CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanzapresentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione delladisciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2014, definitiva il 15 gennaio 2015,per i reati di detenzione illegale di armi comuni, detenzione abusiva di armi ericettazione, ai sensi degli artt. 10, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 648 e 697 cod. pen.,commessi il 12 marzo 2013 in Giugliano in Campania;2) Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2017, definitiva il 17 ottobre 2017, per ireati di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al trafficoillecito di sostanze stupefacenti, ai sensi degli art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, commessi fino a maggio 2011, già posta in continuazione con la sentenzasub 1);3) G.U.P. Napoli del 29 aprile 2024, definitiva il 16 ottobre 2024, per i reati diomicidio aggravato dalla finalità di mafiosa, detenzione e porto d’arma da fuoco,commessi in Napoli-Barra il 21 giugno 2012.[OSCURATO:PERSONA], a fondamento del provvedimento reiettivo, ha richiamato il principiogiurisprudenziale consolidato per cui la continuazione tra il reato di partecipazione aun'associazione e i reati fine può essere riconosciuta solo a condizione che il giudiceverifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato cui si riferisce la richiesta siastato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è determinato a fareingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01)2. Avverso la descritta ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen..Il giudice dell’esecuzione, pur dando atto dello stretto collegamento temporale tra ilduplice omicidio oggetto della sentenza sub 3 e le condotte poste a fondamento dellacondanna di cui alla sentenza sub 2, è pervenuto al rigetto dell’istanza senza svolgerealcuna effettiva disamina del caso concreto e della copiosa documentazione depositatadalla difesa. L’ordinanza impugnata si limita, infatti, a richiamare un principiogiurisprudenziale certamente condivisibile (in tema di necessaria verifica “in concreto”della programmazione ab origine dei reati-fine al momento dell’ingresso nel sodalizio),senza però calarlo nella specifica vicenda e senza spiegare per quali ragioni i datirappresentati dall’istante non sarebbero idonei a dimostrare l’unicità del disegnocriminoso.In particolare, la sentenza sub 2 ha “cristallizzato” la partecipazione di Bottinoall’associazione di tipo mafioso denominata “Amato-Pagano” per il periodo aprile 2010 –giugno 2014, ricomprendendo dunque anche l’episodio del 21 giugno 2012 oggetto dellasentenza sub 3. A ciò si aggiunga che, a seguito dell’annullamento con rinvio dispostodalla Corte di cassazione sulle pregresse istanze volte al riconoscimento dellacontinuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 1 e sub 2, la stessa Corte d’appellodi Napoli, in sede di rinvio, ha valorizzato (con argomentazioni richiamate dalla difesa nelpresente ricorso) la continuità funzionale delle condotte, la strumentalità ontologica dellecontestazioni e il medesimo contesto territoriale della loro realizzazione. Nondimeno, talielementi – pur specificamente dedotti – non risultano in alcun modo vagliati dal giudicedell’esecuzione con riferimento alla richiesta relativa alla sentenza sub 3.Con l’istanza riferita alla sentenza sub 3, inoltre, era stata prodotta ulterioredocumentazione dalla quale emergeva come [OSCURATO:PERSONA], sin dagli albori dell’affiliazione,rivestisse il ruolo di esecutore materiale (“killer”) operante a supporto di Francesco PaoloRusso, anch’egli condannato, con la sentenza di cui al punto 2), per la partecipazione almedesimo sodalizio. La difesa aveva poi evidenziato che la condanna per associazione adelinquere era aggravata dalla natura armata dell’organizzazione e che, nello stessosegmento temporale di commissione dell’omicidio, la Corte di cassazione – in sede diannullamento – aveva già ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reatoassociativo e il reato di detenzione di armi per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato,valorizzando la medesimezza del contesto spazio-temporale e la finalizzazione delle armialla realizzazione degli scopi associativi, incluse le azioni omicidiarie. Anche di talispecifiche deduzioni non vi è traccia nella motivazione dell’ordinanza impugnata, conconseguente vizio di motivazione e violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen. 3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno soltanto di tali indici, ove i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 -01).Con specifico riguardo al rapporto tra reato associativo e reati-fine, questa Corteha ripetutamente affermato che la continuazione può essere riconosciuta solo acondizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato percui è richiesta