CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30770/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 7 novembre 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cuiall’art.453, comma 3, cod. pen., di introduzione nel territorio dello Stato, medianteil corriere Fedex, e per la successiva immissione in circolazione di banconotecontraffatte, n.93 biglietti da 50 euro, serie Europa e 47 biglietti da 100 euro, perun valore nominale complessivo pari ad euro 9.350, ha riqualificato il fatto ai sensidell’art.455 cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche, rideterminato la penain anni uno mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, e confermato, nel resto,la sentenza impugnata.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod.proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione della legge penalee vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo. Si deduce che la Corteterritoriale, riqualificato il fatto dall’ipotesi di cui all’art. 453 cod. pen. nel menograve delitto di cui all’art 455 cod. pen., escluso il concerto, non avrebbe motivatocon riguardo al dolo specifico del fine di mettere in circolazione le banconotecontraffatte sequestrate, mancando in sentenza qualsiasi riferimento a condotteanche solo preparatorie per la distribuzione delle banconote.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all’art.133 cod. pen. e correlati vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio,che si discosta senza motivazione dal minimo edittale senza giustificarnepresupposti e ragioni.Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 D.L. 23 luglio 2021, n.10CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.Il motivo si duole della mancanza di motivazione con riguardo all’elementosoggettivo del reato, come riqualificato dalla Corte d’appello nel reato di cuiall’art.455 cod. pen., e al fine di mettere in circolazione le banconote contraffattesequestrate, ed alle condotte anche solo preparatorie per la distribuzione dellebanconote.Sul punto, deve rilevarsi che il dato di fatto, non contestato dal ricorrente, èla detenzione delle monete false, con la consapevolezza della loro falsità.Le censure mosse riguardano piuttosto la assenza di una finalità di spenditadel possesso incontestato.2.2 L'art. 455 c.p.p. è reato a fattispecie alternative o, più propriamente, inrapporto di progressione nell'offesa del bene giuridico tutelato, giacché la spenditao la messa in circolazione del danaro falso inevitabilmente assorbe le condotteprecedentemente elencate dalla norma incriminatrice e accomunate dal fine direalizzare quelle menzionate. Non è dubbio, quindi, che con riguardo alla primafattispecie il delitto in questione si atteggia a reato di pericolo, mentre la secondafattispecie configura un reato di danno, in quanto la sola potenziale lesione dellafede pubblica insita nel primo caso si concretizza invece nel secondo attraverso lamessa in circolazione del danaro falso. Ciò premesso corrisponde ad una scelta dellegislatore quella di incriminare ogni singolo autonomo atto di spendita dellebanconote contraffatte, indipendentemente dal fatto che le stesse siano stateoriginariamente acquisite unitariamente dall'agente. Scelta che si giustifica proprioin ragione della natura che il reato assume nel caso della spendita o della messain circolazione del danaro falso e della reiterata ed autonoma lesione del benegiuridico tutelato che consegue alla realizzazione di ogni singola condotta tipica(Sez. 5, Sentenza n. 43840 del 13/10/2022, Capucci, Rv. 283806 – 01).Come è noto per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterlein circolazione, di banconote contraffatte, di cui all'art. 455 c.p., è necessario ildolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere incircolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essereliberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; atal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da partedell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di unqualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomaticie convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nelriconoscimento del dolo (Sez. 5, 12/07/2011, n. 32914, Rv. 250946).Consistendo, pertanto, l'elemento psicologico del reato in questione nella finalitàdi mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegueche, da un lato, non può ravvisarsi "dolus in re ipsa", dall'altro, esso può esseredesunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare,in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota, quali adesempio il numero ed il valore delle false monete detenute o il tempo intercorsotra la ricezione e la spendita delle stesse (Sez. 5, 1.10.1999, n. 14659, Rv.215187; Sez. 5, Sentenza n. 5617 del 14/04/2000, Rv. 216305 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 32914 del 12/07/2011, Rv. 250946 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10539del 31/10/2014, 2015, Rv. 262684 - 01).2.3 Tanto premesso, la sentenza impugnata ha svolto ampia argomentazionesulla ricostruzione degli accertamenti compiuti volti alla individuazione deldestinatario della spedizione, mediante il corriere Fedex, del plico, provenientedalla Spagna, contenente banconote contraffatte, nell’odierno ricorrente che, sulpunto, non ha effettuato alcuna contestazione, e nella valutazione degli elementiemersi nel giudizio di primo grado.Nella specie, la Corte d’appello, limitatamente al profilo della individuazione eidentificazione del destinatario della spedizione nell’odierno imputato, havalorizzato: i) il numero delle banconote contraffatte (quasi 93 da 50 euro e 47 da100 euro) il taglio delle stesse e il valore complessivo pari ad euro 9.500; ii) l’invioin unica soluzione; iii) la riconducibilità univoca al ricorrente, quale destinatariodel plico sequestrato, della spedizione allestita con particolare modalitàfraudolenta per sottrarsi alla identificazione; iv) il contestuale utilizzo di tre utenzenon individuabili dagli operanti e la detenzione di uno dei tre di telefoni cellulari,intestati a soggetti stranieri risultati inesistenti, nonché la detenzione di ulterioreutenza, indicata sul pacco con riferimento al suo destinatario, sostituita, subitodopo il sequestro delle banconote, dall’imputato che, in concomitanza con laperquisizione domiciliare, eseguita il 28 ottobre 2021, si disfaceva del telefono(telefonata il giorno prima).Quale ulteriore indice della riconducibilità della spedizione delle banconotecontraffatte all’imputato, si sottolinea la mancanza di alcuna spiegazionealternativa plausibile offerta dal ricorrente circa il fine cui dovevano esseredestinate le banconote, avendo egli negato ogni addebito a fronte dell’evidenzacontraria circa la riconducibilità al medesimo del plico, e quanto al telefonocellulare, indicato sul pacco come utenza del destinatario, l‘utilizzo sino al giornoantecedente la perquisizione domiciliare, adducendo ragioni di gelosia della moglieper il contenuto compromettente per giustificare l’eliminazione di tale telefono.Con riguardo alla valutazione dell’elemento soggettivo del dolo specifico, chepuò anche essere desunto da qualsiasi elemento sintomatico, la motivazionerisulta carente. Invero, a fronte della riqualificazione del fatto nel reato di cuiall’art.455 cod. pen., la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione deiprincipi affermati da questa Corte, omettendo la valutazione dell’elementosoggettivo del reato, dell’intenzione dell’imputato di mettere in circolazione lebanconote contraffatte, non desumibile dal complesso della motivazione.3. Il secondo motivo di ricorso è assorbito.4. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte d’appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]