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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23761/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari dell'Il settembre 2020, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. 2.

L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., entità eccessiva della pena e omessa concessione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole dell'incompletezza dell'apparato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asseritamente violate, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

La Corte di appello ha osservato che lo scostamento della pena dal minimo edittale risulta giustificato alla luce dell'intensità del dolo e del danno arrecato all'Ente erogatore.

Inoltre, i precedenti penali di cui l'imputata risulta gravata hanno logicamente indotto la Corte distrettuale a escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., nonché la sostituzione della pena irrogata con una delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen, ritenute inidonee alla rieducazione dell'imputata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 202 I CANCA7.3 LIERIA N I Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari dell'Il settembre 2020, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., entità eccessiva della pena e omessa concessione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente si duole dell'incompletezza dell'apparato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asseritamente violate, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte di appello ha osservato che lo scostamento della pena dal minimo edittale risulta giustificato alla luce dell'intensità del dolo e del danno arrecato all'Ente erogatore. Inoltre, i precedenti penali di cui l'imputata risulta gravata hanno logicamente indotto la Corte distrettuale a escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., nonché la sostituzione della pena irrogata con una delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen, ritenute inidonee alla rieducazione dell'imputata. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 202 I CANCA7.3 LIERIA N I Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 23761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris