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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 30676/2026

Testo disponibile della fonte

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ssa dal Tribunale di Lecce;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha rigettatol’appello cautelare proposto in relazione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la qualeil Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva rigettato larichiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quelladegli arresti domiciliari (anche con dispositivi di controllo elettronico).La misura cautelare è stata applicata in relazione al concorso in duetransazioni illecite aventi ad oggetto sostanza stupefacente: al capo B9), sicontesta il concorso nella cessione di 200 grammi di cocaina, avvenuta in data 11settembre 2023; al capo B12), si contesta il concorso nella detenzione, a fini dicessione a terzi, di 80 kg. di hashish, avvenuta in data 22 giugno 2023.

Perambedue gli addebiti è contestata l’aggravante di avere commesso il fatto al finedi agevolare un’associazione di tipo mafioso (ipotesi di reato, quest’ultima, ascrittaad altri indagati).Le esigenze cautelari che vengono in rilievo sono quelle riconnesse al pericolodi recidivanza specifica.Nell’ordinanza reiettiva qui impugnata, il Tribunale osserva che – rispetto aprecedenti istanze già rigettate – l’unico elemento di autentica novità èrappresentato dalla sopravvenienza della sentenza di condanna di primo grado.2.

Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.

Il ricorrente deduce cumulativamente violazione di legge processuale(artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (per contraddittorietà emanifesta illogicità della stessa).Il ricorrente lamenta che, erroneamente, il Tribunale ha trascurato una seriedi elementi che avrebbero imposto di ritenere affievolite le esigenze di cautela edi ritenere adeguata a fronteggiarle la misura degli arresti domiciliari.

In taleprospettiva, il Tribunale: (i) ha svilito il valore da attribuire al decorso del tempo,tanto rispetto al lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti di reato e ladata della decisione, quanto il tempo trascorso in condizioni di soggezione a regimecustodiale; (ii) ha svilito il buon comportamento processuale di Giannone (che haammesso alcuni degli addebiti formulati a suo carico); (iii) ha trascurato che – incostanza di soggezione a regime cautelare – egli ha rispettato le prescrizioni a luiimposte; (iv) ha trascurato la possibilità di essere assoggettato ad arrestidomiciliari presso la propria famiglia, che gode di lecite fonti di sostentamento.Tali elementi avrebbero imposto di ritenere affievolito il quadro cautelare,anche in considerazione del fatto che, al ricorrente, non sono contestate ipotesi direato di natura associativa.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 14 luglio 2026, in camera diconsiglio.

Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Deve evidenziarsi, in premessa che, in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei graviindizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi didiritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).2.

Dal testo del provvedimento impugnato, risulta che il ricorrente èsottoposto a custodia cautelare in carcere per delitti aggravati dalla finalità diagevolare un’associazione mafiosa.Nel caso in esame trova dunque applicazione la doppia presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere,in forza del richiamo effettuato dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, all’art. 51,comma 3-bis cod. proc. pen.

Detta presunzione relativa opera tanto nella fasegenetica, quanto in quella dinamica del regime cautelare, ossia in sede di richiestadi sostituzione della misura coercitiva in corso di esecuzione (Sez. 3, n. 46241 del20/09/2022, V., Rv. 283835).3.

Nel caso in esame, non emergono elementi utili a superare la, pur relativa,presunzione stabilita dal legislatore.3.1.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che il ricorso si rivela inammissibile nellaparte in cui intende valorizzare, come elemento sintomatico di resipiscenza (e,dunque, di affievolimento della pericolosità) il buon comportamento processuale,con l’ammissione di alcuni addebiti.Tale deduzione è del tutto generica e la mancata allegazione al ricorso dell’attoda cui risulterebbe dimostrazione dell’atteggiamento collaborativo rende a-specifico il ricorso sotto tale profilo.3.2.

La mancanza di violazioni della misura cautelare risulta argomentoirrilevante, ove si consideri che: (a) la misura in corso di esecuzione è quella dellacustodia in carcere; (b) il rispetto delle prescrizioni è comportamento doveroso;(c) si tratta di circostanze di fatto oggetto di mera allegazione, non corroborata daelementi di conferma documentale.3.3.

Quanto al decorso del tempo, il ricorso non si confronta con lamotivazione dell’ordinanza impugnata.Quest’ultima ha, da un lato, evidenziato come la questione relativa al c.d.tempo silente – ossia quello trascorso dalla commissione dei fatti all’applicazionedella misura cautelare – sia già stata esaminata in precedenti incidenti cautelari,che hanno visto rigettare le richieste del ricorrente (con decisioni – si deveaggiungere – anche passate al vaglio di questa Corte; cfr. Sez. 6, n. 32944 del18/09/2025, Giannone, non mass.).Dall’altro lato, il Tribunale della libertà di Lecce ha offerto analitica indicazionedelle ragioni per cui – a dispetto del tempo decorso dal momento dei fatti e adispetto del tempo decorso in condizioni di soggezione a regime cautelare – debbaritenersi la perdurante sussistenza di un intenso pericolo di recidivanza specifica.Al riguardo, il Tribunale di Lecce ha attribuito rilievo prognostico alla gravità degliaddebiti; al ruolo assunto dal ricorrente nella commissione dei reati; all’essere glistessi aggravati dalla finalità di agevolare un’associazione di stampo mafioso;all’essere positivamente dimostrata la sussistenza di contatti diretti tra il ricorrentee i vertici del sodalizio mafioso agevolato; all’assenza di elementi per ritenere che– dai quei legami criminali – il ricorrente si sia distaccato.Il ricorso non si confronta criticamente con alcuna di tali argomentazioni,limitandosi a riproporre i temi già esposti nell’atto di appello, affermando, a mo’di postulato, l’affievolimento delle esigenze cautelari in ragione del “tempotrascorso in stato di custodia cautelare”.Ne discende l’inammissibilità del ricorso anche sotto tale profilo, per la suaevidente a-specificità.3.4.

Con riferimento all’ulteriore tema sollevato nel ricorso – relativo allapossibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l’applicazione degli arrestidomiciliari presso la propria famiglia (che godrebbe di fonti di reddito lecite, sì darendere meno probabile che Giannone debba commettere reati per mantenersi) –il Collegio osserva che, ancora una volta, il ricorrente non si confronta con gliargomenti spesi nell’ordinanza impugnata.Il Tribunale di Lecce ha evidenziato che il regime di custodia domestica nonassicurerebbe in modo efficace le esigenze cautelari, non essendovi garanzia cheil ricorrente abbia rescisso i legami con il mondo del narco-traffico.

Inoltre, ilTribunale osserva che è anche da porre in dubbio l’esistenza di lecite fonti direddito (non essendo documentata l’esistenza di attività lavorativa attuale per icomponenti del nucleo).

Si tratta di osservazione pertinente e congrua rispettoalla tipologia di reati ascritti al ricorrente, evidentemente commessi a fine di lucro.Nessuno di tali argomenti è contestato dal ricorso che, dunque, anche sottotale profilo, si rivela a-specifico e, dunque, inammissibile.4.

