CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa di quella resa dal locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Lamentano insufficienza della motivazione. I ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 4 e 5). Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore