CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 27100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24052-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di buonuscita L.R. SICILIA nr.53/1985 R.G.N. 24052/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 309/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 871/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell’11 aprile 2016, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della REGIONE SICILIA, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dell’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nonchè del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle somme trattenute sull’indennità di buonuscita all’atto della sua liquidazione. 2.La Corte territoriale esponeva che le somme trattenute corrispondevano a quanto dovuto dalla lavoratrice per il riscatto del servizio in precedenza prestato alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA]; nell’assunto della amministrazione regionale la lavoratrice non aveva diritto alla ricongiunzione gratuita del servizio ai fini della buonuscita perchéesso non risultava gravato da alcun contributo previdenziale a talifini. 3. Il giudice dell’appello non condivideva tale tesi. Osservava che la disciplina della ricongiunzione dei servizi prestati dai dipendenti di enti statali transitati alle dipendenze della REGIONE SICILIA era contenuta nell’articolo 6 L. nr. 29/1979, che prevedeva la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici soppressi senza oneri a carico dei lavoratori interessati ed il versamento dei contributi dalle gestioni assicurative di provenienza a quelle di destinazione, senza distinguere tra la ricongiunzione ai fini pensionistici e quella ai fini della indennità di buonuscita. La ricongiunzione era dunque gratuita, ex articolo 11 DPR nr.1092/1973 4. Tale disposizione era coerente con la disciplina dell’articolo 5 L.R. SICILIA nr. 53/1985, secondo la quale ai fini della determinazione della anzianità di servizio effettivo l’anzianità posseduta nella qualifica o camera presso l’ente di appartenenza era valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo. 5.Difettando la prova che il periodo di servizio prestato da [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] prima del definitivo inquadramento alle dipendenze della REGIONE SICILIA non fosse stato assoggettato a contribuzione, doveva escludersi la applicabilità dell’articolo 14 DPR. nr.1092/1973. 6.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre ragioni di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le amministrazioni ricorrenti hanno denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 L. 7 febbraio 1979 nr. 29, dell’articolo 11 DPR nr. 1092/1973 e dell’articolo 15 DPR nr. 1032/1973. 2.Hanno censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile l’articolo 6 della L. nr. 29/1979, norma disciplinante la ricongiunzione dei periodi assicurativi per il personale di enti pubblici soppressi e l’articolo 11 del DPR nr. 1092/1973, disposizione relativa al trattamento pensionistico. 3. Hanno esposto che la SPAZIANI era stata assunta dal 1° marzo 1978 dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge sulla occupazione giovanile― L. nr. 285/1977― prima a termine, poi, superati gli esami di idoneità previsti dalla L. nr. 33/1980, come dipendente a tempo indeterminato «non di ruolo», fino al 29.5.1984. 4. Il servizio prestato come dipendente «non di ruolo» era stato riconosciuto utile ai fini pensionistici senza oneri a carico della dipendente, ai sensi dell’articolo 11 DPR nr. 1092/1973, mentre, ai sensi dell’articolo 14 del DPR nr. 1032/1973, era soggetto a riscatto oneroso ai fini della buonuscita, poiché non era stata versata la relativa contribuzione. 5. Con la seconda critica si deduce― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132, comma due, numero 4 cod. proc.civ. e la nullità della sentenza sotto il profilo della motivazione perplessa, per avere il giudice dell’appello affermato che la legge non opera alcuna distinzione tra ricongiunzione a fini pensionistici e ricongiunzione ai fini della indennità di buonuscita, senza considerare la diversità tra i due istituti.6.Il terzo mezzo è proposto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. ― per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132, comma due, nr. 4 cod.proc.civ., nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e segg. cod. civ. 7.Si censura la decisione impugnata per avere ritenuto non esservi prova del fatto che il servizio prestato alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato luogo a contribuzione ai fini della buonuscita e si afferma che la prova si evinceva dai documenti depositati in primo grado dalla amministrazione (documenti 10 e 11 e documento 12 con relativi allegati). 8. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato. 9. La vicenda del computo ai fini della indennità di buonuscita del servizio pre- ruolo prestato alle dipendenze dello Stato dai dipendenti transitati nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi della L.R. SICILIA nr. 53/1985 è stata già esaminata da questa Corte nell’arresto del 23 aprile 2018 nr. 9956. Si è ivi affermato che il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti presso le amministrazioni statali ai sensi della legge nr. 285/1977 (nella specie ivi esaminata, presso il MINISTERO DEL LAVORO)e transitati nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi della legge nr. 53/1985 è computabile ai fini della buonuscita senza oneri di riscatto a carico del dipendente solo se il regime previdenziale da applicare presso la amministrazione di provenienza prevedesse l’obbligatorio versamento di contributi finalizzati a tale erogazione (e sempre che il relativo trattamento di fine servizio non sia stato già erogato). A detto principio si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo. 10. E’ pacifico in causa che la SPAZIANI è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] in data 1 marzo 1978 ai sensi della L. nr. 285/1977 sulla occupazione giovanile; in ragione delle disposizioni legislative che nel tempo hanno regolamentato l’istituto, tale forma di impiego dava luogo, in via successiva, a tre rapporti di lavoro distinti: un primo, di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla legge nr.285/1977; un secondo, dopo il superamento di un esame di idoneità, di impiego pubblico a tempo indeterminato «non di ruolo» (L. nr. 33/1980); un terzo, di impiego pubblico di ruolo, a seguito dell’assorbimento del dipendente nei ruoli di una pubblica amministrazione (per una ricostruzione normativa, si veda Cass. 6 aprile 2021 nr. 9241). 11. E’ parimenti pacifico che la SPAZIANI transitava alle dipendenze della REGIONE SICILIA ai sensi della L.R. SICILIA nr.53/1985. 10. Tale legge regionale, all’articolo 1, istituiva presso la Presidenza della Regione SICILIA un ruolo speciale transitorio, il cui personale sarebbe stato assegnato a vari Assessorati regionali per i servizi dei relativi uffici periferici. 11. Nel ruolo speciale, ai sensi del successivo articolo 2, veniva inquadrato, a domanda,il personale statale in servizio presso uffici trasferiti alla Regione Sicilia nonché i dipendenti che prestavano serviziopresso gli stessi uffici statali ai sensi delle leggi sulla occupazione giovanile ed avevano superato gli esami di idoneità. 12. La disciplina del trattamento di fine servizioè contenuta nell’articolo articolo 9, comma uno, della stessalegge regionale, a tenore del quale: «Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l’Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell’Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni». 13. La richiamata L.R. SICILIA 23 febbraio 1962, n. 2, all’articolo 7, prevede per il personale regionale una indennità di buonuscita, erogata dal Fondo istituito con la L.R. Sicilia n. 65 del 1950, art. 16 (poi sostituito dalla diretta gestione della Presidenza regionale: L.R. Sicilia n. 73 del 1979, art. 1), con contribuzione anche a carico del dipendente (L.R. Sicilia n. 2 del 1962, art. 30, come sostituito dalla L.R. Sicilia n. 73 del 1979, art. 9). 14. L’ amministrazione regionale siciliana corrisponde, dunque, al personale inquadrato nel ruolo speciale la indennità di buonuscita prevista per il personale regionale e, secondo l’incipit del trascritto articolo 9, provvede al recupero dei relativi contributi.15. Ne consegue che perché la ricongiunzione del servizio svolto presso lo Stato avvenga senza oneri di riscatto a carico del dipendente occorre che esso abbia dato luogo a contribuzione presso il fondo disciplinato― per la erogazione della indennità di buonuscita ai dipendenti statali ― dagli articoli 32 e seguenti del DPR 29 dicembre 1973 nr. 1032,alimentato da contributi obbligatori che fanno carico anche al dipendente (articolo 37 DPR nr. 1032/1973), in modo da legittimare la REGIONE SICILIA ad effettuare i recuperi previsti dall’articolo 9 della L.R. SICILIA nr. 53/1985. 16. La disposizione del precedente articolo 5, comma sette, della stessa legge regionale― (seco ndo cui «ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo»)― non giova, invece, alla tesi della odierna controricorrente; la norma consente, infatti, il computo del servizio precedente ai fini della buonuscita regionale, ferma restando la necessità del riscatto oneroso ove esso non sia coperto da contribuzione . 17. Il regime esposto è coerente con le disposizioni del DPR nr. 1032/1973, che disciplina la indennità di buonuscita per i dipendenti statali; il DPR nr. 1092/1973, richiamato nella sentenza impugnata, è relativo, invece, al trattamento pensionistico dei dipendenti statali. 17. Secondo l’articolo 14 del DPR nr. 1032, il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale si computa ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita a far tempo dalla data della iscrizione all’appositofondo; il successivo articolo 15 dispone che ogni altro servizio statale (nonché i servizi non statali ed i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato) è ammesso a riscatto, subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato. 18. Al principio sin qui illustrato non si è attenuta la sentenza impugnata, che non ha affatto considerato la speciale natura del servizio prestato dalla SPAZIANI presso il [OSCURATO:PERSONA], peril quale è stato disposto il recupero della contribuzione a carico della dipendente.19. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione perché provveda alla applicazione del principio di diritto qui ribadito. 20. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso ne