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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 19511/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione, rispettivamente, in relazione alla eccessività della pena irrogata per i reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate, in particolare per l'omessa applicazione delle attenuanti generiche (il primo), e in ordine alla misura dell'aumento di pena determinato per la continuazione fra gli anzidetti delitti ascritti all'odierno ricorrente (il secondo), risultano manifestamente infondati, oltre che privi di specificità, essendo riproduttivi di profili di censura già svolti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano a tal proposito le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, infatti, preliminarmente deve osservarsi che l'odierno ricorrente ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena e al minimo aumento per il vincolo della continuazione, mentre secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia congruamente esposto le ragioni per cui debbano ritenersi correttamente determinati sia la pena base fissata dal giudice di primo grado in misura di molto inferiore al medio edittale, sia l'aumento stabilito a titolo di continuazione per il fatto di lesioni aggravate, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed evidenziandone alcuni negativi, riguardanti la particolare gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato; che, infine, con precipuo riferimento alla censura riguardante il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. deve osservarsi come l'onere argomentativo dei giudici di appello sia stato adeguatamente assolto (si vedano le già richiamate pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), a fronte dei principi affermati da questa Corte, secondo cui il giudice del merito sulle diminuenti in esame esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria o illogica, non essendo necessario che, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse questi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 aprile 2025; Il S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione, rispettivamente, in relazione alla eccessività della pena irrogata per i reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate, in particolare per l'omessa applicazione delle attenuanti generiche (il primo), e in ordine alla misura dell'aumento di pena determinato per la continuazione fra gli anzidetti delitti ascritti all'odierno ricorrente (il secondo), risultano manifestamente infondati, oltre che privi di specificità, essendo riproduttivi di profili di censura già svolti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano a tal proposito le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, infatti, preliminarmente deve osservarsi che l'odierno ricorrente ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena e al minimo aumento per il vincolo della continuazione, mentre secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia congruamente esposto le ragioni per cui debbano ritenersi correttamente determinati sia la pena base fissata dal giudice di primo grado in misura di molto inferiore al medio edittale, sia l'aumento stabilito a titolo di continuazione per il fatto di lesioni aggravate, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed evidenziandone alcuni negativi, riguardanti la particolare gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato; che, infine, con precipuo riferimento alla censura riguardante il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. deve osservarsi come l'onere argomentativo dei giudici di appello sia stato adeguatamente assolto (si vedano le già richiamate pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), a fronte dei principi affermati da questa Corte, secondo cui il giudice del merito sulle diminuenti in esame esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria o illogica, non essendo necessario che, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse questi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025; Il S
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