CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41082/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Guu.k, 0(W__ sul ricorso iscritto al numero 31221 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39D19 D675M) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 A895K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M19 H501K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Aurelia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R55 A8590) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E15 A859R) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Renata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35A51 F205A) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Tori- no n. 734/2018, pubblicata in data 19 aprile 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2024 Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la figlia della debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA]. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 9 [OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c. deducendo di avere acquistato dalla madre il compendio immobiliare pignorato e assumendo l'inopponibilità del pignoramento nei propri confronti, per la nullità dello stesso e della sua trascrizione. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Biella. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l'Albertinazzi, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. È infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, solle- vata dalla controricorrente con la memoria di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., per il mancato deposito - da parte del ricorrente - della relazione di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 22 ottobre 2018. In primo luogo, la notificazione del ricorso è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita in data 19 ottobre 2018, quando la notificazione della sentenza impu- gnata non si era ancora perfezionata: del tutto correttamente la ricorrente ha, quindi, dichiarato nel ricorso stesso che non vi era stata la suddetta notificazione, proponendo peraltro l'impugnazione tempestivamente, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Non sussiste d'altronde, nella specie, nessuna questione di tempestività dell'impugnazione rispetto al termine di cui all'art. 325 c.p.c., essendo stata la notificazione del ricorso addirittura richiesta prima dell'inizio della decorrenza di tale ultimo termine. Ric. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 9 In ogni caso, è la stessa controricorrente che dà atto di avere prodotto la relazione di notificazione della sentenza impugna- ta, con la memoria di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., il che, anche sotto tale profilo, esclude in radice ogni questione di procedi- bilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto la copia della decisione impugnata, con la relazione di notifica- zione, è disponibile in atti, consentendo alla Corte (per quanto possa occorrere) di verificare la tempestività del ricorso (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 - 01). 2. Non sussistono i presupposti per la sospensione - richiesta dalla controricorrente - del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per la pendenza del giudizio di reclamo in relazione alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo nel corso del quale è stata proposta la presente opposizione (controver- sia attualmente pendente in sede di rinvio, come dichiara la stessa controricorrente, essendo stata cassata da questa Cor- te la decisione della Corte di Appello di Torino che aveva di- chiarato l'estinzione del processo esecutivo). Non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio di opposizio- ne di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. e quello di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., trattandosi di controversie aventi oggetto del tutto differente: l'esito dell'opposizione del terzo che rivendica la proprietà dei beni pignorati ai sensi dell'art. 619 c.p.c. non dipende, né sul piano logico né sul pia- no giuridico, da quella sull'estinzione del processo esecutivo, mentre non può avere in proposito alcun rilievo la mera even- tualità pratica (del resto sempre possibile, specie con riguardo alle opposizioni di cui agli artt. 617 e 619 c.p.c.) che le vicen- de del processo esecutivo possano, in determinati caso, de- terminare la cessazione della materia del contendere nel giu- dizio di opposizione. Ric. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 9 3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2665 c. c. in relazione alla insussi- stenza di incertezza invalidante nella nota di trascrizione (art. 360 n. 3 c.p.c.)». Il motivo è per un verso infondato e per altro verso inammis- sibile. Il ricorrente contesta la valutazione operata dalla corte di ap- pello in merito all'idoneità dell'inesatta indicazione dei dati ca- tastali dei beni pignorati nella nota di trascrizione del pigno- ramento ad indurre incertezza sull'individuazione degli stessi. Sostiene che l'indicazione di tali dati era in realtà stata sem- plicemente effettuata con riferimento alla precedente numera- zione catastale dei medesimi beni, che aveva subito variazioni e che, peraltro, era quella presente nei titoli di provenienza. Occorre in primo luogo ribadire che, secondo i principi di dirit- to ampiamente consolidati nella giurisprudenza di questa Cor- te ed ai quali va certamente data continuità: a) la valutazione dell'idoneità di eventuali omissioni e/o inesattezze nell'indicazione dei dati catastali contenuti nella nota di tra- scrizione del pignoramento ad indurre incertezza sull'individuazione dei beni pignorati costituisce un accerta- mento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabi- le in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata motivazione (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018, Rv. 648808 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 22/04/1997, Rv. 503870 - 01); b) «per stabilire se e in quali limiti un determi- nato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, doven- do le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di indi- viduare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferi- sce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del tito- lo, che insieme con la nota, viene depositato presso la [OSCURATO:PERSONA]. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 9 servatoria dei registri immobiliari» (ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10774 del 14/10/1991, Rv. 474196 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 22/04/1997, Rv. 503870 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 31/08/2009, Rv. 609584 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012, Rv. 624441 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4726 del 19/02/2019, Rv. 652832 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 4842 del 19/02/2019, Rv. 652628 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019, Rv. 654615 - 01). In effetti, il ricorrente non mette in discussione tali principi di diritto ma sostiene che la motivazione posta dalla corte di ap- pello a sostegno dell'indicato giudizio di fatto non sarebbe adeguata, non avendo questa tenuto conto del fatto che l'indicazione dei dati catastali degli immobili pignorati non po- teva ritenersi "erronea", trattandosi semplicemente del riferi- mento ad una precedente numerazione catastale, il che non poteva indurre alcuna incertezza sull'individuazione dei pre- detti beni. Orbene, i giudici del merito, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio all'uopo disposta, hanno in realtà rilevato, con riguardo ai dati catastali delle tre unità immobi- liari pignorate riportati nella nota di trascrizione del pignora- mento, che: i dati catastali riferiti alla prima unità immobiliare (catasto fabbricati, foglio 14, mappale 176, subalterno 1, na- tura A4) non erano mai esistiti nella banca dati dell'Agenzia del Territorio; i dati catastali riferiti alla seconda unità immo- biliare (catasto fabbricati, foglio 14, mappale 177, subalterno 1, natura A4) non consentivano l'identificazione del bene, in quanto al mappale 177 erano attribuiti soltanto i subalterni 4) e 5); i dati catastali riferiti alla terza unità immobiliare (cata- sto terreni, foglio 14, mappale 175, natura fabbricato rurale) individuavano, infine, un mappale soppresso con generazione di altro mappale (420) e di ulteriori nuove particelle. Ric. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 9 Hanno di conseguenza ritenuto che i dati catastali riportati nella nota di trascrizione del pignoramento non fossero tali da escludere l'incertezza sull'individuazione dei beni pignorati. Si tratta, a giudizio di questa Corte, di un accertamento di fat- to sostenuto da motivazione adeguata, non apparente, né in- sanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Ciò sarebbe sufficiente ad escludere la fondatezza delle censu- re di violazione dell'art. 2665 c.c. formulate con il motivo di ri- corso in esame. È comunque opportuno ulteriormente sottolineare che lo spe- cifico assunto del ricorrente, secondo cui i dati catastali conte- nuti nella nota di trascrizione del pignoramento erano sempli- cemente quelli precedentemente attribuiti ai medesimi beni e, come tali, essi erano comunque idonei ad individuare gli im- mobili pignorati senza far ricorso ad elementi estrinseci rispet- to a quelli contenuti nella nota stessa (come sarebbe pure possibile: cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4842 del 19/02/2019, Rv. 652628 - 02), non trova assolutamente ri- scontro negli incensurabili accertamenti di fatto operati dai giudici di merito sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio e più sopra già richiamati, dai quali emerge che, in realtà, i predetti dati catastali presentavano comunque inesattezze tali da impedire una sicura individuazione dei beni, anche attra- verso la ricostruzione della storia catastale delle unità immobi- liari oggetto del pignoramento (ferma restando l'irrilevanza di eventuali analoghe indicazioni contenute negli atti di prove- nienza, dovendo in proposito attribuirsi rilievo esclusivamente alle effettive risultanze del catasto). Anche sotto questo aspetto, pertanto, le censure finiscono per risolversi nella diretta contestazione di incensurabili accerta- menti di fatto riservati ai giudici del merito e nella richiesta di Ric. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 9 una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è am- missibile in sede di legittimità. 4. Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'impossibilità di configurare quale "errore" il semplice utilizzo nella nota di tra- scrizione delle vecchie numerazioni catastali (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (disposizione applicabile alla fattispecie, avendo il giudi- zio di appello avuto inizio dopo il settembre 2012), in quanto la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado e, in tal caso, il ricorso per cassazione può essere pro- posto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360, comma 1, c.p.c.. Per completezza espositiva è, comunque, opportuno osservare che, in realtà, il "fatto" di cui il ricorrente assume l'omesso esame (e cioè il fatto che l'indicazione dei dati catastali conte- nuta nella nota di trascrizione del pignoramento era sempli- cemente riferita a dati catastali precedenti, ma comunque idonei ad individuare i beni pignorati), come già chiarito in re- lazione al primo motivo del ricorso, è stato in realtà preso in esame dalla corte di appello (quanto meno implicitamente, ma senza possibilità di equivoci) e dalla stessa escluso sulla scor- ta sulla base di un incensurabile accertamento di merito, fon- dato sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, in definitiva, sotto qualunque aspetto esse siano prese in considerazione ed in qualunque modo possano essere qualificate, si risolvono in realtà nella riproposizione dei medesimi argomenti a fonda- mento degli altri due motivi di ricorso, cui quindi può farsi rin- vio. 5. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione dell'art. 2665 c.c., in relazione alla rilevanza delle di- Ric. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 9 chiarazioni rese dall'opponente nei propri atti di acquisto ad escludere qualsiasi incertezza invalidante della nota di trascri- zione (art. 360 n. 3 c.p.c.)». Il ricorrente, senza mettere in discussione il principio di diritto già richiamato, secondo cui, ai fini della valutazione dell'opponibilità ai terzi dell'atto trascritto deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza la possibilità di esaminare anche il contenuto dei relativi titoli, sostiene che, nella specie, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], pro- prio nell'atto di acquisto dei beni immobili di cui si controver- te, si era espressamente dichiarata edotta dell'esistenza del pignoramento per cui è causa, dimostrerebbe che non pote- vano sussistere incertezze sull'individuazione dei suddetti be- ni. L'assunto è manifestamente infondato, onde le censure di cui al motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi, ancora una volta, in una inammissibile contestazione di un accerta- mento di fatto adeguatamente motivato dai giudici del merito. Come si è ampiamente chiarito, infatti, la validità della nota di trascrizione del pignoramento, ai fini della sua opponibilità ai terzi, ai sensi dell'art. 2665 c.c., deve essere valutata esclusi- vamente sotto il profilo oggettivo e non può, dunque, attri- buirsi in proposito alcun rilievo agli stati soggettivi ed alla eventuale mancanza di buona fede da parte dei terzi. Per quanto riguarda, poi, la correttezza dell'accertamento di fatto operato dalla corte di appello in merito all'idoneità dell'inesatta indicazione dei dati catastali dei beni pignorati nella nota di trascrizione del pignoramento ad indurre incer- tezza oggettiva sull'individuazione degli stessi, non può che farsi rinvio a quanto già ampiamente esposto in relazione al primo motivo del ricorso. 6. Il ricorso è rigettato. Ric. n. 31221/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 9 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza S