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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 13083/2023

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la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha respinto l'istanza proposta in data 7 ottobre 2014 dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riparazione dell'ingiusta privazione della libertà personale sofferta dal 6 settembre 2011 al 10 maggio 2012.

2. La privazione della libertà personale cui l'istanza si riferisce ebbe inizio il 6 settembre 2011 quando [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto, nel territorio italiano, in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla Confederazione elvetica per l'esecuzione di una condanna definitiva alla pena di anni quattro di reclusione inflitta per violazione delle leggi federali in materia di stupefacenti, reati in materia di immigrazione, importazione di monete false ed altro.

Il 7 settembre 2011, su richiesta del Ministro della Giustizia, la Corte di Appello di Bari dispose in via provvisoria la misura coercitiva della custodia in carcere ai sensi dell'art. 715 cod. proc. pen.

Il 9 settembre si tenne l'udienza prevista dall'art. 717 cod. proc. pen. e, in quella sede, assistito da un difensore d'ufficio, [OSCURATO:PERSONA] prestò il consenso all'estradizione.

La Corte di appello dispose che fosse mantenLita la custodia in carcere ritenendo esistente un concreto pericolo di fuga.

Il 20 ottobre 2011 il Ministro della Giustizia - preso atto della richiesta di estradizione presentata dal Governo della [OSCURATO:PERSONA] in data 7 ottobre 2011 e del consenso prestato dall'interessato - decretò l'estradizione «a condizione che il periodo di detenzione sofferto in Italia» fosse considerato «come detenzione già sofferta nello Stato richiedente».

Il decreto di estradizione fu notificato all'interessato il 24 ottobre 2011.

Il 27 ottobre 2011, ritenuta la persistenza delle esigenze cautelari anche alla luce dell'emissione del decreto di estradizione, la Corte di appello respinse un'istanza di revoca della misura cautelare avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Analogo provvedimento fu adottato il 2 marzo 2012.

In data 9 marzo 2012 la custodia in carcere fu sostituita con gli arresti domiciliari.

Dall'ordinanza impugnata e dalla documentazione in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] fu rimesso in libertà il 20 aprile 2012 (non il 10 maggio 2012 come indicato nell'istanza).

La procedura di estradizione si chiuse il 20 settembre 2012: la Corte di appello di Bari deliberò «non luogo a provvedere» perché il 2 agosto 2012 il Ministro della Giustizia, preso atto che il Governo della [OSCURATO:PERSONA] aveva ritirato la domanda di estradizione, revocò il decreto di estradizione del 20 ottobre 2011.

3. Nel chiedere la riparazione per ingiusta detenzione l'odierno ricorrente ha sostenuto che sussisteva ab origine una causa ostativa all'estradizione perché la sentenza di condanna per la quale tale provvedimento era stato richiesto riguardava fatti commessi nel 1997, era divenuta esecutiva il 22 marzo 1999 e la richiesta di arresto era stata avanzata in epoca successiva al 10 giugno 1999, data in cui [OSCURATO:PERSONA] si era sottratto all'esecuzione della condanna.

La difesa sostiene che, essendo decorsi dieci anni dal momento in cui il condannato si era sottratto all'esecuzione della pena, la stessa doveva considerarsi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen. sicché l'estradizione non avrebbe potuto essere concessa.

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione, infatti, la stessa «non può essere accordata quando, secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte».

Secondo la difesa, la privazione della libertà personale fu disposta e mantenuta fuori dei casi consentiti senza che l'estradando abbia dato causa o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione, atteso che, ai sensi dell'art. 205 bis d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, revocò il consenso all'estradizione e avanzò plurime istanze di revoca o sostituzione della misura.

La Corte di appello di Bari ha ritenuto infondata la richiesta di riparazione sottolineando che la privazione della libertà personale era funzionale all'esecuzione del decreto di estradizione e, anche alla luce del consenso prestato dall'interessato, non v'era alcun elemento che potesse far ipotizzare che l'estradizione non sarebbe stata eseguita.

Ha rilevato inoltre che, quando respinse le istanze di rimessione in libertà, la Corte di Appello «aveva cognizione del perdurante interesse dello Stato estero all'estradizione» e non poteva supporre che tale interesse sarebbe venuto meno (ciò che avvenne, peraltro, quando l'imputato era ormai libero).

