CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 40574/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 21 gennaio 2021, con cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del profitto, sino alla concorrenza della somma totale di euro 100.445,78, dei reati contestati all'indagato [OSCURATO:PERSONA], precedente legale rappresentante e amministratore della suddetta società, e, per l'ipotesi di indisponibilità di risorse liquide, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dello stesso indagato, per i reati di cui agli artt. 416, primo, secondo e quinto comma, cod. pen., 61, 40, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, a lui contestati per avere con altri partecipato ad un'associazione per delinquere, finalizzata a realizzare un flusso continuo di illegali importazioni sul territorio nazionale di prodotto energetico per complessivi 3.382.200 litri circa, sottoposto ad imposta di consumo, in evasione per un importo pari a euro 2.264.851,00; con lo specifico ruolo di partecipante dedito al sistematico approvvigionamento, mediante proprie autocisterne e autotrasportatori, di ingenti quantità di tale prodotto, pari a complessivi 150.000 litri, illecitamente introdotto in Italia e temporaneamente stoccato presso i depositi nella disponibilità degli altri sodali, per la successiva rivendita a terzi. Il Tribunale di Bergamo, in parziale riforma del predetto decreto, ha autorizzato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sino alla concorrenza dell'imposta complessivamente evasa di euro 100.445,78, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati-scopo, contestati al legale rappresentate Imperatore, limitatamente al denaro - risparmio di spesa - rimasto accreditato sul conto corrente della società, alla data di commissione di ciascuno dei reati-scopo. 2. Avverso l'ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, per violazione dell'art. 240 cod. pen., in ordine alla perimetrazione della nozione di profitto di reato. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Bergamo, pur richiamando in linea di principio gli approdi interpretativi delle Sezioni Unite nelle sentenze Gubert e Lucci, ha affermato la necessità di dimostrare, ai fini della liceità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme costituenti profitto dei reati contestati, la presenza delle stesse sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al momento della commissione di ciascun reato, riproponendo inevitabilmente l'impostazione superata dalle menzionate pronunce. Il pubblico ministero lamenta, in particolare, che il Tribunale, nel consentire la possibilità all'interessato di dimostrare la lecita provenienza della somma sottoposta a sequestro, ha in verità reintrodotto la necessità di prova della pertinenzialità al reato della somma sequestrata, seppure temperata da una sorta di presunzione semplice, quella della derivazione al reato del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'interessato, salva la possibilità di prova contraria. Pertanto, si sostiene che l'ordinanza impugnata, nel limitare il sequestro alle sole somme accreditate sul conto corrente della società alla data di commissione dei reati scopo, ha ricostruito la nozione di profitto ex art. 240 cod. pen. in totale contrasto con il principio di diritto espresso dalle pronunce Gubert e Lucci e, recentemente, riconfermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Per il ricorrente, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, in ragione della specificità del bene denaro, la confisca delle somme rinvenute sul conto corrente dell'interessato, qualora il profitto del reato sia costituito da denaro, si qualifica sempre come diretta e non per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce Gubert e Lucci e, recentemente, riconfermati dalle Sezioni Unite, in tema di confisca diretta del prezzo di reato costituito da somma di denaro. 1.1.1. Come correttamente evidenziato dal pubblico ministero, il Tribunale di Bergamo, nel limitare il sequestro preventivo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati scopo, contestati al legale rappresentate, al denaro rimasto nella disponibilità della predetta società alla data della commissione dei reati, ha sostanzialmente riproposto una nozione di profitto costituito da denaro ancorata al concetto di valuta, subordinando implicitamente la liceità del sequestro preventivo alla prova del nesso di pertinenzialità al reato della somma appresa. Tale ordinanza, pur richiamando gli approdi interpretativi delle sentenze Gubert e Lucci, si pone in totale contrasto con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui l'interessato abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Ne consegue che, quando si tratti di confiscare somme di denaro costituenti profitto del reato, anche sotto forma di risparmio di spesa, può prescindersi dalla dimostrazione della diretta pertinenzialità rispetto al reato di quella specifica somma (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014). Tali principi di diritto sono stati recentemente riconfermati dalle Sezioni Unite (in data 27/05/2021), alle quali era stato rimesso il quesito se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito. Secondo quanto comunicato mediante l'informazione provvisoria n. 8/2021, le Sezioni Unite, riconfermando gli antecedenti approdi interpretativi, hanno affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente. 2. Dunque, con l'accoglimento del motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo, affinché, tenuto conto del principio di diritto suindicato, applichi la corretta nozione di confisca del denaro profitto di reato, delineata dalla giurisprudenza di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo es