CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 45716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art 54 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede avendo la Corte territoriale sostenuto non essere stata acquisita la prova dell'esistenza dei presupposti dell'esimente che vengono in questa sede allegati facendo riferimento alle precarie condizioni economiche della ricorrente e la presenza di figli a carico e, pertanto, opponendo a quella dei giudici di merito una valutazione antitetica senza, tuttavia, denunziare alcun travisamento di dati acquisiti al processo e pretermessi di cui, in ogni caso, non si dà conto ai fini della autosufficienza; ribadito che l'abusiva occupazione di un bene immobile ben può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compronnissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., purché, tuttavia, ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr., Sez. 2 - , n. 10694 del 30/10/2019, dep. 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); ritenuto che con il primo e, ancora, con il secondo motivo del ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. si risolvono nella mera contestazione del risultato dell'apprezzamento operato dalla Corte d'appello che ha invece motivatamente argomentato (cfr., pagg. 4-5 della sentenza) circa la assenza dei presupposti sia di natura oggettiva che soggettiva per la sua applicabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024 Il Consigliere Estensore I