Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44037/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 26/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 17/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alr art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per ricettazione in luogo dell'ipotesi di furto; - violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo.

Quanto alla specifica doglianza in tema di qualificazione per costante orientamento di questa Corte risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, Sentenza n. 43427 del 07/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016 ) Rv. 267969).

E nel caso in esame l'assenza di elementi indicativi della partecipazione al furto veniva ritenuta escludere la richiesta qualificazione con giudizio esente da ogni illogicità.

Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] o _Post-rATA Il Presidente 2 9,- 0\1 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 26/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 17/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alr art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per ricettazione in luogo dell'ipotesi di furto; - violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo. Quanto alla specifica doglianza in tema di qualificazione per costante orientamento di questa Corte risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, Sentenza n. 43427 del 07/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016 ) Rv. 267969). E nel caso in esame l'assenza di elementi indicativi della partecipazione al furto veniva ritenuta escludere la richiesta qualificazione con giudizio esente da ogni illogicità. Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] o _Post-rATA Il Presidente 2 9,- 0\1 1
Sentenza Cassazione n. 44037/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris