CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame cli Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettc del ricorso; sentite le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, in accoglimento dell'appello proposto da Pubblico Ministero avverso la decisione con cui il Giudice delle indagini preliminari aveva accolto la richiesta limitatamente ai reati fine ed escluso la gravità indiziaria in merito al delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi in merito alla fattispecie ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, applicando la custodia cautelare in carcere in luogo della disposta misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. I fatti per cui procede l'Autorità giudiziaria di Palermo afferiscono ad una più articolata indagine che vedrebbe nel comune di Bagheria, su autorizzazione dell'articolazione di "cosa nostra" che insiste sul medesimo territorio, operare un'associazione dedita alla cessione di differenti tipologie di sostanza stupefacente con a capo [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito nelle vesti di "reggente" da [OSCURATO:PERSONA], e che vedeva [OSCURATO:PERSONA], che inizialmente sarebbe stato un mero partecipe del sodalizio, assumere il ruolo di gestore della "piazza di spaccio" di Bagheria e garante dei debiti contratti per conto dell'associazione da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1). In detto ambito, secondo la contestazione provvisoria, avrebbe operato il ricorrente, che sarebbe stato attivo nella vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di quelle di cui alle tabelle II e IV d.P.R. n. 309 clel 1990. 1.2. Il Tribunale - come sopra evidenziato - ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la disposta misura degli arresti domiciliari in luogo della richiesta misura cautelare in carcere, ritenendo sussistenti non solo i reati fine della citata associazione di cui a plurimi fatti di illecita detenzione ai fini di spaccio ex artt. 81, secondo comma, 110 cocL pen. e 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. cit. (capo 14), di illecita detenzione, acquisto e ricezione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. cit., sino ad ottobre 2019 (capi 28 e 63), ma anche la contestata partecipazione al sodalizio criminale dedito al narcotraffico ex art. 74 commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. cit. (capo 1), applicando la misura della custodia cautelare in carcere. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e 74, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. La difesa osserva che non è significativa, per ritenere esistente la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 1), la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito la sicurezza delle conversazioni di Rovetto e Cardinale utilizzando, per contattare costoro, una utenza dedicata poiché intestata ad una terza persona ([OSCURATO:PERSONA]); egualmente illogico risulterebbe il passaggio della decisione che ha ritenuto di apprezzare la conversazione tra la moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e tale [OSCURATO:PERSONA], in cui la prima affermava di dover ricevere l'autorizzazione di cedere la sostanza stupefacente a debito da parte di Rovetto, non essendo il dato emblematico di partecipazione al sodalizio poiché non evocativo di alcun rapporto con [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. La gravità indiziaria in ordine ai reati fine di cui ai capi 28) e 63), che non vedrebbero concorrere il Catalano, soggetto che viene ritenuto al vertice del sodalizio dedito al narcotraffico, non deporrebbe per una partecipazione del ricorrente alla compagine associativa; detti fatti sarebbero solo significativi della non contestata circostanza che [OSCURATO:PERSONA] spacciasse sostanza stupefacente. Anche la conversazione oggetto di captazione avvenuta il 26 settembre 2019, in cui Cannata e Catalano si mostravano preoccupati per la esplicitata volontà del ricorrente di sospendere l'attività di spaccio per una settimana„ 'ifRIrischiando di esporre ad accertamenti da parte degli investigatori i due, non risulta determinante visto che una semplice conversazione non dimostrerebbe la pregressa attività svolta in favore della associazione: qualora Rovetto ne avesse realmente fatto parte non avrebbe potuto sottrarsi allo svolgimento dell'attività illecita se non a seguito di una preventiva autorizzazione da parte del vertice della struttura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. 2. Deve ribadirsi il pacifico principio di diritto espresso da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Non può essere dedotto in sede di legittimità il motivo che si risolva in una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).3. Il Tribunale del riesame, con ragionamento non connotato da manifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione alla esistenza dell'associazione ed al ruolo di partecipe del ricorrente con particolare riferimento alla funzione di soggetto a disposizione attribuita al Rovetto. Seppure non sia stata messa in discussione l'esistenza dell'associazione operante nella "piazza di spaccio" di Bagheria, il Tribunale della cautela ha dato conto della sussistenza della struttura associativa enumerando i presupposti da cui si evinceva la consistenza del sodalizio, apprezzando le più significative captazioni da cui era desumibile il vincolo di solidarietà tra associati, specie in ordine alla rilevanza assegnata al mantenimento delle famiglie dei detenuti e all'approvvigionamento della sostanza stupefacente da cedere secondo schemi precisi di funzionamento anche con riferimento alla gestione economica e contabile delle risorse finanziarie, potendo, inoltre, l'associazione vantare notevoli risorse economiche (pagg. 6 e 7 ordinanza impugnata). Completa e certamente non illogica si presenta la parte della decisione che, andando di contrario avviso rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il Giudice delle indagini preliminari, ha valorizzato i reati fine, che vedevano per lo più coinvolti gli stessi vertici del sodalizio, e il contenuto delle intercettazioni, a cui veniva assegnato un significato coerente con il dato linguistico secondo cui tutti i dialoghi presi in esame deponevano per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Rovetto. L'ordinanza impugnata, oltre ad apprezzare la commissione di reati fine per come accertati sulla base della analisi delle intercettazioni, ha messo in evidenza che il palesato timore di una maggiore personale esposizione da parte dei vertici dell'associazione a cui Rovetto aveva comunicato di voler sospendere per una settimana l'attività di spaccio trovava una logica spiegazione solo in ragione della pregressa intraneità al sodalizio dedito al narcotraffico (pagg. 8 e 9 ordinanza impugnata che riporta parte del colloquio tra Cannata e Catalanol in cui il primo si ripromette di trovare altra attività da far svolgere al Rovetto nella settimana di sospensione dall'attività di spaccio). Deve infatti ribadirsi che il significato assegnato alle intercettazioni non può essere sindacato da questa Corte se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. È possibile prospettare in sede di legittimità «una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile» (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).Nel caso di specie lo stesso ricorrente, senza neppure mel:tere in discussione il contenuto delle captazioni, ha prospettato una difforme valenza che assumerebbe il significato delle conversazioni specie là dove il Tribunale ha ritenuto che determinati rapporti - pregressi ed in corso - con i soggetti menzionati nei colloqui assumessero notevole rilevanza ai fini della ritenuta partecipazione. Rispetto al giudizio espresso dal Tribunale di merito, fondato sull'esatta percezione del contenuto delle intercettazioni, è preclusa in sede di legittimità al ricorrente ogni censura che miri ad assegnare un difforme ed alternativo significato complessivo al senso delle frasi, censure che, come tali, attingono il precluso spazio del merito. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'intervenuta definitività della decisione ne impone, ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua