CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1997
Cassazione n. 22453/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 041779K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1997 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TPZBG) nato il 15/02/1983 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza (si vedano, in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); che la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha esposto gli elementi in forza dei quali non ha riconosciuto in favore di entrambi gli imputati la riduzione della pena (pag. 5); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciscuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]