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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17068/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 4 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e ricettazione.

Ritenuto che il ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria) non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella reiterazione delle doglianze proposte con la prima impugnazione e non si confronta con le ragioni poste a sostegno della conferma di responsabilità dalla Corte territoriale.

Segnatamente: (a) con riguardo alla tema della ipotetica partecipazione del ricorrente al delitto presupposto della ricettazione - dedotta con il primo motivo -, la Corte d'appello rilevava che risultava adeguatamente provato dalla denuncia della vittima che non vi erano elementi idonei a far dubitare della sussistenza del furto e che non erano emersi elementi idonei a ritenere che Marra ne fosse stato partecipe; (b) con riferimento al secondo motivo che contestava la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del danno la Corte territoriale rilevava che bisognava fare riferimento al pregiudizio complessivo cagionato alle persone offese che, in questo caso, era incompatibile con il riconoscimento del beneficio sanzionatorio invocato; (c) per quanto riguarda le doglianze proposte con il terzo motivo nei confronti della conferma della responsabilità per il reato di truffa, la Corte territoriale rilevava come erano emersi tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, rilevando come lo stratagemma di consegnare in garanzia un assegno intestato alla madre costituiva certamente un elemento idoneo ad indurre in errore la persona offesa sull'affidabilità del pagamento; (d) infine l'ultimo motivo di ricorso - con il quale si contestava la legittimità del riconoscimento della recidiva - non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha persuasivamente rilevato come la presenza di plurimi e specifici precedenti penali e l'assenza di elementi positivi sostenessero la valutazione negativa in ordine all'accrescimento della pericolosità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 4 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e ricettazione. Ritenuto che il ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria) non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella reiterazione delle doglianze proposte con la prima impugnazione e non si confronta con le ragioni poste a sostegno della conferma di responsabilità dalla Corte territoriale. Segnatamente: (a) con riguardo alla tema della ipotetica partecipazione del ricorrente al delitto presupposto della ricettazione - dedotta con il primo motivo -, la Corte d'appello rilevava che risultava adeguatamente provato dalla denuncia della vittima che non vi erano elementi idonei a far dubitare della sussistenza del furto e che non erano emersi elementi idonei a ritenere che Marra ne fosse stato partecipe; (b) con riferimento al secondo motivo che contestava la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del danno la Corte territoriale rilevava che bisognava fare riferimento al pregiudizio complessivo cagionato alle persone offese che, in questo caso, era incompatibile con il riconoscimento del beneficio sanzionatorio invocato; (c) per quanto riguarda le doglianze proposte con il terzo motivo nei confronti della conferma della responsabilità per il reato di truffa, la Corte territoriale rilevava come erano emersi tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, rilevando come lo stratagemma di consegnare in garanzia un assegno intestato alla madre costituiva certamente un elemento idoneo ad indurre in errore la persona offesa sull'affidabilità del pagamento; (d) infine l'ultimo motivo di ricorso - con il quale si contestava la legittimità del riconoscimento della recidiva - non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha persuasivamente rilevato come la presenza di plurimi e specifici precedenti penali e l'assenza di elementi positivi sostenessero la valutazione negativa in ordine all'accrescimento della pericolosità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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