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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30676/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27103/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 00/C , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife s a da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso - controricorrente – N. 27103/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. st. di Salerno, n. 4689/2020depositata in data 15.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con ordinanza n. 10876/2019del 18.4.2019, questa Corte di cassazione accolse il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, n. 36/12/11 del 28.2.2011, che aveva annullato la cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 - bis d.P.R. n. 633/1972, notificata a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il recupero di IVA dovuta e non versata, e ciò essendosi rilevato il mancato invio delle comunicazioni di irregolarità; rinviando al giudice d’appello, questa Corte stabilì che “che nell’esaminare nuovamente l’appello della società si atterrà ai superiori princìpi – e pertanto, nel valutare la sussistenza o meno dei citati requisiti di cui all’art. 6, comma 5, St. contr., dovrà tener conto anche del carattere sostanzialmente cartolare del disconoscimento del credito IVA percui è causa, in quanto derivante dal mero dato materiale, evincibile dal sistema informatico dell’Ufficio, della mancata presentazione della dichiarazione annuale per l’anno precedente, da parte della società contribuente -e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”; riassunta la causa, con la sentenza in epigrafe la C.T.R. campana , benché escludendo la nullità della cartella per il mancato invio delle comunicazioni di irregolarità, accolse nuovamente l’appellodella società, ritenendo fondata la sua eccezione circa l’erroneo disconoscimento del credito risultante dalla N. 27103/21 R.G. dichiarazione IVA 2001 per l’anno 2000, utilizzato nell’anno d’imposta 2002; in particolare, la C.T.R. negò rilevanza alla mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2001, ritenendo comunque detraibile l’imposta, giacché in tal caso la decadenza si verifica solo qualora il credito o l’eccedenza d’imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile, ciò che era invece avvenuto; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con controricorso; consideratoche: 1.1 – vanno p r eliminarmente a f frontate le eccezioni sollevate dalla controricorrente, che sono nel complesso infondate; il ricorso in esame, infatti,rispetta i requisiti di contenuto- forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., in quanto riporta una chiara esposizione dei fatti processuali e sostanziali (il riferimento all’istanza di rimborso è chiaramente un mero lapsus calami) e individua analiticamente i pretesi errores in iudicandoin cui sarebbe incorsa la C.T.R. – ossia, la violazione del principio di contiguità temporale, desumibile dall’art. 30 d.P.R. n. 633/1972, nonché l’omessa verifica circa l’effettiva sussistenza del credito IVA –, in linea col principio di specificità; com’è noto, detto requisito postula “per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” N. 27103/21 R.G. (ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); inoltre, il ricorso non è fondato specificamente su uno o più documenti, ma appunto sul preteso malgoverno delle norme infra rubricate , circa aspetti che prescindono dal relativo esame, donde la non necessità, nella specie, di procedere all’indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., n. 16887/2013); stessa sorte segue l’ulteriore eccezione sollevata dalla contribuente, con l’invocazione dell’art. 360-bisc.p.c.; come discende con evidenza da quanto già osservato, ciò che qui rileva è che il giudice d’appello, nella prospettazione della ricorrente, non si è allineato alla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla detraibilità dell’eccedenza IVA in caso di mancata presentazione della dichiarazione, sicché non può esservi spazio per l’ipotesi di inammissibilità compendiata dalla suddetta disposizione; 2.1 – ciò posto, co n il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19e 30 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per aver erroneamente la C.T.R. ritenuto detraibile l’eccedenza IVA maturata nel 1999, riportata in detrazione nella dichiarazione per l’anno 2000, e poi finalmente utilizzata nella dichiarazione per l’anno 2002, benché quella per l’anno 2001 non fosse stata presentata; ciò in quanto la mancata presentazione della dichiarazione impedisce al fisco di verificare l’effettivo utilizzo del credito d’imposta e viola il principio di continuità temporale dei periodi d’imposta; 2.2 –ritiene al riguardo il Collegio di non condividere la proposta del Consigliere Relatore, orientata all’accoglimento del mezzo (con assorbimento del secondo motivo) in forza del principio affermato da Cass. n. 20573/2019, specificamente N. 27103/21 R.G. attinente, però (così come la successiva Cass. n. 13698/2020), alla diversa questione del rimborsodel credito; invero, trova nella specie applicazione il principio affermato da Cass. n. 1627/2017, secondo cui “In tema diIVA, ove il contribuente fruisca di uncredito d’imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, non perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazionerelativa all’anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta l’art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente), soltanto per il caso in cui ilcredito (o l’ec cedenza di imposta versata) non venga indicato nella primadichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui in diritto è sorto”; del resto, anche in applicazione del principio affermato da Cass., Sez.

