CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15131/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etario, con grave colpa e con inosservanza degli obblighi stabiliti dalla legge, segnatamente, omettendo di adottare senza indugio i provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter e 2484 n. 4 cod. civ., pur in presenza di capitale ridotto di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale sin dalla fine dell'esercizio 2014. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati stipulavano «il contratto di cui al capo B-bis) e proseguivano l'attività d'impresa pur in presenza di uno stato di insolvenza delineatosi almeno dalla fine del 2014; retribuivano [OSCURATO:PERSONA] - non più amministratore dal 7/1/15, ma semplice dipendente da tale data al 28/11/16 - in misura eccessiva per un impiegato di concetto di terzo livello (circa 42.000 euro annui a fronte dei 25.000 dell'impiegato di terzo livello)». Il contratto di cui al capo B-bis era quello di consulenza stipulato il 15 dicembre 2014 con la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di dieci motivi nonché di un motivo aggiunto, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione della valenza probatoria di 18 messaggi di posta elettronica. Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 192, comma 2 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe mal interpretato i messaggi, ritenendoli ‘prova diretta’ e non ‘prova indiziaria’. Il ricorrente esamina ciascun messaggio e rileva come siano stati tutti riferibili alla segretaria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale era stata chiesta l’escussione in sede di istanza di rinnovazione istruttoria non accolta. Cosicché il criterio probatorio utilizzato dalla Corte di appello, in assenza del riscontro offerto dalla dichiarazione del testimone, risulta integrare un deficit di riscontro alle mail, che restano solo labili indizi, trasformati erroneamente in prova diretta. 2.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni degli imputati [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alle stesse sarebbe stato frustrato il diritto della difesa al contraddittorio, in quanto la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese da costoro al curatore fallimentare, senza procedere all’escussione degli stessi, con conseguente assoluta inutilizzabilità delle 2 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d dichiarazioni. 2.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., quanto alle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. È stata qualificata come chiamante in correità dalla sentenza impugnata, pur non avendo mai ammesso la propria responsabilità, il che ne inficerebbe l’attendibilità quanto alle accuse al [OSCURATO:PERSONA]. La dichiarante, per altro, avrebbe interesse a scagionare se stessa e accusare [OSCURATO:PERSONA], anche a fronte dell’azione di responsabilità intentata in sede civile dal [OSCURATO:PERSONA] nei di lei confronti. D’altro canto, le stesse sentenze di merito la ritengono amministratrice di fatto e ne hanno acclarata la responsabilità. 2.4 Anche il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in ordine alla erronea valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In ordine a costui, con la finalità di dimostrarne l’inattendibilità e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, veniva chiesta l’acquisizione di una rassegna stampa, istanza rigettata dalla Corte di appello. La Corte di appello, a riguardo, avrebbe travisato il senso della richiesta istruttoria, non tenendo conto che la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], emergente dalle notizie di stampa, risultava avere terrorizzato [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di istruttoria, non si era difeso a riguardo. La sentenza risulterebbe contraddittoria, pertanto, poiché attribuisce la responsabilità a [OSCURATO:SOCIETA], che si è autoaccusato di avere condiviso con Pagella l’autonoma determinazione dei prezzi praticati per le vendite, oggetto della dissipazione contestata, corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] come colui che dava le direttive a riguardo. 2.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge processuale in ordine all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. quanto all’avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate, annullato dalla Commissione Tributaria provinciale di Torino, oltre che in relazione alla valutazione della sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale di Torino - per insussistenza del fatto in ordine ai delitti di emissione e indicazione di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA] - nonché di altra sentenza del Tribunale di Alessandria, relativa alle medesime condotte di rilievo penale tributario, per le società Fim e [OSCURATO:SOCIETA]. L’incidenza di tali provvedimenti non sarebbe stata valutata dalla Corte di appello, che ha ritenuto fondata l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di acquisire la quota maggioritaria della FIM, attraverso [OSCURATO:SOCIETA], per coinvolgere la società «in un giro di fatturazioni false». Ma la falsa intermediazione di FIM viene esclusa dalle sentenze passate in giudicato. La pronuncia del Tribunale di Alessandria è stata allegata al motivo nuovo, con attestazione del passaggio in giudicato in data 16 ottobre 2024. 2.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge processuale in ordine alla violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. A riguardo il ricorrente lamenta che la bancarotta sub capo B) sia stata ricostruita dalla Corte di appello in relazione alle condotte di falsificazione dei bilanci al 31.12.2014, alla falsificazione delle scritture contabili, alla finta intermediazione di FIM, fino al cagionamento delle distrazioni di magazzino. Si tratta di condotte non contenute nell’originario addebito, con radicale modifica dell’imputazione originaria, non essendo stata contestata la violazione per falso in bilancio, per altro non attribuibile all’imputato, quanto alle condotte del 2013 e 2014. In ordine al 2015, inoltre, difetterebbe la valutazione del dolo, posto che [OSCURATO:PERSONA] non ha approvato il bilancio del 2015 e ha promosso l’azione di responsabilità in sede civile. 2.7 Il settimo motivo lamenta violazione di legge processuale in ordine alla valutazione della complessiva valenza probatoria delle dichiarazioni dei correi, in assenza di riscontri. La condotta dissipativa realizzata attraverso la vendita sottocosto sarebbe stata tratta dalle dichiarazioni di 3 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01). Ma nel caso in esame la Corte chiarisce comunque la superfluità della escussione ai fini della decisione (fol. 19 della sentenza impugnata), sia per la natura generica della richiesta, sia perché non necessaria, il che emerge anche dalla lettura delle pagine successive della sentenza, allorché altre fonti di prova si affiancano al documento contenente le mail. 2.4 Venendo al secondo motivo, anche in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria – avente ad oggetto l’esame dei coimputati [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle dichiarazioni etero- accusatorie nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rese al curatore - la Corte di appello ha correttamente argomentato, aderendo all’orientamento consolidato per cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali, in ogni caso, e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013 - dep. 06/12/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 25765001). Si tratta, quindi, di prova documentale (art. 234 cod. proc. pen.) in quanto diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, cosicché il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004 - dep. 05/10/2004, Canavini, Rv. 22933001; nello stesso senso Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999 - dep. 01/06/1999, Gianferrari P, Rv. 21360701; Sez. 5, n. 10654 del 21/09/1992 - dep. 03/11/1992, Bolamperti, Rv. 19231401; Sez. 5, n.12338/18 del 30/11/2017, Castelletto, Rv. 272664). Né tantomeno si verte in tema di dichiarazioni inutilizzabili, in quanto, come evidenzia la Corte territoriale, richiamando correttamente Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 – 02, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (il caso era proprio quello di dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso). D’altro canto, con specifico riferimento alla circostanza che la Corte di appello non abbia disposto l’esame dei coimputati, consolidato è l’orientamento per cui se l'imputato o il suo difensore non ne abbiano chiesto l'esame, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Corrieri e altri, Rv. 27059901; vedi anche Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017 - dep. 17/03/2017, Meluzio, Rv. 27059601). E nel caso in esame non è comprovato né risulta dal ricorso, né dalla sentenza di primo grado, 6 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] abbia richiesto l’escussione dei due coimputati, il che rende corretta la decisione della Corte di appello e utilizzabili le dichiarazioni di costoro. D’altro canto, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416). 2.5 Sul terzo motivo, inerente alla omessa valutazione di inattendibilità di Pagella, si deduce che la Corte di appello non avrebbe ritenuto la dichiarante una chiamante in reità e non in correità. Il ricorso, però, non si confronta con la motivazione, quanto al ruolo della stessa Pagella e alle dichiarazioni rese da costei. La Corte di appello è ben consapevole di come la dichiarante abbia provato a ridimensionare il proprio ruolo (fol. 16), ma al tempo stesso rileva che l’imputata abbia comunque ammesso di aver proseguito nella gestione amministrativa, una volta cessata l’attività quale amministratrice di diritto, così prefigurando ella stessa la qualità di amministratrice di fatto. In sostanza, l’argomento difensivo che Pagella non abbia ammesso le proprie responsabilità, il che la renderebbe inattendibile, viene superato dalla Corte di appello ritenendo, in