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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 13854/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 662-2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’[OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , rappresentat a e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Cuneo n. 149/2022 depositata il 24 ottobre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 28marzo 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma, lì 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 662-2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’[OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , rappresentat a e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Cuneo n. 149/2022 depositata il 24 ottobre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 28marzo 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì 19
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