4. Contro l'ordinanza della Corte di appello di Bari, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

Con unico articolato motivo (che viene qui riportato nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271) il difensore sostiene che, erroneamente, la Corte di appello ha ritenuto ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo il consenso all'estradizione prestato all'udienza del 9 settembre 2011.

Sostiene, infatti, che il consenso fu revocato ai sensi dell'art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen.

«con dichiarazione rilasciata al modello 13 (dell'istituto di detenzione)» (così testualmente pag. 2 della memoria integrativa datata 8 marzo 2023) e che la facoltà di revoca fu legittimamente esercitata in ragione del fatto che all'udienza del 9 settembre 2011, né [OSCURATO:PERSONA], né il suo difensore d'ufficio «avevano preso piena cognizione degli atti contenuti nella richiesta di estradizione» (pag. 5 del ricorso).

Il difensore riferisce di aver inutilmente sostenuto la nullità dell'udienza del 9 settembre 2011 (che si tenne alla presenza del difensore d'ufficio anche se in data 8 settembre 2011 la moglie dell'arrestato aveva proceduto alla nomina di un difensore di fiducia).

Sostiene di aver chiesto l'avvio del procedimento giurisdizionale ai sensi degli artt. 701 e ss. cod. proc. pen. e di aver chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla revoca del consenso alla estradizione.

In sintesi, la difesa sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non dette causa alla privazione della libertà personale perché, quando consentì all'estradizione, non era consapevole delle conseguenze di questa scelta; perché, nell'udienza in cui tale consenso fu prestato, non era assistito dal difensore di fiducia nominato dalla moglie ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. e perché tentò, inutilmente, di attivare la garanzia giurisdizionale.

5. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6. Con memoria del 25 gennaio 2023, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso sottolineando che la misura privativa della libertà personale fu legittimamente disposta in presenza di un fondato pericolo di fuga e che, nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, tale pericolo sussiste se v'è la concreta possibilità che l'estradando si allontani «dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo, assunto a livello internazionale, di assicurarne la consegna al Paese richiedente» (Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322).

7. Con memoria pervenuta il 20 febbraio 2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Si deve premettere che, in materia di estradizione, l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova disciplina normativa espressa solo con riferimento alla estradizione attiva.

L'art. 722 bis cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che «la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, nei casi indicati dall'art. 314».

Nondimeno, il tema della riparazione per ingiusta detenzione può porsi anche riguardo alla estradizione passiva.

Sul punto è intervenuta, infatti, la sentenza n. 231/2004 della Corte costituzionale, secondo la quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione "ex post" e, pertanto, l'art. 314 cod. proc. pen. può trovare applicazione anche qualora tale lesione derivi da un titolo di detenzione che trova origine nell'ambito della procedura di estradizione.

Tale sentenza interpretativa di rigetto ha reso non più sostenibile l'orientamento, in precedenza espresso dal giudice di legittimità, secondo il quale «per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 273 e 280 cod. proc. pen. operata dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., l'arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione» (Sez. 6, n. 1648 del 22/04/1997, Priebke, Rv. 208145; Sez. 6, n. 31130 del 08/07/2003, Napar, Rv. 226208).

Ed infatti, nelle decisioni successive, la Cassazione ha ritenuto ammissibile la richiesta di riparazione attinente a detenzione subita nell'ambito di procedure estradizionali.

In particolare, con la sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, le Sezioni Unite, chiamate a decidere se «la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in consegna l'estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell'efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell'estradizione» hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, gli estremi dell'ingiusta detenzione devono essere valutati anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione.

Il supremo Collegio ha sottolineato, tuttavia, che, nel compiere questa valutazione, non si deve fare riferimento ai parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. - dovendosi verificare, invece, se risulti accertata ex post l'insussistenza delle «condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione» che, ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen., legittimano l'applicazione di misure coercitive.

I principi così autorevolmente affermati sono stati ulteriormente sviluppati dalla sentenza Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197, in base alla quale (pag. 10 della motivazione) «il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione occorsa nell'ambito di una procedura di estradizione passiva si coordina a condizioni peculiari», la prima delle quali è rappresentata dal fatto che non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione.

La sentenza in esame ha precisato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione attinente ad una privazione della libertà personale subita in relazione ad una procedura di estradizione per l'estero è ammissibile, sia quando si tratti di una delle ipotesi previste dagli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., sia quando si versi nell'ipotesi di cui all'art. 714 cod. proc. pen. e, a seconda dei casi, può trattarsi di ingiustizia sostanziale ex art. 314 comma 1 cod. proc. pen. (rinvenibile quando non sussistevano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione), ovvero di ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2, (come nel caso in cui all'arresto eseguito ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen. non sia seguita la convalida e tale statuizione sia divenuta definitiva, oppure quando l'applicazione provvisoria della misura coercitiva ai sensi dell'art. 715 cod. proc. pen. sia stata revocata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero definitivamente annullata a seguito del ricorso previsto dall'art. 719 cod. proc. pen).

Ha chiarito, inoltre, che il riconoscimento del diritto «presuppone, comunque, che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell'istante, fattosi concausa dell'erroneo provvedimento coercitivo» (così, testualmente, pag. 14 della motivazione).

3. Tanto premesso, si deve subito osservare che, nel caso di specie, essendovi stato consenso all'estradizione ai sensi dell'art. 701, comma 2, c:od. proc. pen., la Corte di appello non è stata chiamata a decidere sul merito della richiesta di estradizione, ma solo sulla applicazione di misure coercitive.

Nel caso concreto sussistevano le condizioni per l'applicazione provvisoria della misura ai sensi dell'art. 715 cod. proc. pen.

Non è controverso, infatti, che lo Stato estero avesse dichiarato di aver emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una sentenza di condanna a pena detentiva e di voler presentare domanda di estradizione; avesse fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso; avesse indicato gli elementi necessari all'esatta identificazione del condannato.

Quanto al pericolo di fuga, la Corte di appello lo ritenne sussistente osservando che l'estradando, cittadino albanese, era stato fermato durante controlli di frontiera all'interno della stazione marittima di Bari ed era in possesso di passaporto albanese in corso d validità.

A ciò deve aggiungersi: che la domanda di estradizione fu effettivamente proposta il 7 ottobre 2011 sicché non si verificarono le condizioni per l'applicazione dell'art. 715, comma 6; che l'ordinanza applicativa della misura non è stata annullata a seguito di impugnazione ex art. 719 cod. proc. pen.; che non risultano essersi verificate le condizioni perché l'estradando dovesse essere posto in libertà ai sensi dell'art. 714 comma 4 bis o dell'art. 708 cod. proc. pen. e neppure l'istante sostiene che ciò sia avvenuto.

Secondo il ricorrente, pur essendovi stato consenso all'estradizione, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare che la pena inflitta con la sentenza definitiva di condanna in relazione alla quale l'estradizione era stata chiesta non fosse estinta per effetto del decorso del tempo.

A sostegno di tale argomentazione la difesa riferisce che, non appena si rese conto che la pena era estinta, [OSCURATO:PERSONA] revocò il consenso all'estradizione, ma non documenta che ciò sia avvenuto e neppure indica la data della revoca.

Dall'ordinanza impugnata risulta che la revoca del consenso all'estradizione, pur menzionata nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non è stata documentata neppure in quella sede e non risulta in atti.

Si tratta, peraltro, come lo stesso ricorrente riferisce, di una revoca che avrebbe potuto essere consentita, ai sensi dell'art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen., se l'interessato avesse «ignorato circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione» e la difesa - che sostiene di aver instaurato un contenzioso sul punto - non ha fornito alcuna documentazione in tal senso.

Non ha spiegato, inoltre, quale sarebbe stato l'esito della richiesta volta all'apertura di un procedimento giurisdizionale ex art. 701 e ss. cod. proc. pen. che ha sostenuto di aver presentato.

Per quanto esposto il ricorso è generico e non è autosufficiente: non contiene infatti l'indicazione degli atti sui quali il ricorrente fonda le proprie doglianze e dai quali potrebbero desumersi i lamentati vizi di motivazione e violazione di legge.

4. Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la privazione della libertà personale sarebbe illegittimamente avvenuta perché si versava in un caso in cui l'estradizione non avrebbe potuto essere concessa.

