CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 23465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
espulsione –mancata comparizione parti- irrilevanza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 15798/2021 LUIGI D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15798/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];Prefettura d ella Provincia d i Milano -intimati – avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. – c on ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. 286/98 del 28/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 08/07/2020 e notificato in pari data, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’espulsione; 1.1. – c on provvedimento del 30 /0 7 / 2020 il G iudice di p ace avv. [OSCURATO:PERSONA] disponeva la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione impugnata fino all’udienza di comparizione delle parti e trasmetteva il fascicolo per la prosecuzione del giudizio al Giudice designato, il quale con provvedimento del 10 /0 9 / 2020, stante l’emergenza epidemiologica da C ovid - 19, invitava le parti a comunicare entro le ore 13,00 del giorno antecedente l’udienza se intendessero aderire alla trattazione scritta del procedimento con deposito di adesione ed eventuali note scritte all’indirizzo pec; 1.2. – in data 0 2 / 11 / 2020 il ricorrente inviava a mezzo pec il consenso alla trattazione scritta,memorie e documentazione ; i n data 16/11/2020 anche la Questura inviava memoria; 1.3. – a ll’udienza del 23 / 11 / 2020 (a seguito del rinvio d’ufficio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) il Giudice di pace dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dato atto dell’avvenuto deposito a trattazione scritta, su richiesta della Questura di Milano rinviava l’udienza per la discussione al 16/03/2021, in cui nessuno compariva e il Giudi c e di pace tratteneva la causa in decisione; 2. – sciogli endo la riserva in data 13 /0 5 / 2021 , il Giudice di pace dichiarava non luogo a procedere in ordine al ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con la seguente motivazione: «ritenuto che la mancata comparizione della parte opponente all’udienza inizialmente fissata per la trattazione del ricorso da lui proposto, determina la decisiva archiviazione o non luogo a procedere del ricorso medesimo, essendo questo “coerente alla struttura oppositoria a misura amministrativa del giudizio già art. 13 d. lgs. n.286/98 ed al rito semplificativo camerale già richiamato dallo stesso d. lgs“ (Cass. 9 luglio 2003 n.10788)»; 3. –avverso detto decreto il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione;gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 3.1. – con il primo motivo si deduce v iolazione e falsa applicazionedell’art. 83, commi 6 e 7 , d.l. n. 18/20, convertito dalla l.n. 27 /20 e modificato dal d.l. n. 28/20, per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto la “mancata comparizione” dell ’ opponente all’udienza inizialmente fissata per la trattazione del ricorso, pur dando atto a verbale della prima udienza del 23/11/2020 dell’avvenuto deposito a trattazione scritta da parte del ricorrente; 3.2. – il secondo m ezzo , rubricato « violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n.4 c.p.c. per error in procedendo per avere il Giudice di Pace verbalizzato in maniera contraria rispetto agli atti depositati nel fascicolo», denuncia che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace dava atto di una richiesta di rinvio da parte della resistente ( depositata in cancelleria in data 20 / 11 / 2020 ) e per tale ragione fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la discussione, quando invece nel fascicolo processuale era presente una memoria inviata a mezzo pec in data 16/11/2020 con cui la Questura di Milano effettuava deduzioni e produzioni; doveva pertanto « ritenersi documentata la presenza di tutte le parti attraverso il deposito delle rispettive [memorie] scritte»; 3.3. –il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione de gli artt. 13, d.lgs 286/98 e 18,d.lgs. 150/2011, « per avere il Giudice di Pace dichiarato il non luogo a procedere stante la mancata comparizione della parte opponente invece di pronunciarsi sul merito del ricorso», quando in realtà « la partecipazione all’udienza del cittadino straniero e del suo difensore non costituisce né un onere né un obbligo»; 4. – i primi due motivi sono inammissibili , mentre il terzo è fondato; 4.1. – la doglianza relativa all ’erroneo rilievo della mancata comparizione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui le parti avevano in realtà aderito alla trattazione scritta, non è conducente, poiché dalla stessa ricostruzione della vicenda processuale offerta d a l ricorrente emerge che il provvedimento impugnato si basa sulla mancata comparizione delle parti non tanto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto alla successiva udienza del 16/03/2021, cui la causa era stata rinviataper la discussione su richiesta della Questura; 4.2. – la censura veicolata dal secondo motivo difett a anche di specificità e autosufficienza, oltre a prospettare un error in procedendodi per sé non decisivo; 4.3. – il terzo motivo va accolto poiché , n el procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio; pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta (Cass. 14091/2021, che ha cassato proprio un provvedimento del Giudice di pace di Milano);5. – il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio ad altro Giudice di Pace di Milano, per l’esame del ricorso, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili il primo e il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle