CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20781/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d,Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con cui è stata confermata la decisione di primo grado con la quale il predetto è stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione e truffa aggravati; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 61, n. 5 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M