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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18450/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]I.n.p.s. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuele [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carlad'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n.21/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12243/2024Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 18450/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 07/06/2026Carla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]I.n.p.s. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuele [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carlad'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n.21/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12243/2024Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 18450/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 07/06/2026Carla Ponterio