l’applicazione dell’istituto sia stato programmato ab origine, al momento incui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, e che, pertanto, non sialegato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenutiovvero non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia,Rv. 271984 - 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 5, n.54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 - 02). Ne consegue che non èconfigurabile alcun automatismo tra appartenenza al sodalizio e riconoscimento delvincolo della continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo, giacché lafinalizzazione del fatto agli scopi dell’associazione o la sua collocazione nello stessocontesto criminale costituiscono dati rilevanti, ma non da soli decisivi, occorrendo pursempre la verifica della preventiva e unitaria deliberazione dei reati ulteriori almeno nellaloro tendenziale specificità.Va, inoltre, ricordato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non puòtrascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenzadel vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno sicollochino, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; diconseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardoad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezzaspaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice dellacognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridicheemergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017,Miele, Rv. 271903 - 01; Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264 - 01; Sez. 1,n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01). In tale prospettiva, ilprovvedimento impugnato deve confrontarsi in modo effettivo con tutte le allegazionidifensive significative, non potendo limitarsi al mero richiamo dei principi astratti chegovernano la materia.3. Ciò premesso e passando al caso in esame, va osservato che il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principisopra individuati.Pur muovendo dal corretto rilievo secondo cui il delitto di omicidio aggravato dallafinalità mafiosa oggetto della sentenza sub 3) non è, per ciò solo, suscettibile di essereposto in continuazione con il reato associativo di cui alla sentenza sub 2), il giudicedell’esecuzione ha omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, cheinvestivano dati fattuali e giuridici non manifestamente recessivi ai fini della verificarichiesta dall’art. 671 cod. proc. pen. Restano, in particolare, prive di risposta leallegazioni secondo cui [OSCURATO:PERSONA], sin dall’avvio dell’affiliazione, avrebbe assunto un ruolooperativo di esecutore materiale (“killer), affiancando nelle azioni criminali FrancescoPaolo Russo, anch’egli condannato per la partecipazione al medesimo sodalizio con lasentenza sub 2); né risulta considerato che la condanna associativa è aggravata dallanatura armata dell’organizzazione e che, nello stesso segmento temporale in cui matura ilfatto di cui alla sentenza sub 3), la Corte di cassazione, in sede rescindente (Sez. 1, n.1446 del 06/10/2020, dep. 2021), ha già ritenuto configurabile la continuazione tra il reatoassociativo e la detenzione di armi contestata al [OSCURATO:PERSONA], valorizzando sia la coincidenzadel contesto spazio-temporale, sia la funzionalizzazione delle armi agli scopi associativi,comprese le azioni omicidiarie.A ciò si aggiunge che il giudice dell’esecuzione non spiega perché, rispetto al reatooggetto della sentenza sub 3), non debbano assumere rilievo gli elementi già valorizzatiin sede di rinvio per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenzesub 1) e sub 2), e segnatamente la continuità funzionale delle condotte, la strumentalitàdelle contestazioni rispetto agli scopi del sodalizio e il medesimo contesto territoriale dellaloro realizzazione; né trae le necessarie conseguenze dal dato, pure riconosciuto, chel’episodio del 21 giugno 2012 si colloca all’interno del periodo di partecipazioneassociativa “cristallizzato” dalla sentenza sub 2) (aprile 2010 – giugno 2014).Ne discende che la motivazione dell’ordinanza impugnata si arresta al richiamo delprincipio astratto, ma non esplicita le ragioni per le quali gli elementi sopra indicatidebbano ritenersi inidonei a sostenere, in concreto, la prospettazione difensiva circal’unicità del disegno criminoso.4. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio, affinché il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione- in diversacomposizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 –proceda a nuovo esame dell’istanza, valutando in modo complessivo e non atomisticotutte le allegazioni difensive e dando conto, con motivazione effettiva, delle ragionidell’eventuale esclusione del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenzesub 1) e 2) e sub 3). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]