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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05121/2023

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RDINANZA sul ricorso 35499/2019 proposto da: • Curatela del Fallimento RF Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] • Popolo 18 presso io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]&a Emanuele; - intimato - norché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 530 presso 4-, lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -c:ontroricorrente - 2,4029, 32,1- avverso a s;enteri2a n. 1955/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI; udita la reiazjone della causa svoa:a nella camera di consiglio del 20/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Bari del 2014, a risarcire alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc (d'ora in poi Curatela) i danni causati da una appropriazione indebita che il Savoia aveva consumato ai danni della società durante il periodo in cui ne era stato curatore. 2.-Con atto pubblico del 21.11.2005, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha alienato il 50% di un suo immobile a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che questa vendita fosse stata disposta allo scopo di sottrarre il bene alla esecuzione che la stessa Curatela avrebbe potuto iniziare dopo aver avuto la favorevole sentenza di condanna al risarcimento in suo favore, ed ha dunque, con citazione del 31.1.2007, agito per la revocatoria di quell'atto di disposizione. 3.-Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, ritenendo irrilevante l'eccezione della Naglieri, l'unica a costituirsi in giudizio, secondo cui la vendita costituiva un atto dovuto, in quanto esecuzione della promessa di vendita preliminare assunta nel 1998.

Secondo il Tribunale non v'era data certa di quel preliminare, che, conseguentemente, non era opponibile alla creditrice Curatela, per cui andava considerata solo la vendita del 2005, che era successiva al sorgere del credito, con tutto ciò che ne seguiva quanto alla consapevolezza in capo al terzo acquirente.

Su impugnazione della Naglieri, la Corte di Appello ha riformato questa decisione, ritenendo che la vendita era in realtà l'atto di adempimento del preliminare, e dunque un atto dovuto, in quanto la data certa del preliminare era ricavabile sia da una diffida ad adempiere notificata dalla promissaria acquirente nel 2002, sia da copie degli assegni di pagamento di parte del prezzo risalenti al 1998.

Con la conseguenza che alcuna prova era stata fornita della consapevolezza della elusività della vendita da parte delle Naglieri al momento del preliminare (1998). 4.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Curatela, con un primo atto, poi rinnovato successivamente, facendo valere un motivo di censura. ›soz,[OSCURATO:PERSONA] invece proposto controricorso la sola Naglieri ed ha chiesto il rigetto della impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che 5.- La controricorrente.eccepisce l'inammissibilità della impugnazione: sostiene infatti che il ricorso è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo pec che risultava dal Reginde, quale indirizzo di posta elettronica di avvocato iscritto all'albo.

Secondo la controricorrente, al momento di tale notifica, il Savoia non era più iscritto all'albo degli avvocati, con la conseguenza che quell'iindirizzo non era più valido, e la notifica del ricorso dovrebbe dirsi nulla, con quanto ne segue.

Questa eccezione è innanzitutto inammissibile.

Intanto, è una eccezione che la Naglieri non ha interesse a proporre posto che essa concerne la invalidità della notifica ad un'altra parte: l'eventuale nullità non giova alla Naglieri, nei cui confronti la notifica è valida, né le giova l'eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso relativamente al Savoia.

Ad ogni modo, l'eccezione è altresì infondata.

La sentenza di appello è stata notificata, ai fini della impugnazione, il 20.9.2019, con conse.ga ente decorrenza del termine breve di 60 giorni per il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il ricorso al Savoia 19.11.2019, dunque entro il termine in quest:orie, salva la rinnovazione al 14.3.2020.

Ma la prima notifica deve dirsi valida.

Infatti, l'atto è stato spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Reginde, che è un pubblico elenco a cui viene comunicato l'indirizzo dallo stesso interessato: è pacifico che la notifica è stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica risultante da tale registro, che era poi l'indirizzo m-rispondente a quello dell'albo degli avvocati.

La circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non fosse più iscritto all'albo è irrilevante: era infatti suo onere comunicare al Reginde che la pec fornita dall'ordine degli avvocati non era più utilizzabile.

E' la parte che deve sia comunicare l'indirizzo cui intcie ricevere le notizie (Cass. sez.

Un. 2.3620/ 2018) sia comunicare che quell'indirizzo non è più valido.

In mancanza di tali comunicazioni, l'indirizzo risultante dal pubblico registro fa fede per i terzi, che non possono conoscere le vicenCe sottostanti ad un dato elenco.

