.

2.3. Il quarto motivo impugna il punto della decisione che conferma la correttezza della decisione di primo grado di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, senza partecipazione delle parti.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito 1'8 maggio 2020 l'imputato è stato fermato per un controllo di polizia nel territorio del Comune di Letojanni mentre conduceva la propria vettura.

Nel "cofano posteriore" [rectius bagagliaio] del veicolo è stato rinvenuto un "lampeggiante con calotta blu, privo di marca, con base di colore nero a calamita, con cavo di alimentazione di colore nero, come quelli in uso alle Forze di Polizia, perfettamente funzionante".

In quel momento, ricadente nel primo periodo di emergenza Covid, l'associazione di volontariato "Avat" stava coadiuvando la polizia locale del Comune di Gaggi nell'espletamento dei controlli sul territorio legati alla verifica del rispetto delle misure per fronteggiare la pandemia.

Ai fini dell'espletamento di tale attività, a causa della scarsità di mezzi a disposizione dall'Autorità pubblica, i volontari erano stati autorizzati, dalla polizia municipale, a utilizzare le loro autovetture private e a impiegare i lampeggianti blu.

L'imputato era un volontario regolarmente iscritto all'associazione.

3. Tali fatti dimostrano l'assenza dell'elemento oggettivo del delitto oggetto di addebito. 3L'art. 497-ter cod. pen., sotto la rubrica "possesso di segni distintivi contraffatti" punisce con le pene di cui all'articolo 497-bis: 1) chiunque «illecitamente» detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Nella specie si ascrive all'imputato di aver detenuto "illecitamente" il lampeggiante.

Va precisato che: la condotta contestata riguarda la detenzione (non l'uso) del segno distintivo e quindi ricade nella prima parte del numero 1 della disposizione appena citata la quale richiede che la detenzione sia "illecita"; non assumono rilievo le varie normative che disciplinano le condizioni di "uso" del lampeggiante, su cui, invece, la sentenza fa leva.

La detenzione, perché assuma rilevanza penale, deve essere "illecita".

Tale carattere non ricorre, però nel caso in rassegna, in quanto era stata proprio l'autorità pubblica ad autorizzare i volontari della protezione civile a impiegare quegli strumenti nell'attività di controllo del rispetto delle misure di contenimento dei contagi, in una situazione di emergenza pandemica mondiale, mai affrontata prima.

La circostanza che l'imputato sia stato fermato in un comune diverso da quello interessato dalla sua attività di volontariato è irrilevante, poiché la detenzione era autorizzata e [OSCURATO:PERSONA] non stava usando il dispositivo (condotta, questa sì, che sarebbe stata punibile ai sensi dell'art. 497-ter, n. 2, ultima parte, cod. pen.), non lo aveva applicato sulla calotta della vettura, ma lo stava semplicemente trasportando all'interno del bagagliaio.

4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annull P.Q.[OSCURATO:PERSONA] b na r:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 497-ter cod. pen., per avere detenuto illecitamente, all'interno del bagagliaio della propria autovettura, un lampeggiante con calotta blu, come quelli in uso alle forze di Polizia (fatto accertato 18 maggio 2020); mentre, previa esclusione della recidiva, ha ridotto l'entità della pena inflitta.2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1.11 primo e il secondo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato. Anzitutto, come accertato nel corso dell'istruttoria, [OSCURATO:PERSONA] deteneva lecitamente il lampeggiante, perché era stato autorizzato a usarlo sulla propria autovettura da [OSCURATO:PERSONA], presidente dell'associazione di protezione civile AVAT, alla quale l'imputato aveva aderito come volontario durante il periodo dell'emergenza Covid. [OSCURATO:PERSONA] della polizia locale, sentito in dibattimento, ha illustrato il coinvolgimento dei volontari nell'attività di controllo nel periodo del Covid a causa della scarsità di uomini e mezzi del Comune di Gaggi, spiegando che i volontari usavano la loro vettura privata, con autorizzazione all'utilizzo del lampeggiante. In secondo luogo l'affermazione di responsabilità si basa su una erronea lettura della normativa. L'art. 177 C.d.S. concede ai volontari della protezione civile l'uso dei lampeggianti blu in caso di emergenza e durante le operazioni di soccorso; ed è indubbio che, durante il periodo del lockdown, il servizio svolto dai volontari rivestisse carattere di urgenza. La stessa circolare emanata dal Capo dipartimento della Protezione civile il 25 gennaio 2010, richiamata in sentenza, prevede un'autorizzazione "scritta" non per l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva, ma per l'attivazione dell'organizzazione di volontariato. In terzo luogo, sostiene la difesa, è irrilevante che l'imputato sia stato trovato in possesso del lampeggiante nel Comune di Letojanni, mentre l'associazione di protezione civile operava nel Comune di Gaggi; e ciò per due ragioni: l'imputato non stava utilizzando il lampeggiante, che aveva all'interno del bagagliaio e quindi non simulava una funzione pubblica che non gli spettava, come aveva spiegato anche ai Carabinieri che lo avevano fermato, secondo quanto riportato nel relativo verbale; l'imputato, per recarsi da S. Teresa di Riva, suo Comune di residenza, a Gaggi, luogo ove prestava l'attività di volontariato, doveva attraversare il territorio del comune di Letojanni. Infine il difensore ricorda che 18 maggio 2020 ricadeva nel periodo di "piena pandemia" e che il lampeggiante è un oggetto di libera vendita. Per tutte tali ragioni il ricorrente ritiene insussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminatrice. 2.2. Il terzo motivo contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2L'occasionalità della condotta viene negata dalla Corte di appello sulla scorta di due argomenti fallaci: il trasporto del lampeggiante in un comune diverso da quello di "servizio", circostanza del tutto insignificante ai fini in rassegna; i precedenti penali dell'imputato, risalenti agli anni 2007/2009 e relativi a reati contro il patrimonio. 2.3. Il quarto motivo impugna il punto della decisione che conferma la correttezza della decisione di primo grado di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, senza partecipazione delle parti. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito 1'8 maggio 2020 l'imputato è stato fermato per un controllo di polizia nel territorio del Comune di Letojanni mentre conduceva la propria vettura. Nel "cofano posteriore" [rectius bagagliaio] del veicolo è stato rinvenuto un "lampeggiante con calotta blu, privo di marca, con base di colore nero a calamita, con cavo di alimentazione di colore nero, come quelli in uso alle Forze di Polizia, perfettamente funzionante". In quel momento, ricadente nel primo periodo di emergenza Covid, l'associazione di volontariato "Avat" stava coadiuvando la polizia locale del Comune di Gaggi nell'espletamento dei controlli sul territorio legati alla verifica del rispetto delle misure per fronteggiare la pandemia. Ai fini dell'espletamento di tale attività, a causa della scarsità di mezzi a disposizione dall'Autorità pubblica, i volontari erano stati autorizzati, dalla polizia municipale, a utilizzare le loro autovetture private e a impiegare i lampeggianti blu. L'imputato era un volontario regolarmente iscritto all'associazione. 3. Tali fatti dimostrano l'assenza dell'elemento oggettivo del delitto oggetto di addebito. 3L'art. 497-ter cod. pen., sotto la rubrica "possesso di segni distintivi contraffatti" punisce con le pene di cui all'articolo 497-bis: 1) chiunque «illecitamente» detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso. Nella specie si ascrive all'imputato di aver detenuto "illecitamente" il lampeggiante. Va precisato che: la condotta contestata riguarda la detenzione (non l'uso) del segno distintivo e quindi ricade nella prima parte del numero 1 della disposizione appena citata la quale richiede che la detenzione sia "illecita"; non assumono rilievo le varie normative che disciplinano le condizioni di "uso" del lampeggiante, su cui, invece, la sentenza fa leva. La detenzione, perché assuma rilevanza penale, deve essere "illecita". Tale carattere non ricorre, però nel caso in rassegna, in quanto era stata proprio l'autorità pubblica ad autorizzare i volontari della protezione civile a impiegare quegli strumenti nell'attività di controllo del rispetto delle misure di contenimento dei contagi, in una situazione di emergenza pandemica mondiale, mai affrontata prima. La circostanza che l'imputato sia stato fermato in un comune diverso da quello interessato dalla sua attività di volontariato è irrilevante, poiché la detenzione era autorizzata e [OSCURATO:PERSONA] non stava usando il dispositivo (condotta, questa sì, che sarebbe stata punibile ai sensi dell'art. 497-ter, n. 2, ultima parte, cod. pen.), non lo aveva applicato sulla calotta della vettura, ma lo stava semplicemente trasportando all'interno del bagagliaio. 4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annull P.Q.[OSCURATO:PERSONA] b na r:
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