CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 40779/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento di precedente decisione, pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 30 aprile 2021, ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] Radouan all' autorità giudiziaria tedesca, a seguito di mandato di arresto processuale emesso in data 23.1.2020 dal Tribunale di Monaco di Baviera, per i reati di truffa commessi in distinti episodi, fatti commessi in Monaco di Baviera il 7.1.2016, l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte d'appello ha rilevato che la descrizione contenuta nel mandato di arresto dei fatti (con riguardo al luogo, all'epoca di commissione e alle modalità esecutive) e delle prove raccolte costituisse elemento idoneo per accogliere la domanda di consegna. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Radouan deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in riferimento agli artt. 6, comma 1, 3, 4 lett. A), e 5; . 17, comma 4; 18, lett. Q) I. 22 aprile 2005 n. 69; la sentenza impugnata aveva valutato in modo generico e superficiale i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 17 I. 69/2005, in difetto di allegazione da parte dello stato richiedente degli atti investigativi necessari (in particolare, le dichiarazioni di accusa provenienti dalle persone offese e dai coimputati nei medesimi reati), circostanza che aveva reso impossibile la verifica del rispetto delle regole processuali contenute nell'art. 192, comma 3 e 4 , cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su censure non consentite, oltre che manifestamente infondate. 1.1. Il profilo della positiva valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non risulta messo in crisi dalle censure sollevate con il ricorso. Va rammentato che con orientamento divenuto consolidato e costante, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che «in tema di mandato di arresto europeo passivo, nell'apprezzare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità qiudiziaria emittente abbia valutato seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona richiesta, sicché è illegittima la decisione di consegna quando non vi sia certezza, alla stregua degli elementi ricostruttivi prospettati dall'autorità richiedente e delle integrazioni eventualmente acquisite, sull'attribuibilità al soggetto della condotta criminosa» (Sez. F, n. 35186 del 30/07/2019, Gursoy, Rv. 276480 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28281 del 06/06/2017, Mazza, Rv. 270415 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 15935 del 15/04/2015, Jovanovic, Rv. 263086 - 01); da ciò derivando che requisito necessario e sufficiente per la legittimità della consegna è il giudizio circa l'astratta idoneità delle fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta ( emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente) nel fondare la gravità indiziaria, «sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente» (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Stoyanov, Rv. 257466 - 01; Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, Termini, Rv. 248254; da ultimo nel medesimo senso, Sez. F, n. 23952 del 20/08/2020, Katic, Rv. 279542 - 01). L'indicazione da parte del mandato di arresto delle prove testimoniali raccolte ascoltando le persone offese, vittime delle condotte di truffa, ed altri testimoni, oltre ai riconoscimenti fotografici operati dalle stesse vittime, costituisce già una base indiziaria astrattamente idonea a evocare i fatti di reato contestati (come descritti storicamente dal provvedimento impugnato, attraverso la lettura della documentazione inviata dallo stato richiedente) e la loro attribuzione al soggetto per cui si richiede la consegna del ricorrente. A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei coimputati, rispetto alle quali le censure formulate dal ricorrente (in punto di carenza del giudizio di attendibilità e di verifica circa l'esistenza di riscontri) sono palesemente generiche, in quanto - non dimostrando che le uniche fonti di prova a carico dell'indagato sarebbero state quelle dichiarazioni - tralasciano di considerare la portata probatoria delle plurime dichiarazioni delle persone offese e dei riconoscimenti operati. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] , , Esten