CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 29989/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di CATANIAC4at‘`-a'Atig~mti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; • esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena laddove si deducano vizi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, non ricomprende tra le violazioni di legge che la citata disposizione annovera tassativamente quali ragioni di impugnabilità della pronuncia in questione, tale non potendosi considerare ogni contestazione riguardante l'entità della pena irrogata che, come nel caso a mano, non dia conto della avvenuta applicazione di una pena illegale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cpp, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.