Del resto, al Reginde possono essere comunicati anche indirizzi di posta elettronica diversi da quello rilasciato dall'ordine professionale di appartenenza, e dunque non si può fare carico al terzo di verificare se quello fornito è ancora utilizzato oppure no, per vicende che solo l'interessato (come la cancellazione • dall'albo) conosce.

Né può accogliersi la tardiva eccezione, connessa a questa, della necessità di interruzione del processo a causa della cancellazione dall'albo, in quanto, a parte ogni considerazione nel merito, e vale anche ciò che si è detto prima, è fatta per la prima volta con la memoria. `,1e1 merito. 6.- L'unico motivo di ricorso fa valere violazione degli articoli 115,116 c.p.c. e 2901 c.c..

Si è detto che !a Corte di Appello ha ritenuto l'atto di vendita, oggetto di revocatoria, come un atto dovuto, in quanto adempimento di un preliminare stipulato nel 199E.

Poiché discuteva se di tale preliminare si dovesse tener conto, ed il Tribunale, in primo grado lo aveva escluso, in quanto era dubbia la data, i giudici di appello hanno dedotto che l'atto allegato dalla convenuta fosse veramente un preliminare, anteriore al sorgere del credito, da una serie di indizi: la diffida ad adempiere inviata dalla promissaria nel 2002, il pagamento mediante assegni, nel 1998 di parte dei prezzo, !a stessa liberazione del bene dal pignoramento che vi gravava, sempre mediante pagamento da parte della promissaria.

Le, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo accertamento sia viziato, ossia che qu.:?..stj hdizi non seno stati adeguatamente valutati, ed, in particolare quanto alla diffida, che non vi era prova che fosse riferiita proprio a quel preliminare.

Inoltre, !a Corte d: appello non avrebbe adeguatamente tenuto conto di una serie di anomalie nea successione preliminare -definitivo: il ritardo di quella diffida di circa quattro anni, il ritardo ulteriore nella Stipula di altri cinque, tutti indizi di una preorcazione dea vendita ad eludere il credito. fl motivo è inammissibile.

A ben -,./eiere la Curatela censura un apprezzamento in fatto, ossia censura l'appuerz_amento lel valore probatorio che la Corte di Appello ha effettuato di alcuni elementi dimostrativi della anteriorità del preliminare, o meglio della circostanza che il preliminare fosse veramente risalente al 1998.

Elementi che non stanno soltanto nella diffida, ma altresì nell'effettivo pagamento del prezzo (1998), costituito da assegni datati, e dalla liberazione del bene da parte della -promissaria dal pignoramento di cui era gravato.

Ad ogni modo, fatta la premessa che la certezza della data può essere dimostrata attraverso presunzioni, indizi, o prove atipiche (Cass. 23425/ 2016; Cass. 6462/ 2018), nella fattispecie, la corte di merito ha ritenuto di risalire alla data attraverso, tra l'altro, la diffida di cui si è detto, la cui datazione è stata ricavata dai timbro postale di spedizione, che è„ di suo atto, idoneo a fornire certezza della data (Cass. 13920/ 2020). 1\1.:: può ovviamente qui contestarsi che la diffida non era relativa a quel preliminare„ ossa non mirava a costringere all'adempimento di quel contratto: questo è un fatto che qui non può essere accertato diversamente da come lo ha accertato il giudice di merito, né si danno, a volerlo ritenere ammissibile, elemenz: da cui inferir un errore percettivo dei giudici di appello.

Infine, quanto all'elemento soggettivo dell'acquirente al momento del prelininare, !a ilcorrente contrappone all'acc:ertamento in fatto, basato sugli indizi J cui si è detto, un accertamento alternativo: quello cleducibile dai tempi lunghi sia della diffida che della stipula.

A presc:ndere.,; dalla circostanza che non risulta affatto che la questione sia stata posta in appello, ossia che la ricorrente ha invitato la Corte a tener conto di quella .;:emp:seca, a parte ciò, i tempi necessari alla stipula del definitivo, consideran• che L bene era pignorato, e si dà per pacifico che la promissaria si è adoperata per liberarlo dal pignoramento, e che il promittente era inadernaiente, rian incidono in alcun modo sulla consapevolezza della promissaria, che va valutata al momento della stipula del preliminare (Cass.15215/ 2018), di stare cooperando ad un atto elusivo delle ragioni del creditore: se, quando è stipulato il preliminare, l'acquirente ignora l'intento elusivo del venditore, ciò è sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo, irrilevanti essendo le successive vicende. :U ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 600,00 euro per spese legali, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi deil'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 35499/2019 proposto da: • Curatela del Fallimento RF Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] • Popolo 18 presso io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]&a Emanuele; - intimato - norché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 530 presso 4-, lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -c:ontroricorrente - 2,4029, 32,1- avverso a s;enteri2a n. 1955/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI; udita la reiazjone della causa svoa:a nella camera di consiglio del 20/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Bari del 2014, a risarcire alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc (d'ora in poi Curatela) i danni causati da una appropriazione indebita che il Savoia aveva consumato ai danni della società durante il periodo in cui ne era stato curatore. 2.-Con atto pubblico del 21.11.2005, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha alienato il 50% di un suo immobile a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che questa vendita fosse stata disposta allo scopo di sottrarre il bene alla esecuzione che la stessa Curatela avrebbe potuto iniziare dopo aver avuto la favorevole sentenza di condanna al risarcimento in suo favore, ed ha dunque, con citazione del 31.1.2007, agito per la revocatoria di quell'atto di disposizione. 3.-Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, ritenendo irrilevante l'eccezione della Naglieri, l'unica a costituirsi in giudizio, secondo cui la vendita costituiva un atto dovuto, in quanto esecuzione della promessa di vendita preliminare assunta nel 1998. Secondo il Tribunale non v'era data certa di quel preliminare, che, conseguentemente, non era opponibile alla creditrice Curatela, per cui andava considerata solo la vendita del 2005, che era successiva al sorgere del credito, con tutto ciò che ne seguiva quanto alla consapevolezza in capo al terzo acquirente. Su impugnazione della Naglieri, la Corte di Appello ha riformato questa decisione, ritenendo che la vendita era in realtà l'atto di adempimento del preliminare, e dunque un atto dovuto, in quanto la data certa del preliminare era ricavabile sia da una diffida ad adempiere notificata dalla promissaria acquirente nel 2002, sia da copie degli assegni di pagamento di parte del prezzo risalenti al 1998. Con la conseguenza che alcuna prova era stata fornita della consapevolezza della elusività della vendita da parte delle Naglieri al momento del preliminare (1998). 4.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Curatela, con un primo atto, poi rinnovato successivamente, facendo valere un motivo di censura. ›soz,[OSCURATO:PERSONA] invece proposto controricorso la sola Naglieri ed ha chiesto il rigetto della impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5.- La controricorrente.eccepisce l'inammissibilità della impugnazione: sostiene infatti che il ricorso è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo pec che risultava dal Reginde, quale indirizzo di posta elettronica di avvocato iscritto all'albo. Secondo la controricorrente, al momento di tale notifica, il Savoia non era più iscritto all'albo degli avvocati, con la conseguenza che quell'iindirizzo non era più valido, e la notifica del ricorso dovrebbe dirsi nulla, con quanto ne segue. Questa eccezione è innanzitutto inammissibile. Intanto, è una eccezione che la Naglieri non ha interesse a proporre posto che essa concerne la invalidità della notifica ad un'altra parte: l'eventuale nullità non giova alla Naglieri, nei cui confronti la notifica è valida, né le giova l'eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso relativamente al Savoia. Ad ogni modo, l'eccezione è altresì infondata. La sentenza di appello è stata notificata, ai fini della impugnazione, il 20.9.2019, con conse.ga ente decorrenza del termine breve di 60 giorni per il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il ricorso al Savoia 19.11.2019, dunque entro il termine in quest:orie, salva la rinnovazione al 14.3.2020. Ma la prima notifica deve dirsi valida. Infatti, l'atto è stato spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Reginde, che è un pubblico elenco a cui viene comunicato l'indirizzo dallo stesso interessato: è pacifico che la notifica è stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica risultante da tale registro, che era poi l'indirizzo m-rispondente a quello dell'albo degli avvocati. La circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non fosse più iscritto all'albo è irrilevante: era infatti suo onere comunicare al Reginde che la pec fornita dall'ordine degli avvocati non era più utilizzabile. E' la parte che deve sia comunicare l'indirizzo cui intcie ricevere le notizie (Cass. sez. Un. 2.3620/ 2018) sia comunicare che quell'indirizzo non è più valido. In mancanza di tali comunicazioni, l'indirizzo risultante dal pubblico registro fa fede per i terzi, che non possono conoscere le vicenCe sottostanti ad un dato elenco. Del resto, al Reginde possono essere comunicati anche indirizzi di posta elettronica diversi da quello rilasciato dall'ordine professionale di appartenenza, e dunque non si può fare carico al terzo di verificare se quello fornito è ancora utilizzato oppure no, per vicende che solo l'interessato (come la cancellazione • dall'albo) conosce. Né può accogliersi la tardiva eccezione, connessa a questa, della necessità di interruzione del processo a causa della cancellazione dall'albo, in quanto, a parte ogni considerazione nel merito, e vale anche ciò che si è detto prima, è fatta per la prima volta con la memoria. `,1e1 merito. 6.- L'unico motivo di ricorso fa valere violazione degli articoli 115,116 c.p.c. e 2901 c.c.. Si è detto che !a Corte di Appello ha ritenuto l'atto di vendita, oggetto di revocatoria, come un atto dovuto, in quanto adempimento di un preliminare stipulato nel 199E. Poiché discuteva se di tale preliminare si dovesse tener conto, ed il Tribunale, in primo grado lo aveva escluso, in quanto era dubbia la data, i giudici di appello hanno dedotto che l'atto allegato dalla convenuta fosse veramente un preliminare, anteriore al sorgere del credito, da una serie di indizi: la diffida ad adempiere inviata dalla promissaria nel 2002, il pagamento mediante assegni, nel 1998 di parte dei prezzo, !a stessa liberazione del bene dal pignoramento che vi gravava, sempre mediante pagamento da parte della promissaria. Le, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo accertamento sia viziato, ossia che qu.:?..stj hdizi non seno stati adeguatamente valutati, ed, in particolare quanto alla diffida, che non vi era prova che fosse riferiita proprio a quel preliminare. Inoltre, !a Corte d: appello non avrebbe adeguatamente tenuto conto di una serie di anomalie nea successione preliminare -definitivo: il ritardo di quella diffida di circa quattro anni, il ritardo ulteriore nella Stipula di altri cinque, tutti indizi di una preorcazione dea vendita ad eludere il credito. fl motivo è inammissibile. A ben -,./eiere la Curatela censura un apprezzamento in fatto, ossia censura l'appuerz_amento lel valore probatorio che la Corte di Appello ha effettuato di alcuni elementi dimostrativi della anteriorità del preliminare, o meglio della circostanza che il preliminare fosse veramente risalente al 1998. Elementi che non stanno soltanto nella diffida, ma altresì nell'effettivo pagamento del prezzo (1998), costituito da assegni datati, e dalla liberazione del bene da parte della -promissaria dal pignoramento di cui era gravato. Ad ogni modo, fatta la premessa che la certezza della data può essere dimostrata attraverso presunzioni, indizi, o prove atipiche (Cass. 23425/ 2016; Cass. 6462/ 2018), nella fattispecie, la corte di merito ha ritenuto di risalire alla data attraverso, tra l'altro, la diffida di cui si è detto, la cui datazione è stata ricavata dai timbro postale di spedizione, che è„ di suo atto, idoneo a fornire certezza della data (Cass. 13920/ 2020). 1\1.:: può ovviamente qui contestarsi che la diffida non era relativa a quel preliminare„ ossa non mirava a costringere all'adempimento di quel contratto: questo è un fatto che qui non può essere accertato diversamente da come lo ha accertato il giudice di merito, né si danno, a volerlo ritenere ammissibile, elemenz: da cui inferir un errore percettivo dei giudici di appello. Infine, quanto all'elemento soggettivo dell'acquirente al momento del prelininare, !a ilcorrente contrappone all'acc:ertamento in fatto, basato sugli indizi J cui si è detto, un accertamento alternativo: quello cleducibile dai tempi lunghi sia della diffida che della stipula. A presc:ndere.,; dalla circostanza che non risulta affatto che la questione sia stata posta in appello, ossia che la ricorrente ha invitato la Corte a tener conto di quella .;:emp:seca, a parte ciò, i tempi necessari alla stipula del definitivo, consideran• che L bene era pignorato, e si dà per pacifico che la promissaria si è adoperata per liberarlo dal pignoramento, e che il promittente era inadernaiente, rian incidono in alcun modo sulla consapevolezza della promissaria, che va valutata al momento della stipula del preliminare (Cass.15215/ 2018), di stare cooperando ad un atto elusivo delle ragioni del creditore: se, quando è stipulato il preliminare, l'acquirente ignora l'intento elusivo del venditore, ciò è sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo, irrilevanti essendo le successive vicende. :U ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 600,00 euro per spese legali, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi deil'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Ro
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