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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 04250/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1920/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24386/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 12/03/2024 del Tribunale di Potenza che, pronunciando in sede rescissoria, ha applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222, comma 2, Cod. str., confermando nel resto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4250/2025 Roma, lì, 31/01/2025 1.1.Con unico motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione, la violazione dell’art. 590-bis cod. pen., in relazione agli artt. 222 e 218 Cod. str., l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilità della previsione di legge inerente la sanzione amministrativa accessoria più afflittiva conseguente alla sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’illegittima applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, l’errata interpretazione degli elementi fattuali. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 3.Con sentenza del 28/09/2021 pronunziata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., il Tribunale di Potenza aveva applicato all’odierno ricorrente la pena, concordata con il Pubblico ministero, di dieci mesi e cinque giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 590-bis, primo e ultimo comma, cod. pen., commesso il 27 luglio 2020; con la medesima sentenza il Tribunale aveva condannato l’imputato a rimborsare le spese sostenute dall’unica parte civile costituita e applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3.1.Con sentenza Sez. 4, n. 36056 del 04/05/2022, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell’imputato e annullato con rinvio la sentenza di primo grado osservando che il Giudice non aveva motivato la scelta di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente in luogo della sua sospensione.

Ricordava il Giudice rescindente che «la Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222. [OSCURATO:PERSONA] ha così stabilito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis sia dall'art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dai commi 2 e 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

Nessun automatismo, dunque, ma una valutazione specifica sulla sanzione amministrativa più congrua.

Il giudice dovrà valutare, a seconda delle circostanze del caso, se si debba applicare la revoca ovvero la sospensione della patente, dando della scelta operata adeguata motivazione». 3.2.[OSCURATO:PERSONA] rescissorio ha confermato la decisione annullata così argomentando: a) l’imputato viaggiava al doppio della velocità consentita in un tratto autostradale interessato da lavori in corso e circolazione a doppio senso di marcia; b) a causa di tale condotta, gravemente imprudente, aveva innescato un maxi tamponamento a catena che aveva coinvolto quattro veicoli e cagionato lesioni gravi a una moltitudine di persone; c) il prevenuto ha un precedente specifico per un analogo fatto commesso il 27 luglio 2020, come da certificato penale. 3.3.Il ricorrente se ne duole lamentando, da un lato, l’ingiusta applicazione della sanzione della revoca della patente di guida, benché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti che l’impongano, essendo certo che egli non guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dall’altro il vizio motivazionale considerato che le persone offese erano state integralmente risarcite e che non risulta a suo carico alcun precedente specifico, essendo il fatto del 27 luglio 2020 l’unico da lui commesso. 4.Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01, che ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01). 4.1.Sez. 4, Colaneri, ha ribadito che i criteri di riferimento, tanto nella individuazione della sanzione amministrativa accessoria quanto nella determinazione della durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono, in luogo di quelli di cui all'art. 133 cod. pen., quelli previsti dall'art. 218, comma 2, cod. str. (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe determinare), sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento; ha aggiunto che nell'applicare la più grave sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole, della sospensione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi che, valutati ex art. 218 cod. str., abbiano portato a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, in quanto posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali, in termini non inferiori al grado di pericolosità del comportamento di colui il quale si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati artt. 589-bis e 590-bis) o sotto l'effetto di stupefacenti.

Solo in tali ipotesi, difatti, si giustifica, nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità e offensività, la radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente, nonostante l'insussistenza delle aggravanti citate. 4.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto riferimento alla gravità della condotta e delle sue conseguenze nei termini non contestati dal ricorrente (se non per il solo dato relativo alla assenza di precedenti). 4.3.È perciò palesemente infondata la censura di omessa motivazione, avendo il Giudice dato conto delle ragioni della propria decisione che non si fonda solo sulla gravità della condotta, ma anche delle sue conseguenze e del contesto in cui la stessa è stata tenuta. 4.4.Il ricorrente si disinteressa di tale ragionamento, limitandosi a stigmatizzare l’errata lettura del certificato penale ma non offrendo argomenti a sostegno delle sue critiche. 4.5.In disparte le dedotte violazioni di legge e dei canoni di proporzionalità e adeguatezza, non specifica sotto quale ulteriore profilo, diverso dalla omissione, la motivazione sarebbe viziata né, avuto riguardo alla ratio decidendi nel suo complesso, perché avrebbe natura decisiva l’errore nel quale è incorso il Giudice nel valutare l’esistenza di un precedente specifico. 4.6.Il ricorrente deduce l’integrale risarcimento delle vittime ma tale assunto è meramente postulatorio e contraddetto dalla costituzione di parte civile di almeno una delle vittime e dalla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. 4.7.Il ricorso, insomma, è generico poiché più che richiamare i principi che presiedono alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non vi è una critica del ragionamento del Giudice né si spiega la ragione per cui esso sarebbe, in tesi, contraddittorio o manifestamente illogico. 4.8.I motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18/11/2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1920/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24386/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 12/03/2024 del Tribunale di Potenza che, pronunciando in sede rescissoria, ha applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222, comma 2, Cod. str., confermando nel resto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4250/2025 Roma, lì, 31/01/2025 1.1.Con unico motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione, la violazione dell’art. 590-bis cod. pen., in relazione agli artt. 222 e 218 Cod. str., l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilità della previsione di legge inerente la sanzione amministrativa accessoria più afflittiva conseguente alla sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’illegittima applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, l’errata interpretazione degli elementi fattuali. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 3.Con sentenza del 28/09/2021 pronunziata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., il Tribunale di Potenza aveva applicato all’odierno ricorrente la pena, concordata con il Pubblico ministero, di dieci mesi e cinque giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 590-bis, primo e ultimo comma, cod. pen., commesso il 27 luglio 2020; con la medesima sentenza il Tribunale aveva condannato l’imputato a rimborsare le spese sostenute dall’unica parte civile costituita e applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3.1.Con sentenza Sez. 4, n. 36056 del 04/05/2022, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell’imputato e annullato con rinvio la sentenza di primo grado osservando che il Giudice non aveva motivato la scelta di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente in luogo della sua sospensione. Ricordava il Giudice rescindente che «la Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222. [OSCURATO:PERSONA] ha così stabilito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis sia dall'art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dai commi 2 e 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nessun automatismo, dunque, ma una valutazione specifica sulla sanzione amministrativa più congrua. Il giudice dovrà valutare, a seconda delle circostanze del caso, se si debba applicare la revoca ovvero la sospensione della patente, dando della scelta operata adeguata motivazione». 3.2.[OSCURATO:PERSONA] rescissorio ha confermato la decisione annullata così argomentando: a) l’imputato viaggiava al doppio della velocità consentita in un tratto autostradale interessato da lavori in corso e circolazione a doppio senso di marcia; b) a causa di tale condotta, gravemente imprudente, aveva innescato un maxi tamponamento a catena che aveva coinvolto quattro veicoli e cagionato lesioni gravi a una moltitudine di persone; c) il prevenuto ha un precedente specifico per un analogo fatto commesso il 27 luglio 2020, come da certificato penale. 3.3.Il ricorrente se ne duole lamentando, da un lato, l’ingiusta applicazione della sanzione della revoca della patente di guida, benché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti che l’impongano, essendo certo che egli non guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dall’altro il vizio motivazionale considerato che le persone offese erano state integralmente risarcite e che non risulta a suo carico alcun precedente specifico, essendo il fatto del 27 luglio 2020 l’unico da lui commesso. 4.Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01, che ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01). 4.1.Sez. 4, Colaneri, ha ribadito che i criteri di riferimento, tanto nella individuazione della sanzione amministrativa accessoria quanto nella determinazione della durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono, in luogo di quelli di cui all'art. 133 cod. pen., quelli previsti dall'art. 218, comma 2, cod. str. (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe determinare), sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento; ha aggiunto che nell'applicare la più grave sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole, della sospensione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi che, valutati ex art. 218 cod. str., abbiano portato a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, in quanto posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali, in termini non inferiori al grado di pericolosità del comportamento di colui il quale si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati artt. 589-bis e 590-bis) o sotto l'effetto di stupefacenti. Solo in tali ipotesi, difatti, si giustifica, nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità e offensività, la radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente, nonostante l'insussistenza delle aggravanti citate. 4.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto riferimento alla gravità della condotta e delle sue conseguenze nei termini non contestati dal ricorrente (se non per il solo dato relativo alla assenza di precedenti). 4.3.È perciò palesemente infondata la censura di omessa motivazione, avendo il Giudice dato conto delle ragioni della propria decisione che non si fonda solo sulla gravità della condotta, ma anche delle sue conseguenze e del contesto in cui la stessa è stata tenuta. 4.4.Il ricorrente si disinteressa di tale ragionamento, limitandosi a stigmatizzare l’errata lettura del certificato penale ma non offrendo argomenti a sostegno delle sue critiche. 4.5.In disparte le dedotte violazioni di legge e dei canoni di proporzionalità e adeguatezza, non specifica sotto quale ulteriore profilo, diverso dalla omissione, la motivazione sarebbe viziata né, avuto riguardo alla ratio decidendi nel suo complesso, perché avrebbe natura decisiva l’errore nel quale è incorso il Giudice nel valutare l’esistenza di un precedente specifico. 4.6.Il ricorrente deduce l’integrale risarcimento delle vittime ma tale assunto è meramente postulatorio e contraddetto dalla costituzione di parte civile di almeno una delle vittime e dalla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. 4.7.Il ricorso, insomma, è generico poiché più che richiamare i principi che presiedono alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non vi è una critica del ragionamento del Giudice né si spiega la ragione per cui esso sarebbe, in tesi, contraddittorio o manifestamente illogico. 4.8.I motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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