Ciò troverebbe conferma nella costatazione che lo Stato richiedente revocò la richiesta di estradizione e il Ministero della giustizia, in data 2 agosto 2012„ comunicò alla C:orte di appello di aver revocato il proprio provvedimento del 20 ottobre 2011.

La difesa assume che la revoca della richiesta sarebbe avvenuta perché, essendo decorsi dieci anni dal momento in cui il condannato si era sottratto all'esecuzione della pena, la stessa doveva considerarsi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen.; sostiene che tale circostanza di fatto era conosciuta (o conoscibile) fin dal momento in cui la procedura fu avviata; conclude che l'estradizione non avrebbe potuto essere concessa.

Anche in questo caso, però, si tratta di mere allegazioni.

Le ragioni per le quali la Confederazione elvetica revocò la richiesta di estradizione, infatti, non sono note né documentate nel ricorso e non è noto se i provvedimenti adottati dal Ministro della giustizia siano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo, ciò che sarebbe stato necessario atteso che, in ragione del consenso all'estradizione prestato dall'interessato, la procedura giurisdizionale volta a verificare la sussistenza dei presupposti dell'estradizione non si era aperta.

5. A tali considerazioni si deve aggiungere che - come l'ordinanza impugnata non manca di sottolineare - consentendo all'estradizione, [OSCURATO:PERSONA] contribuì al protrarsi della privazione della libertà personale.Il ricorrente sostiene di non essere stato al corrente delle conseguenze del consenso prestato, ma l'argomento è privo di pregio, atteso che nel corso dell'udienza egli fu assistito da un difensore d'ufficio e non si può discutere in questa sede se la nomina del difensore eseguita dalla moglie dell'arrestato fosse stata ritualmente comunicata all'Autorità giudiziaria procedente.

Peraltro, l'udienza per l'audizione dell'interessato (cui era stata provvisoriamente applicata la misura coercitiva) si svolse il 9 settembre 2011 a fronte di un arresto eseguito il 6 settembre e l'art. 717 cod. proc. pen. stabilisce che tale udienza debba tenersi «al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716».

Nulla imponeva, peraltro, di prestare immediato consenso all'estradizione senza attendere la formale richiesta del Governo elvetico e la documentazione ad essa allegata.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha respinto l'istanza proposta in data 7 ottobre 2014 dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riparazione dell'ingiusta privazione della libertà personale sofferta dal 6 settembre 2011 al 10 maggio 2012. 2. La privazione della libertà personale cui l'istanza si riferisce ebbe inizio il 6 settembre 2011 quando [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto, nel territorio italiano, in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla Confederazione elvetica per l'esecuzione di una condanna definitiva alla pena di anni quattro di reclusione inflitta per violazione delle leggi federali in materia di stupefacenti, reati in materia di immigrazione, importazione di monete false ed altro. Il 7 settembre 2011, su richiesta del Ministro della Giustizia, la Corte di Appello di Bari dispose in via provvisoria la misura coercitiva della custodia in carcere ai sensi dell'art. 715 cod. proc. pen. Il 9 settembre si tenne l'udienza prevista dall'art. 717 cod. proc. pen. e, in quella sede, assistito da un difensore d'ufficio, [OSCURATO:PERSONA] prestò il consenso all'estradizione. La Corte di appello dispose che fosse mantenLita la custodia in carcere ritenendo esistente un concreto pericolo di fuga. Il 20 ottobre 2011 il Ministro della Giustizia - preso atto della richiesta di estradizione presentata dal Governo della [OSCURATO:PERSONA] in data 7 ottobre 2011 e del consenso prestato dall'interessato - decretò l'estradizione «a condizione che il periodo di detenzione sofferto in Italia» fosse considerato «come detenzione già sofferta nello Stato richiedente». Il decreto di estradizione fu notificato all'interessato il 24 ottobre 2011. Il 27 ottobre 2011, ritenuta la persistenza delle esigenze cautelari anche alla luce dell'emissione del decreto di estradizione, la Corte di appello respinse un'istanza di revoca della misura cautelare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Analogo provvedimento fu adottato il 2 marzo 2012. In data 9 marzo 2012 la custodia in carcere fu sostituita con gli arresti domiciliari. Dall'ordinanza impugnata e dalla documentazione in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] fu rimesso in libertà il 20 aprile 2012 (non il 10 maggio 2012 come indicato nell'istanza). La procedura di estradizione si chiuse il 20 settembre 2012: la Corte di appello di Bari deliberò «non luogo a provvedere» perché il 2 agosto 2012 il Ministro della Giustizia, preso atto che il Governo della [OSCURATO:PERSONA] aveva ritirato la domanda di estradizione, revocò il decreto di estradizione del 20 ottobre 2011. 3. Nel chiedere la riparazione per ingiusta detenzione l'odierno ricorrente ha sostenuto che sussisteva ab origine una causa ostativa all'estradizione perché la sentenza di condanna per la quale tale provvedimento era stato richiesto riguardava fatti commessi nel 1997, era divenuta esecutiva il 22 marzo 1999 e la richiesta di arresto era stata avanzata in epoca successiva al 10 giugno 1999, data in cui [OSCURATO:PERSONA] si era sottratto all'esecuzione della condanna. La difesa sostiene che, essendo decorsi dieci anni dal momento in cui il condannato si era sottratto all'esecuzione della pena, la stessa doveva considerarsi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen. sicché l'estradizione non avrebbe potuto essere concessa. Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione, infatti, la stessa «non può essere accordata quando, secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte». Secondo la difesa, la privazione della libertà personale fu disposta e mantenuta fuori dei casi consentiti senza che l'estradando abbia dato causa o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione, atteso che, ai sensi dell'art. 205 bis d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, revocò il consenso all'estradizione e avanzò plurime istanze di revoca o sostituzione della misura. La Corte di appello di Bari ha ritenuto infondata la richiesta di riparazione sottolineando che la privazione della libertà personale era funzionale all'esecuzione del decreto di estradizione e, anche alla luce del consenso prestato dall'interessato, non v'era alcun elemento che potesse far ipotizzare che l'estradizione non sarebbe stata eseguita. Ha rilevato inoltre che, quando respinse le istanze di rimessione in libertà, la Corte di Appello «aveva cognizione del perdurante interesse dello Stato estero all'estradizione» e non poteva supporre che tale interesse sarebbe venuto meno (ciò che avvenne, peraltro, quando l'imputato era ormai libero). 4. Contro l'ordinanza della Corte di appello di Bari, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Con unico articolato motivo (che viene qui riportato nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271) il difensore sostiene che, erroneamente, la Corte di appello ha ritenuto ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo il consenso all'estradizione prestato all'udienza del 9 settembre 2011. Sostiene, infatti, che il consenso fu revocato ai sensi dell'art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen. «con dichiarazione rilasciata al modello 13 (dell'istituto di detenzione)» (così testualmente pag. 2 della memoria integrativa datata 8 marzo 2023) e che la facoltà di revoca fu legittimamente esercitata in ragione del fatto che all'udienza del 9 settembre 2011, né [OSCURATO:PERSONA], né il suo difensore d'ufficio «avevano preso piena cognizione degli atti contenuti nella richiesta di estradizione» (pag. 5 del ricorso). Il difensore riferisce di aver inutilmente sostenuto la nullità dell'udienza del 9 settembre 2011 (che si tenne alla presenza del difensore d'ufficio anche se in data 8 settembre 2011 la moglie dell'arrestato aveva proceduto alla nomina di un difensore di fiducia). Sostiene di aver chiesto l'avvio del procedimento giurisdizionale ai sensi degli artt. 701 e ss. cod. proc. pen. e di aver chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla revoca del consenso alla estradizione. In sintesi, la difesa sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non dette causa alla privazione della libertà personale perché, quando consentì all'estradizione, non era consapevole delle conseguenze di questa scelta; perché, nell'udienza in cui tale consenso fu prestato, non era assistito dal difensore di fiducia nominato dalla moglie ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. e perché tentò, inutilmente, di attivare la garanzia giurisdizionale. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6. Con memoria del 25 gennaio 2023, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso sottolineando che la misura privativa della libertà personale fu legittimamente disposta in presenza di un fondato pericolo di fuga e che, nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, tale pericolo sussiste se v'è la concreta possibilità che l'estradando si allontani «dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo, assunto a livello internazionale, di assicurarne la consegna al Paese richiedente» (Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322). 7. Con memoria pervenuta il 20 febbraio 2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Si deve premettere che, in materia di estradizione, l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova disciplina normativa espressa solo con riferimento alla estradizione attiva. L'art. 722 bis cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che «la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, nei casi indicati dall'art. 314». Nondimeno, il tema della riparazione per ingiusta detenzione può porsi anche riguardo alla estradizione passiva. Sul punto è intervenuta, infatti, la sentenza n. 231/2004 della Corte costituzionale, secondo la quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione "ex post" e, pertanto, l'art. 314 cod. proc. pen. può trovare applicazione anche qualora tale lesione derivi da un titolo di detenzione che trova origine nell'ambito della procedura di estradizione. Tale sentenza interpretativa di rigetto ha reso non più sostenibile l'orientamento, in precedenza espresso dal giudice di legittimità, secondo il quale «per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 273 e 280 cod. proc. pen. operata dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., l'arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione» (Sez. 6, n. 1648 del 22/04/1997, Priebke, Rv. 208145; Sez. 6, n. 31130 del 08/07/2003, Napar, Rv. 226208). Ed infatti, nelle decisioni successive, la Cassazione ha ritenuto ammissibile la richiesta di riparazione attinente a detenzione subita nell'ambito di procedure estradizionali. In particolare, con la sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, le Sezioni Unite, chiamate a decidere se «la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in consegna l'estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell'efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell'estradizione» hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, gli estremi dell'ingiusta detenzione devono essere valutati anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione. Il supremo Collegio ha sottolineato, tuttavia, che, nel compiere questa valutazione, non si deve fare riferimento ai parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. - dovendosi verificare, invece, se risulti accertata ex post l'insussistenza delle «condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione» che, ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen., legittimano l'applicazione di misure coercitive. I principi così autorevolmente affermati sono stati ulteriormente sviluppati dalla sentenza Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197, in base alla quale (pag. 10 della motivazione) «il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione occorsa nell'ambito di una procedura di estradizione passiva si coordina a condizioni peculiari», la prima delle quali è rappresentata dal fatto che non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione. La sentenza in esame ha precisato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione attinente ad una privazione della libertà personale subita in relazione ad una procedura di estradizione per l'estero è ammissibile, sia quando si tratti di una delle ipotesi previste dagli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., sia quando si versi nell'ipotesi di cui all'art. 714 cod. proc. pen. e, a seconda dei casi, può trattarsi di ingiustizia sostanziale ex art. 314 comma 1 cod. proc. pen. (rinvenibile quando non sussistevano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione), ovvero di ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2, (come nel caso in cui all'arresto eseguito ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen. non sia seguita la convalida e tale statuizione sia divenuta definitiva, oppure quando l'applicazione provvisoria della misura coercitiva ai sensi dell'art. 715 cod. proc. pen. sia stata revocata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero definitivamente annullata a seguito del ricorso previsto dall'art. 719 cod. proc. pen). Ha chiarito, inoltre, che il riconoscimento del diritto «presuppone, comunque, che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell'istante, fattosi concausa dell'erroneo provvedimento coercitivo» (così, testualmente, pag. 14 della motivazione). 