Il ricorso è dunque inammissibile, perché volto a censurare in modogenerico e a-specifico la decisione del Tribunale della libertà, che ha rigettatol’appello cautelare fornendo una motivazione congrua e non manifestamenteillogica.Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione diritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssa dal Tribunale di Lecce;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha rigettatol’appello cautelare proposto in relazione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la qualeil Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva rigettato larichiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quelladegli arresti domiciliari (anche con dispositivi di controllo elettronico).La misura cautelare è stata applicata in relazione al concorso in duetransazioni illecite aventi ad oggetto sostanza stupefacente: al capo B9), sicontesta il concorso nella cessione di 200 grammi di cocaina, avvenuta in data 11settembre 2023; al capo B12), si contesta il concorso nella detenzione, a fini dicessione a terzi, di 80 kg. di hashish, avvenuta in data 22 giugno 2023. Perambedue gli addebiti è contestata l’aggravante di avere commesso il fatto al finedi agevolare un’associazione di tipo mafioso (ipotesi di reato, quest’ultima, ascrittaad altri indagati).Le esigenze cautelari che vengono in rilievo sono quelle riconnesse al pericolodi recidivanza specifica.Nell’ordinanza reiettiva qui impugnata, il Tribunale osserva che – rispetto aprecedenti istanze già rigettate – l’unico elemento di autentica novità èrappresentato dalla sopravvenienza della sentenza di condanna di primo grado.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen. Il ricorrente deduce cumulativamente violazione di legge processuale(artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (per contraddittorietà emanifesta illogicità della stessa).Il ricorrente lamenta che, erroneamente, il Tribunale ha trascurato una seriedi elementi che avrebbero imposto di ritenere affievolite le esigenze di cautela edi ritenere adeguata a fronteggiarle la misura degli arresti domiciliari. In taleprospettiva, il Tribunale: (i) ha svilito il valore da attribuire al decorso del tempo,tanto rispetto al lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti di reato e ladata della decisione, quanto il tempo trascorso in condizioni di soggezione a regimecustodiale; (ii) ha svilito il buon comportamento processuale di Giannone (che haammesso alcuni degli addebiti formulati a suo carico); (iii) ha trascurato che – incostanza di soggezione a regime cautelare – egli ha rispettato le prescrizioni a luiimposte; (iv) ha trascurato la possibilità di essere assoggettato ad arrestidomiciliari presso la propria famiglia, che gode di lecite fonti di sostentamento.Tali elementi avrebbero imposto di ritenere affievolito il quadro cautelare,anche in considerazione del fatto che, al ricorrente, non sono contestate ipotesi direato di natura associativa.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 14 luglio 2026, in camera diconsiglio. Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Deve evidenziarsi, in premessa che, in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei graviindizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi didiritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).2. Dal testo del provvedimento impugnato, risulta che il ricorrente èsottoposto a custodia cautelare in carcere per delitti aggravati dalla finalità diagevolare un’associazione mafiosa.Nel caso in esame trova dunque applicazione la doppia presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere,in forza del richiamo effettuato dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, all’art. 51,comma 3-bis cod. proc. pen. Detta presunzione relativa opera tanto nella fasegenetica, quanto in quella dinamica del regime cautelare, ossia in sede di richiestadi sostituzione della misura coercitiva in corso di esecuzione (Sez. 3, n. 46241 del20/09/2022, V., Rv. 283835).3. Nel caso in esame, non emergono elementi utili a superare la, pur relativa,presunzione stabilita dal legislatore.3.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il ricorso si rivela inammissibile nellaparte in cui intende valorizzare, come elemento sintomatico di resipiscenza (e,dunque, di affievolimento della pericolosità) il buon comportamento processuale,con l’ammissione di alcuni addebiti.Tale deduzione è del tutto generica e la mancata allegazione al ricorso dell’attoda cui risulterebbe dimostrazione dell’atteggiamento collaborativo rende a-specifico il ricorso sotto tale profilo.3.2. La mancanza di violazioni della misura cautelare risulta argomentoirrilevante, ove si consideri che: (a) la misura in corso di esecuzione è quella dellacustodia in carcere; (b) il rispetto delle prescrizioni è comportamento doveroso;(c) si tratta di circostanze di fatto oggetto di mera allegazione, non corroborata daelementi di conferma documentale.3.3. Quanto al decorso del tempo, il ricorso non si confronta con lamotivazione dell’ordinanza impugnata.Quest’ultima ha, da un lato, evidenziato come la questione relativa al c.d.tempo silente – ossia quello trascorso dalla commissione dei fatti all’applicazionedella misura cautelare – sia già stata esaminata in precedenti incidenti cautelari,che hanno visto rigettare le richieste del ricorrente (con decisioni – si deveaggiungere – anche passate al vaglio di questa Corte; cfr. Sez. 6, n. 32944 del18/09/2025, Giannone, non mass.).Dall’altro lato, il Tribunale della libertà di Lecce ha offerto analitica indicazionedelle ragioni per cui – a dispetto del tempo decorso dal momento dei fatti e adispetto del tempo decorso in condizioni di soggezione a regime cautelare – debbaritenersi la perdurante sussistenza di un intenso pericolo di recidivanza specifica.Al riguardo, il Tribunale di Lecce ha attribuito rilievo prognostico alla gravità degliaddebiti; al ruolo assunto dal ricorrente nella commissione dei reati; all’essere glistessi aggravati dalla finalità di agevolare un’associazione di stampo mafioso;all’essere positivamente dimostrata la sussistenza di contatti diretti tra il ricorrentee i vertici del sodalizio mafioso agevolato; all’assenza di elementi per ritenere che– dai quei legami criminali – il ricorrente si sia distaccato.Il ricorso non si confronta criticamente con alcuna di tali argomentazioni,limitandosi a riproporre i temi già esposti nell’atto di appello, affermando, a mo’di postulato, l’affievolimento delle esigenze cautelari in ragione del “tempotrascorso in stato di custodia cautelare”.Ne discende l’inammissibilità del ricorso anche sotto tale profilo, per la suaevidente a-specificità.3.4. Con riferimento all’ulteriore tema sollevato nel ricorso – relativo allapossibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l’applicazione degli arrestidomiciliari presso la propria famiglia (che godrebbe di fonti di reddito lecite, sì darendere meno probabile che Giannone debba commettere reati per mantenersi) –il Collegio osserva che, ancora una volta, il ricorrente non si confronta con gliargomenti spesi nell’ordinanza impugnata.Il Tribunale di Lecce ha evidenziato che il regime di custodia domestica nonassicurerebbe in modo efficace le esigenze cautelari, non essendovi garanzia cheil ricorrente abbia rescisso i legami con il mondo del narco-traffico. Inoltre, ilTribunale osserva che è anche da porre in dubbio l’esistenza di lecite fonti direddito (non essendo documentata l’esistenza di attività lavorativa attuale per icomponenti del nucleo). Si tratta di osservazione pertinente e congrua rispettoalla tipologia di reati ascritti al ricorrente, evidentemente commessi a fine di lucro.Nessuno di tali argomenti è contestato dal ricorso che, dunque, anche sottotale profilo, si rivela a-specifico e, dunque, inammissibile.4. Il ricorso è dunque inammissibile, perché volto a censurare in modogenerico e a-specifico la decisione del Tribunale della libertà, che ha rigettatol’appello cautelare fornendo una motivazione congrua e non manifestamenteillogica.Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione diritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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