CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1980
Cassazione n. 21756/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1980 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello che ha rilevato come la prova richiesta dall'imputato fin dal primo grado non costituisse prova contraria ma prova diretta la cui assunzione avrebbe dovuto essere richiesta con la lista testi. La madre dell'imputato, infatti, viveva in appaitamento distinto da quello in cui il figlio era ristretto e avrebbe dovuto essere sentita sulle probabili ragioni per le quali questi non aveva udito il campanello a fronte dell'accertamento dei verbalizzanti che avevano udito lo squillo del citofono e del campanello dall'esterno dell'abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] e