modo non manifestamente illogico, la natura sostanzialmente confessoria delle dichiarazioni rese al curatore, come anche, per altro verso, in ragione dell’esistenza delle mail, riscontri al di lei narrato, nella parte in cui descriveva il controllo quotidiano di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la tabella excel. Pagella doveva sempre compilare tale tabella, per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di darle le direttive. Pertanto, non fondata è la doglianza che ritiene non sussistente una adeguata valutazione di attendibilità di Pagella, perché solo chiamante in reità, e d’altro canto il pericolo di accuse tese a scagionare se stessa è superato, oltre che dalle fonti orali proprio dal contenuto dei messaggi di posta elettronica. 2.6 In ordine al quarto motivo, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte offre una specifica risposta alla doglianza con la quale se ne lamentava la inattendibilità. Le relative dichiarazioni risultavano intrinsecamente coerenti, oltre che supportate dall’esistenza di univoci e precisi riscontri documentali e orali, quali le dichiarazioni dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte di merito. In tal senso, l’orientamento consolidato, in precedenza richiamato, esclude che questa Corte possa effettuare rivalutazioni quanto all’attendibilità, in assenza di manifesta illogicità sul punto, nel caso di specie non riscontrabile. Anche l’acquisizione degli articoli di stampa - per provare la personalità criminale e la capacità intimidatoria del dichiarante, nonché la volontà di rivalsa dello stesso verso [OSCURATO:PERSONA] - viene negata dalla Corte territoriale con motivazione adeguata: i quotidiani non comprovano i fatti, in assenza di riscontro processuale, cosicché va qui richiamato quanto già esposto in ordine alla rinnovazione istruttoria in appello, in ordine ai suoi limiti e agli oneri motivazionali. La doglianza relativa alla contraddittorietà della sentenza - che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la determinazione dei prezzi praticati per le merci, solo sulla base delle dichiarazioni di Pagella, mentre diverso sarebbe il portato delle dichiarazioni di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] - non si confronta anche in questo caso con la motivazione impugnata. Infatti, anche [OSCURATO:PERSONA] narrava che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme trattassero con i clienti e [OSCURATO:SOCIETA] gli aveva riferito che quotidianamente era [OSCURATO:PERSONA] che autorizzava i contratti di acquisto e di vendita, stabiliva i prezzi e teneva direttamente i rapporti con clienti e fornitori (fol. 22). In tal senso la doglianza è mal posta, in quanto a fronte di una nitida ricostruzione della Corte di appello del ruolo e dell’ingerenza di [OSCURATO:PERSONA], non emerge alcuna contraddizione logica dal testo della sentenza, né il ricorrente denuncia la contraddizione fra il testo e la prova, allegando specificamente le dichiarazioni di [OSCURATO:SOCIETA] e di altri per contestare, tramite travisamento, la ricostruzione operata dalla sentenza. 7 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d 2.6 Quanto al quinto motivo, deve premettersi che la doglianza si fonda sulle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Torino e del Tribunale di Torino, del 21 febbraio 2024, il cui solo dispositivo con le imputazioni era stato acquisito in sede di discussione in appello. La motivazione di tale ultima sentenza — relativa alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000, per aver indicato nella dichiarazione annuale 2016, presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno di imposta 2015, elementi passivi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse proprio dalla fallita FIM (capo B) — veniva depositata dopo la sentenza della Corte di appello qui impugnata, il 28 aprile 2024. La sentenza è divenuta irrevocabile il 4 luglio 2024. Inoltre, il ricorrente allega al ricorso altra sentenza, emessa dal Tribunale di Alessandria il 7 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2024, quindi dopo il deposito del ricorso in cassazione, come attestato da quanto allegato al motivo nuovo. Questa ultima pronuncia riguarda [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di FIM, accusato ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 74 del 2000, per l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in sostanza il delitto speculare a quello contestato nel processo torinese. La sentenza del Tribunale di Alessandria mandava assolto [OSCURATO:PERSONA], ma anche [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva di analoghi reati, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. per emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma anche ex art. 2 d.lgs. cit., per l’indicazione in dichiarazioni di fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la produzione delle due sentenze risulta ritualmente avvenuta dinanzi a questa Corte di cassazione. Infatti, va richiamato il principio per cui nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando non sia stato possibile produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può, tuttavia, essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 238- bis cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di permettere una riconsiderazione nel merito del quadro probatorio, ferme restando le preclusioni processuali già maturate (Sez. 6, n. 13461 del 22/02/2023, Caponera, Rv. 284473 – 01; conf. N. 3702 del 2013 Rv. 254766 - 01, N. 38569 del 2014 Rv. 259904 - 01, N. 19409 del 2019 Rv. 276653 – 02). Tanto premesso, va delineato l’ambito di incidenza della produzione delle sentenze rispetto alla motivazione qui impugnata ed, in particolare, alla contestazione suppletiva operata dal Pubblico ministero al capo A) – relativamente alla bancarotta documentale - all’udienza del 13 ottobre 2021. La condotta di bancarotta documentale, contestata al capo A) in forma alternativa, recepiva la contestazione suppletiva dell’aver emesso e utilizzato, [OSCURATO:PERSONA] in concorso con gli altri imputati, fatture per operazioni inesistenti, come da processo verbale accertamento della Agenzia delle Entrate di Alessandria n. T71036100729/2020, prodotto dalla difesa di parte civile all’udienza del 29/9/21. Premesso che la bancarotta fraudolenta ha ad oggetto ‘i libri o le altre scritture contabili’, pacifico è il principio per cui l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875 – 01; conf.: N. 22593 del 2012 Rv. 252973 - 01, N. 44886 del 2015 Rv. 265508 – 01). In tal senso rientrano anche le fatture, richiamate dall’art. 2214, comma secondo, cod. civ., che sono suscettibili di sottrazione, distruzione o falsificazione, ovvero di tenuta irregolare. Occorre, pertanto, nella prospettiva di cui si leggerà di qui a poco, procedere all’annullamento 8 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d con rinvio, quanto al solo trattamento sanzionatorio, sul punto. Le considerazioni svolte sulla non veridicità dei documenti di trasporto, richiamata dalla sentenza qui impugnata (fol. 24), devono infatti confrontarsi con le sentenze allegate, che ritengono non provata la tesi della inesistenza delle operazioni fatturate. Tanto premesso, quindi, a fronte della contestazione in astratto, in sede di rinvio la Corte di appello dovrà valutare l’incidenza delle sentenze allegate dal ricorrente rispetto a tale frazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione, dovendo valutare quale incidenza possa avere ai fini del trattamento sanzionatorio e non certamente della sussistenza del delitto di bancarotta documentale, incentrata sulla omessa contabilizzazione dei ricavi conseguenti alla cessione del materiale di magazzino distratto. La censura mossa dal presente motivo non ha, evidentemente, incidenza sulle ulteriori condotte, documentali oltre che distrattive. Né risultano le allegate sentenze decisiva per smentire la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva come [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito, tramite [OSCURATO:SOCIETA], la FIM al fine di coinvolgere tale società in un giro di fatturazioni false (foll. 20-21 della sentenza impugnata). A ben vedere la ragione per la quale vi sia stata l’acquisizione societaria, come anche la finalità di [OSCURATO:PERSONA], non assurge nella ricostruzione della Corte di appello a elemento determinante, in quanto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non viene tratta dalle sue intenzioni, dal movente, bensì dal compendio probatorio narrativo e documentale fin qui illustrato. D’altro canto, la bancarotta fraudolenta documentale generica – quella in questo caso ritenuta, come si leggerà – e quella patrimoniale richiedono il solo dolo generico e non quello specifico. Il che palesa ulteriormente la non decisività della deduzione difensiva quanto al coefficiente soggettivo. Per altro i motivi del delinquere, ai fini della responsabilità, non risultano decisivi, in quanto l'assenza di movente è irrilevante per l'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità della condotta all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo. In tal senso, quindi, il sopravvenire delle sentenze allegate non ha incidenza disarticolante in relazione all’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con esclusione, ovviamente, del tema già affrontato della falsificazione delle fatture. Per altro, la stessa dedotta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], perché smentito dalle sentenze allegate, non risulterebbe decisiva, a fronte del complessivo compendio probatorio. 2.7 Quanto al sesto motivo, il ricorrente estrapola dalla parte generale della sentenza al fol. 9, prima dell’esame dei singoli atti di appello e della trattazione delle singole posizioni, una ricapitolazione delle accuse sintetica, che si riferisce a tutte le imputazioni, fra le quali anche quella sub capo A-bis), della quale non risponde l’imputato. Pertanto, non può trarsi da una mera affermazione riassuntiva della Corte di appello - che precisa che della «analisi delle condotte ascritte […] si tratterà in relazione a ciascuno degli atti di appello» - la trasformazione radicale del fatto contestato rispetto a quello ritenuto sussistente con la sentenza. Tale doglianza è aspecifica, in quanto non si confronta con la valutazione dedicata a [OSCURATO:PERSONA]. 2.8. In ordine al settimo motivo, come anche al motivo aggiunto, da trattarsi congiuntamente, deve evidenziarsi come — a fronte della censura non consentita della violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e della infondatezza dei motivi dal primo a quarto — consegue la piena utilizzabilità del materiale probatorio. Il settimo motivo, come anche il motivo aggiunto, richiedono nella sostanza, erroneamente, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il giudice di merito si limiti ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi. Invece correttamente la Corte di appello procede ad una analisi complessiva, che non si sostanzia solo in una mera sommatoria degli indizi, valutando alla 9 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d luce delle censure proposte in appello, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza, saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). Tale operazione ermeneutica viene correttamente svolta dalla Corte di appello, cosicché le doglianze che lamentano una supervalutazione dei singoli indizi risultano infondate. Il quadro probatorio consente alla Corte di merito di ricostruire senza manifeste illogicità il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società poi fallita e in tale qualità concorrente nella distrazione — in concorso con [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] — di rimanenze di magazzino per 513.225,00 euro, accusato dai coimputati e da [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla documentazione telematica acquisita (cfr. fol. 22 della sentenza impugnata). 2.9 Quanto all’ottavo e al decimo motivo, sono da trattare congiuntamente in quanto riferiti al capo B). Va premesso che la motivazione impugnata rende conto ampiamente e in modo non manifestamente illogico delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi amministratore di fatto, comprovata dall'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Tale ricostruzione costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta, come nel caso, da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Inoltre, i motivi in esame rappresentano come la concorrenza di più amministratori di fatto escluderebbe la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] o dovrebbe condurre a qualificarne la posizione come quella di un extraneus. La doglianza sul punto, portata con il decimo motivo, è infondata, in quanto la qualità di amministrazione di fatto non implica l’esclusività delle funzioni. Infatti, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 – 01). Per altro, chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in via non esclusiva, ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell’interesse della società: infatti in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., l’amministratore "di fatto" di una società è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.( Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094). Tanto premesso, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato persona offesa della condotta di bancarotta a mezzo false comunicazioni sociali - contestata al capo A-bis) ai soli coimputati, per il 10 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d periodo antecedente alla acquisizione societaria da parte di [OSCURATO:SOCIETA] - non si confronta con la motivazione non manifestamente illogica, né tantomeno contestata con una denuncia di travisamento, per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato invece informato della situazione di grave perdita nella quale versava la società. Ciò emergeva dall’accordo del 9 marzo 2015, relativo alla acquisizione delle quote societarie, al quale era allegata la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, che riportava la perdita di euro 38mila che azzerava il capitale sociale. In sostanza [OSCURATO:PERSONA] non era ignaro, bensì ben consapevole di subentrare in una società che andava condotta allo scioglimento o alla ricapitalizzazione, né la sua versione a riguardo è stata ritenuta attendibile, come si legge ai foll. 20 e 23 della sentenza impugnata. Non rileva neanche il dato, in vero genericamente dedotto, che si sia trattato di una riduzione del capitale sociale limitata, in quanto al verificarsi di tale evento — perdita del capitale sociale — si integra per l’amministratore la necessità di provvedere «senza indugio», a fronte della causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485, comma 1, cod. civ., alle determinazioni di cui all’art. 2484 cod. civ. procedendo allo scioglimento della società ovvero alla ricostituzione del capitale sociale. Non manifestamente illogico è stato il rilevare, da parte della Corte di merito, la tardività dell’azione di [OSCURATO:PERSONA] che, subentrato tramite [OSCURATO:SOCIETA] in data 11 maggio 2015, solo il 28 giugno 2016 chiese la convocazione della assemblea straordinaria per le determinazioni relative allo scioglimento, attendendo l’esito delle trattative, risultate vane, per la cessione delle quote societarie alla [OSCURATO:SOCIETA]., «subordinando l’adempimento dei propri obblighi di socio di [OSCURATO:SOCIETA]. agli interessi di [OSCURATO:SOCIETA]. ». La decisione della Corte di merito è in linea con il principio per cui in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, cod. civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (Sez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, dep. 03/04/2020, Canini, Rv. 278804 – 01; conf.: n. 8863 del 2015 Rv. 263421 - 01, N. 154 del 2006 Rv. 233385 – 01). D’altro canto, non è oggetto di censura l’aggravarsi del dissesto ex art. 224, n. 2 l. fall., come ricostruito in sentenza al fol. 8 e accertato in primo grado, per cui al dicembre 2015 la perdita in bilancio era pari a oltre 314mila euro, mentre la perdita alla data della assemblea straordinaria del 21 ottobre 2016 risultava raddoppiata, il che integrava l’aggravio richiesto dalla norma incriminatrice. Quanto alle doglianze rivolte alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contratto stipulato, prima del suo subingresso, da FIM con Pagella, oggetto dell’imputazione sub capo B), si tratta di doglianza inedita, che non risulta specificamente proposta alla Corte di appello, che non la indica nella ricapitolazione dei motivi di appello, senza che il ricorrente contesti tale mancanza. Ciò rende il motivo sul punto non consentito per quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Quanto alla censura relativa al dolo, in ordine al capo B), deve evidenziarsi come della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito abbia dato conto e la censura che ne lamenta l’omessa valutazione è manifestamente infondata: la contestazione in esame richiede la colpa specifica, quale coefficiente soggettivo. Difatti, come ha chiarito in motivazione Sez. 5, n. 154 del 26/05/2005, dep. 05/01/2006, Zanchetta, Rv. 233385 – 01 «[…]la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma - nel caso specifico l'articolo 2447 c.c. - è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l'evento dannoso attraverso l'inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo. Da tali considerazioni emerge con chiarezza anche la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato. Infatti, nella condotta […] è ravvisabile, come si è già messo in evidenza, la colpa specifica consistente nella inosservanza di 11 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d una norma di legge, ovvero nel mancato rispetto della regola cautelare imposta dagli articoli 2446 e 2447 cod. civ.». Ne consegue la infondatezza dei motivi in ordine al capo B). 2.10 In ordine al capo B) va, comunque, evidenziato come, la natura non inammissibile dei relativi motivi, conduca a ritenere intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione. Infatti, il termine, a tali fini, di anni sette e mesi sei a seguito di interruzione, tenuto in conto che il fallimento è stato dichiarato in data 21 dicembre 2016, ha determinato l’estinzione del reato in data 21 giugno 2024. Ne consegue che, non risultando sussistenti le ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., per quanto fin qui evidenziato, occorre annullare la sentenza impugnata sul punto senza rinvio per tale causa. 2.11 Quanto al nono motivo, le censure di appello proponevano una doglianza generica in merito al dolo della bancarotta documentale. Rappresentavano che [OSCURATO:PERSONA] non potesse rispondere dell’approvazione del bilancio 2015, che non aveva approvato, né della falsificazione dei bilanci della tenuta dei libri inventari del 2013 e 2014 essendo subentrato nel 2015. Diversamente non vi è traccia, nella ricapitolazione dei motivi operata dalla Corte di appello, e non contestata dal ricorrente, di censure inerenti al dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, cosicché sul punto il motivo in esame non è consentito perché inedito. Tornando alla bancarotta documentale, la doglianza sul dolo viene risolta dalla Corte di appello riferendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato protagonista della dissipative vendite dei beni dal magazzino, cosicché essendo dominus della società, anche sulle modalità di contabilizzazione e di tenuta delle scritture, l’omessa annotazione dei ricavi tratti dalla vendita dei beni medesimi, in uno alla tardiva attivazione per lo scioglimento o per la ricapitalizzazione della società, risulterebbero tutti indici di fraudolenza. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, oltre che corretta, perché correla la condotta di bancarotta documentale generica a quella distrattiva. A riguardo va evidenziato come tale valutazione risulti in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 5 Gualandri, che ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero 12 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d