Un., n. 17757/2016, ancora recentemente questa stessa Corte ha affermato che “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valoreaggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia N. 27103/21 R.G. dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. n. 8131/2018); da tanto, dunque, discende che la mancata o tardiva presentazione della dichiarazione IVA non comporta l’indetraibilità dell’eccedenza riportata in precedente dichiarazione, a condizione che l’esercizio della detrazione avvenga entro la c.d. cornice biennale (avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis; si veda, al riguardo, la recente Cass. n. 18058/2021); il motivo è pertanto infondato; 3.1 – con il secondo motivo, proposto in via gradata, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bisdel d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. verificato l’effettiva sussistenza del credito IVA in discorso, dalla stessa Agenzia comunque contestata, non potendo invece desumersi la sua definitività e il suo consolidamento dal mancato controllo della dichiarazione; 3.2 –il motivo è fondato, nei termini che seguono; accogliendo l’appello della società contribuente, la C.T.R. s’è limitata ad affermare la detraibilità dell’eccedenza IVA derivante da precedente annualità, in caso di mancata presentazione di dichiarazione in un anno intermedio, ma ha del tutto omesso ogni verifica sulla sussistenza, in concreto, del credito stesso, ossia dei suoi fatti costitutivi, che devono essere provati dal contribuente; ciò si rendeva comunque necessario (arg. ex Cass. n. 1822/2019) , perché l’Agenzia aveva contestato, nel corso del giudizio, la riscontrabilità delle ragioni N. 27103/21 R.G. creditorie della società dal mero confronto cartolare delle dichiarazioni (v. ricorso, p. 7); 4.1 -in definitiva, il primo motivo è rigettato , il secondo è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, procedendo alla verifica della sussistenza del credito per cui è processo, e provvederà sulle spese anche di questo giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, S ez ione st accata di Salerno, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27103/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 00/C , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife s a da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso - controricorrente – N. 27103/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. st. di Salerno, n. 4689/2020depositata in data 15.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con ordinanza n. 10876/2019del 18.4.2019, questa Corte di cassazione accolse il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, n. 36/12/11 del 28.2.2011, che aveva annullato la cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 - bis d.P.R. n. 633/1972, notificata a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il recupero di IVA dovuta e non versata, e ciò essendosi rilevato il mancato invio delle comunicazioni di irregolarità; rinviando al giudice d’appello, questa Corte stabilì che “che nell’esaminare nuovamente l’appello della società si atterrà ai superiori princìpi – e pertanto, nel valutare la sussistenza o meno dei citati requisiti di cui all’art. 6, comma 5, St. contr., dovrà tener conto anche del carattere sostanzialmente cartolare del disconoscimento del credito IVA percui è causa, in quanto derivante dal mero dato materiale, evincibile dal sistema informatico dell’Ufficio, della mancata presentazione della dichiarazione annuale per l’anno precedente, da parte della società contribuente -e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”; riassunta la causa, con la sentenza in epigrafe la C.T.R. campana , benché escludendo la nullità della cartella per il mancato invio delle comunicazioni di irregolarità, accolse nuovamente l’appellodella società, ritenendo fondata la sua eccezione circa l’erroneo disconoscimento del credito risultante dalla N. 27103/21 R.G. dichiarazione IVA 2001 per l’anno 2000, utilizzato nell’anno d’imposta 2002; in particolare, la C.T.R. negò rilevanza alla mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2001, ritenendo comunque detraibile l’imposta, giacché in tal caso la decadenza si verifica solo qualora il credito o l’eccedenza d’imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile, ciò che era invece avvenuto; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con controricorso; consideratoche: 1.1 – vanno p r eliminarmente a f frontate le eccezioni sollevate dalla controricorrente, che sono nel complesso infondate; il ricorso in esame, infatti,rispetta i requisiti di contenuto- forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., in quanto riporta una chiara esposizione dei fatti processuali e sostanziali (il riferimento all’istanza di rimborso è chiaramente un mero lapsus calami) e individua analiticamente i pretesi errores in iudicandoin cui sarebbe incorsa la C.T.R. – ossia, la violazione del principio di contiguità temporale, desumibile