3. Tanto premesso, si deve subito osservare che, nel caso di specie, essendovi stato consenso all'estradizione ai sensi dell'art. 701, comma 2, c:od. proc. pen., la Corte di appello non è stata chiamata a decidere sul merito della richiesta di estradizione, ma solo sulla applicazione di misure coercitive. Nel caso concreto sussistevano le condizioni per l'applicazione provvisoria della misura ai sensi dell'art. 715 cod. proc. pen. Non è controverso, infatti, che lo Stato estero avesse dichiarato di aver emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una sentenza di condanna a pena detentiva e di voler presentare domanda di estradizione; avesse fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso; avesse indicato gli elementi necessari all'esatta identificazione del condannato. Quanto al pericolo di fuga, la Corte di appello lo ritenne sussistente osservando che l'estradando, cittadino albanese, era stato fermato durante controlli di frontiera all'interno della stazione marittima di Bari ed era in possesso di passaporto albanese in corso d validità. A ciò deve aggiungersi: che la domanda di estradizione fu effettivamente proposta il 7 ottobre 2011 sicché non si verificarono le condizioni per l'applicazione dell'art. 715, comma 6; che l'ordinanza applicativa della misura non è stata annullata a seguito di impugnazione ex art. 719 cod. proc. pen.; che non risultano essersi verificate le condizioni perché l'estradando dovesse essere posto in libertà ai sensi dell'art. 714 comma 4 bis o dell'art. 708 cod. proc. pen. e neppure l'istante sostiene che ciò sia avvenuto. Secondo il ricorrente, pur essendovi stato consenso all'estradizione, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare che la pena inflitta con la sentenza definitiva di condanna in relazione alla quale l'estradizione era stata chiesta non fosse estinta per effetto del decorso del tempo. A sostegno di tale argomentazione la difesa riferisce che, non appena si rese conto che la pena era estinta, [OSCURATO:PERSONA] revocò il consenso all'estradizione, ma non documenta che ciò sia avvenuto e neppure indica la data della revoca. Dall'ordinanza impugnata risulta che la revoca del consenso all'estradizione, pur menzionata nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non è stata documentata neppure in quella sede e non risulta in atti. Si tratta, peraltro, come lo stesso ricorrente riferisce, di una revoca che avrebbe potuto essere consentita, ai sensi dell'art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen., se l'interessato avesse «ignorato circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione» e la difesa - che sostiene di aver instaurato un contenzioso sul punto - non ha fornito alcuna documentazione in tal senso. Non ha spiegato, inoltre, quale sarebbe stato l'esito della richiesta volta all'apertura di un procedimento giurisdizionale ex art. 701 e ss. cod. proc. pen. che ha sostenuto di aver presentato. Per quanto esposto il ricorso è generico e non è autosufficiente: non contiene infatti l'indicazione degli atti sui quali il ricorrente fonda le proprie doglianze e dai quali potrebbero desumersi i lamentati vizi di motivazione e violazione di legge. 4. Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la privazione della libertà personale sarebbe illegittimamente avvenuta perché si versava in un caso in cui l'estradizione non avrebbe potuto essere concessa. Ciò troverebbe conferma nella costatazione che lo Stato richiedente revocò la richiesta di estradizione e il Ministero della giustizia, in data 2 agosto 2012„ comunicò alla C:orte di appello di aver revocato il proprio provvedimento del 20 ottobre 2011. La difesa assume che la revoca della richiesta sarebbe avvenuta perché, essendo decorsi dieci anni dal momento in cui il condannato si era sottratto all'esecuzione della pena, la stessa doveva considerarsi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen.; sostiene che tale circostanza di fatto era conosciuta (o conoscibile) fin dal momento in cui la procedura fu avviata; conclude che l'estradizione non avrebbe potuto essere concessa. Anche in questo caso, però, si tratta di mere allegazioni. Le ragioni per le quali la Confederazione elvetica revocò la richiesta di estradizione, infatti, non sono note né documentate nel ricorso e non è noto se i provvedimenti adottati dal Ministro della giustizia siano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo, ciò che sarebbe stato necessario atteso che, in ragione del consenso all'estradizione prestato dall'interessato, la procedura giurisdizionale volta a verificare la sussistenza dei presupposti dell'estradizione non si era aperta. 5. A tali considerazioni si deve aggiungere che - come l'ordinanza impugnata non manca di sottolineare - consentendo all'estradizione, [OSCURATO:PERSONA] contribuì al protrarsi della privazione della libertà personale.Il ricorrente sostiene di non essere stato al corrente delle conseguenze del consenso prestato, ma l'argomento è privo di pregio, atteso che nel corso dell'udienza egli fu assistito da un difensore d'ufficio e non si può discutere in questa sede se la nomina del difensore eseguita dalla moglie dell'arrestato fosse stata ritualmente comunicata all'Autorità giudiziaria procedente. Peraltro, l'udienza per l'audizione dell'interessato (cui era stata provvisoriamente applicata la misura coercitiva) si svolse il 9 settembre 2011 a fronte di un arresto eseguito il 6 settembre e l'art. 717 cod. proc. pen. stabilisce che tale udienza debba tenersi «al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716». Nulla imponeva, peraltro, di prestare immediato consenso all'estradizione senza attendere la formale richiesta del Governo elvetico e la documentazione ad essa allegata. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 13083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris