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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05107/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 giugno 2023 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere formato una falsa quietanza di euro 1.100,55, apparentemente rilasciata da "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", relativa a una cartella esattoriale emessa nei confronti della contribuente [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49, 476, 482 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

Sostiene che il documento oggetto della contestazione sarebbe una fotocopia, che, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dai funzionari di "Equitalia", sarebbe stata «immediatamente riconoscibile» come falsa, «nella sua materiale grossolanità».

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale.

Nel caso in esame, infatti, mancherebbero i requisiti di forma e di sostanza idonei a far sembrare «il foglietto» in questione la copia di un atto originale.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 476, 482 cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen.

La ricorrente sostiene che: dall'istruttoria, non sarebbe emersa la prova che la contraffazione sarebbe stata commessa dall'imputata; la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa, secondo la quale all'imputata, a sua insaputa, sarebbe stata passata la copia falsa del documento, per coprire gli errori di altri impiegati dello studio che curavano specificamente la posizione fiscale della cliente.

Al riguardo, evidenzia che l'imputata non poteva essere considerata l'unica persona ad avere interesse a commettere il falso, tenuto conto che si trattava di una semplice impiegata dallo studio (sebbene moglie di uno dei soci) e che non aveva alcun interesse personale nella vicenda, se non quello di rassicurare una cliente.

Non essendo emerso alcun elemento dal quale poter desumere che l'imputata avesse concorso a fabbricare il documento falso, al massimo, i giudici di merito avrebbero potuto ritenere integrato il reato di cui all'art. 489 cod. pen. e non quello previsto dall'art. 482 cod. pen. 2.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 e 167 cod. pen.

Contesta l'applicazione della recidiva reiterata e sostiene che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dei seguenti elementi: era mancata una precedente sentenza che avesse irrevocabilmente applicato la recidiva; l'imputata, in relazione alle precedenti condanne, aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, applicata a seguito di patteggiamento.

Circostanza quest'ultima, che, considerata la mancata revoca del beneficio, avrebbe comportato l'estinzione dei reati e degli effetti penali senza bisogno di una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I giudici del merito hanno accertato che: l'imputata (che lavorava presso lo studio legale-tributario del marito, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era cliente), dopo avere rassicurato la Legori circa il fatto che gli importi richiesti da "Equitalia" erano stati regolarmente versati, aveva consegnato alla cliente, dapprima via mail come "allegato scansìonato" e poi brevi manu, una quietanza di pagamento apparentemente emessa da "[OSCURATO:PERSONA]" il 28 maggio 2014 (relativa ad arretrati IRPEF), in realtà mai rilasciata dall'ente; l'imputata, all'evidente scopo di dimostrare che i versamenti erano stati regolarmente effettuati, aveva consegnato alla Legori la "quietanza" che, apparentemente, risultava emessa da "[OSCURATO:PERSONA]" e riportava il numero e la data di una quietanza effettivamente rilasciata da tale ente, ma in favore di altro contribuente, anch'egli cliente del medesimo studio del marito della Ghidinelli.

Tanto premesso, risulta del tutto infondata la tesi della ricorrente, secondo la quale il falso sarebbe grossolano, poiché facilmente rilevata dai funzionari di Equitalia.

La grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, infatti, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni e alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153; Sez. 3, n. 42122 del 08/04/2019, Dimo, Rv. 277059).

Nel caso, in esame, la persona che ha ricevuto il documento falso era una semplice cliente dello studio e non aveva le cognizioni e le competenze dei funzionari di "Equitalia"; essa, inoltre, poteva far affidamento sulla qualifica soggettiva della persona che trasmetteva il documento, che induceva a ritenerlo autentico.La decisione della Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non appare in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni unite hanno affermato che «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285).

Tale pronuncia circoscrive l'ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, anche in considerazione del comportamento del soggetto resosi autore dell'attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica.

Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, hanno ritenuto che il documento fosse idoneo a documentare l'esistenza di un originale conforme, sia per sue caratteristiche oggettive - e, in particolare, per il fatto che oltre a essere apparentemente rilasciato da "[OSCURATO:PERSONA]", riportava alcuni elementi di un'altra quietanza originale, rilasciata in favore di altro contribuente - che in considerazione del comportamento dell'imputata, chiaramente animata dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità, allo scopo di dimostrare alla cliente che i versamenti erano stati regolarmente effettuati.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

La ricorrente non deduce alcun vizio logico o effettivo travisamento di prova, ma, sulla base di mere asserzioni, offre al giudice di legittimità un'alternativa versione dei fatti.

Al riguardo, va ribadito che il travisamento della prova non può essere confuso con un'alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dalla ricorrente, e che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

La tesi della diversa qualificazione giuridica del fatto risulta completamente priva di fondamento, essendo basata su una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta fondata dai giudici di merito, che hanno ritenuto che era stata l'imputata a formare l'atto, all'evidente fine di provare di avere effettuato il pagamento di cui la Legori le aveva chiesto conto.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputata ed esponendo le ragioni per cui il nuovo reato doveva essere considerato espressione di una sua accresciuta pericolosità sociale.

Quanto alla mancanza di una precedente sentenza che avesse applicato la recidiva, va ricordato che le Sezioni unite hanno affermato che, «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878).

La censura relativa alla presunta estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne è manifestamente infondata.

In primo luogo, va rilevato che, dal certificato del casellario giudiziale, risulta che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto il 10 gennaio 2007) che aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'imputata era stata condannata per un delitto commesso 1'11 febbraio 2008: ossia prima che trascorressero 5 anni dalla precedente sentenza irrevocabile di condanna.

Tale fatto non solo ha impedito qualunque effetto estintivo, ma avrebbe dovuto comportare la revoca del beneficio precedentemente concesso.

Sotto altro profilo, va rilevato che la censura, nei termini in cui è stata proposta nel ricorso per cassazione, risulta inedita, atteso che, con l'atto d'appello, l'imputata, sebbene avesse contestato l'applicazione della recidiva, non aveva posto la specifica questione della presunta estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 giugno 2023 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere formato una falsa quietanza di euro 1.100,55, apparentemente rilasciata da "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", relativa a una cartella esattoriale emessa nei confronti della contribuente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49, 476, 482 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Sostiene che il documento oggetto della contestazione sarebbe una fotocopia, che, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dai funzionari di "Equitalia", sarebbe stata «immediatamente riconoscibile» come falsa, «nella sua materiale grossolanità». La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Nel caso in esame, infatti, mancherebbero i requisiti di forma e di sostanza idonei a far sembrare «il foglietto» in questione la copia di un atto originale. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 476, 482 cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che: dall'istruttoria, non sarebbe emersa la prova che la contraffazione sarebbe stata commessa dall'imputata; la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa, secondo la quale all'imputata, a sua insaputa, sarebbe stata passata la copia falsa del documento, per coprire gli errori di altri impiegati dello studio che curavano specificamente la posizione fiscale della cliente. Al riguardo, evidenzia che l'imputata non poteva essere considerata l'unica persona ad avere interesse a commettere il falso, tenuto conto che si trattava di una semplice impiegata dallo studio (sebbene moglie di uno dei soci) e che non aveva alcun interesse personale nella vicenda, se non quello di rassicurare una cliente. Non essendo emerso alcun elemento dal quale poter desumere che l'imputata avesse concorso a fabbricare il documento falso, al massimo, i giudici di merito avrebbero potuto ritenere integrato il reato di cui all'art. 489 cod. pen. e non quello previsto dall'art. 482 cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 e 167 cod. pen. Contesta l'applicazione della recidiva reiterata e sostiene che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dei seguenti elementi: era mancata una precedente sentenza che avesse irrevocabilmente applicato la recidiva; l'imputata, in relazione alle precedenti condanne, aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, applicata a seguito di patteggiamento. Circostanza quest'ultima, che, considerata la mancata revoca del beneficio, avrebbe comportato l'estinzione dei reati e degli effetti penali senza bisogno di una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici del merito hanno accertato che: l'imputata (che lavorava presso lo studio legale-tributario del marito, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era cliente), dopo avere rassicurato la Legori circa il fatto che gli importi richiesti da "Equitalia" erano stati regolarmente versati, aveva consegnato alla cliente, dapprima via mail come "allegato scansìonato" e poi brevi manu, una quietanza di pagamento apparentemente emessa da "[OSCURATO:PERSONA]" il 28 maggio 2014 (relativa ad arretrati IRPEF), in realtà mai rilasciata dall'ente; l'imputata, all'evidente scopo di dimostrare che i versamenti erano stati regolarmente effettuati, aveva consegnato alla Legori la "quietanza" che, apparentemente, risultava emessa da "[OSCURATO:PERSONA]" e riportava il numero e la data di una quietanza effettivamente rilasciata da tale ente, ma in favore di altro contribuente, anch'egli cliente del medesimo studio del marito della Ghidinelli. Tanto premesso, risulta del tutto infondata la tesi della ricorrente, secondo la quale il falso sarebbe grossolano, poiché facilmente rilevata dai funzionari di Equitalia. La grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, infatti, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni e alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153; Sez. 3, n. 42122 del 08/04/2019, Dimo, Rv. 277059). Nel caso, in esame, la persona che ha ricevuto il documento falso era una semplice cliente dello studio e non aveva le cognizioni e le competenze dei funzionari di "Equitalia"; essa, inoltre, poteva far affidamento sulla qualifica soggettiva della persona che trasmetteva il documento, che induceva a ritenerlo autentico.La decisione della Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non appare in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite hanno affermato che «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285). Tale pronuncia circoscrive l'ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, anche in considerazione del comportamento del soggetto resosi autore dell'attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, hanno ritenuto che il documento fosse idoneo a documentare l'esistenza di un originale conforme, sia per sue caratteristiche oggettive - e, in particolare, per il fatto che oltre a essere apparentemente rilasciato da "[OSCURATO:PERSONA]", riportava alcuni elementi di un'altra quietanza originale, rilasciata in favore di altro contribuente - che in considerazione del comportamento dell'imputata, chiaramente animata dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità, allo scopo di dimostrare alla cliente che i versamenti erano stati regolarmente effettuati. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). La ricorrente non deduce alcun vizio logico o effettivo travisamento di prova, ma, sulla base di mere asserzioni, offre al giudice di legittimità un'alternativa versione dei fatti. Al riguardo, va ribadito che il travisamento della prova non può essere confuso con un'alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dalla ricorrente, e che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). La tesi della diversa qualificazione giuridica del fatto risulta completamente priva di fondamento, essendo basata su una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta fondata dai giudici di merito, che hanno ritenuto che era stata l'imputata a formare l'atto, all'evidente fine di provare di avere effettuato il pagamento di cui la Legori le aveva chiesto conto. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputata ed esponendo le ragioni per cui il nuovo reato doveva essere considerato espressione di una sua accresciuta pericolosità sociale. Quanto alla mancanza di una precedente sentenza che avesse applicato la recidiva, va ricordato che le Sezioni unite hanno affermato che, «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878). La censura relativa alla presunta estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne è manifestamente infondata. In primo luogo, va rilevato che, dal certificato del casellario giudiziale, risulta che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto il 10 gennaio 2007) che aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'imputata era stata condannata per un delitto commesso 1'11 febbraio 2008: ossia prima che trascorressero 5 anni dalla precedente sentenza irrevocabile di condanna. Tale fatto non solo ha impedito qualunque effetto estintivo, ma avrebbe dovuto comportare la revoca del beneficio precedentemente concesso. Sotto altro profilo, va rilevato che la censura, nei termini in cui è stata proposta nel ricorso per cassazione, risulta inedita, atteso che, con l'atto d'appello, l'imputata, sebbene avesse contestato l'applicazione della recidiva, non aveva posto la specifica questione della presunta estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
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