dall’art. 30 d.P.R. n. 633/1972, nonché l’omessa verifica circa l’effettiva sussistenza del credito IVA –, in linea col principio di specificità; com’è noto, detto requisito postula “per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” N. 27103/21 R.G. (ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); inoltre, il ricorso non è fondato specificamente su uno o più documenti, ma appunto sul preteso malgoverno delle norme infra rubricate , circa aspetti che prescindono dal relativo esame, donde la non necessità, nella specie, di procedere all’indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 16887/2013); stessa sorte segue l’ulteriore eccezione sollevata dalla contribuente, con l’invocazione dell’art. 360-bisc.p.c.; come discende con evidenza da quanto già osservato, ciò che qui rileva è che il giudice d’appello, nella prospettazione della ricorrente, non si è allineato alla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla detraibilità dell’eccedenza IVA in caso di mancata presentazione della dichiarazione, sicché non può esservi spazio per l’ipotesi di inammissibilità compendiata dalla suddetta disposizione; 2.1 – ciò posto, co n il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19e 30 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per aver erroneamente la C.T.R. ritenuto detraibile l’eccedenza IVA maturata nel 1999, riportata in detrazione nella dichiarazione per l’anno 2000, e poi finalmente utilizzata nella dichiarazione per l’anno 2002, benché quella per l’anno 2001 non fosse stata presentata; ciò in quanto la mancata presentazione della dichiarazione impedisce al fisco di verificare l’effettivo utilizzo del credito d’imposta e viola il principio di continuità temporale dei periodi d’imposta; 2.2 –ritiene al riguardo il Collegio di non condividere la proposta del Consigliere Relatore, orientata all’accoglimento del mezzo (con assorbimento del secondo motivo) in forza del principio affermato da Cass. n. 20573/2019, specificamente N. 27103/21 R.G. attinente, però (così come la successiva Cass. n. 13698/2020), alla diversa questione del rimborsodel credito; invero, trova nella specie applicazione il principio affermato da Cass. n. 1627/2017, secondo cui “In tema diIVA, ove il contribuente fruisca di uncredito d’imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, non perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazionerelativa all’anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta l’art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente), soltanto per il caso in cui ilcredito (o l’ec cedenza di imposta versata) non venga indicato nella primadichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui in diritto è sorto”; del resto, anche in applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 17757/2016, ancora recentemente questa stessa Corte ha affermato che “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valoreaggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia N. 27103/21 R.G. dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. n. 8131/2018); da tanto, dunque, discende che la mancata o tardiva presentazione della dichiarazione IVA non comporta l’indetraibilità dell’eccedenza riportata in precedente dichiarazione, a condizione che l’esercizio della detrazione avvenga entro la c.d. cornice biennale (avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis; si veda, al riguardo, la recente Cass. n. 18058/2021); il motivo è pertanto infondato; 3.1 – con il secondo motivo, proposto in via gradata, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bisdel d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. verificato l’effettiva sussistenza del credito IVA in discorso, dalla stessa Agenzia comunque contestata, non potendo invece desumersi la sua definitività e il suo consolidamento dal mancato controllo della dichiarazione; 3.2 –il motivo è fondato, nei termini che seguono; accogliendo l’appello della società contribuente, la C.T.R. s’è limitata ad affermare la detraibilità dell’eccedenza IVA derivante da precedente annualità, in caso di mancata presentazione di dichiarazione in un anno intermedio, ma ha del tutto omesso ogni verifica sulla sussistenza, in concreto, del credito stesso, ossia dei suoi fatti costitutivi, che devono essere provati dal contribuente; ciò si rendeva comunque necessario (arg. ex Cass. n. 1822/2019) , perché l’Agenzia aveva contestato, nel corso del giudizio, la riscontrabilità delle ragioni N. 27103/21 R.G. creditorie della società dal mero confronto cartolare delle dichiarazioni (v. ricorso, p. 7); 4.1 -in definitiva, il primo motivo è rigettato , il secondo è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, procedendo alla verifica della sussistenza del credito per cui è processo, e provvederà sulle spese anche di questo giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, S ez ione st accata di Salerno, in diversa c
Sentenza Cassazione n. 30676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris