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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 33195/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione della consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441).

Considerato, in particolare, che la sentenza del 26 marzo 2024 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato la questione della configurabilità e sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.- su motivo di ricorso relativo alla questione già affrontata dai giudici del merito -, richiamando un univoco principio affermato nella giurisprudenza di legittimità ed evidenziando che in caso di risarcimento del danno effettuato a seguito di tentata estorsione in concorso, ciascuno degli imputati, per poter giovarsi dell'applicazione di tale attenuante, avrebbe dovuto concretamente dimostrare di avere contribuito all'adempimento dell'obbligazione riparatoria, manifestando, così, una concreta volontà di elidere gli effetti dannosi del reato, sia patrimoniale che non, non potendosi altrimenti giovare di attività poste in essere soltanto da altri concorrenti nel medesimo fatto" (pag. 4 della sentenza); che, in particolare, secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata, non risultava in che misura i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Alabiso avessero concorso al risarcimento, in presenza di documentazione riferibile cumulativamente a una pluralità di imputati, come è dato evincere anche dalla quietanza allegata all'odierno ricorso; che consegue alla inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2024 SEZIONE VI PENALE La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione della consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441). Considerato, in particolare, che la sentenza del 26 marzo 2024 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato la questione della configurabilità e sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.- su motivo di ricorso relativo alla questione già affrontata dai giudici del merito -, richiamando un univoco principio affermato nella giurisprudenza di legittimità ed evidenziando che in caso di risarcimento del danno effettuato a seguito di tentata estorsione in concorso, ciascuno degli imputati, per poter giovarsi dell'applicazione di tale attenuante, avrebbe dovuto concretamente dimostrare di avere contribuito all'adempimento dell'obbligazione riparatoria, manifestando, così, una concreta volontà di elidere gli effetti dannosi del reato, sia patrimoniale che non, non potendosi altrimenti giovare di attività poste in essere soltanto da altri concorrenti nel medesimo fatto" (pag. 4 della sentenza); che, in particolare, secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata, non risultava in che misura i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Alabiso avessero concorso al risarcimento, in presenza di documentazione riferibile cumulativamente a una pluralità di imputati, come è dato evincere anche dalla quietanza allegata all'odierno ricorso; che consegue alla inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 SEZIONE VI PENALE La
Sentenza Cassazione n. 33195/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris