CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 33594/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23335/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 120/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 8038/2024depositata il 25/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s. ricorreva, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1231, del 13 giugno 2019, della Corte d’appello di Catania, che aveva rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del 21 aprile 2017 del Tribunale di Ragusa, così confermando il rigetto dell’opposizione dalla stessa proposta avverso il provvedimento monitorio che le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di € 12.151,56, a titolo di canoni di locazione immobiliare maturati, mensilmente, dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2012, data di restituzione dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essersi opposta al predetto decreto ingiuntivo, perché il contratto di locazione intervenuto il 1° settembre 2009 –avente ad oggetto un immobile sito in Ragusa, da destinarsi ad attività di ristorazione – si sarebbe risolto già in occasione del mancato pagamento della prima mensilità del canone, in ragione di quanto previsto dalla clausola n. 5 del testo contrattuale. In base ad esso, infatti, non solo la corresponsione del canone mensile anticipato –da parte di essa [OSCURATO:PERSONA] –sarebbe dovuta avvenire il primo giorno di ogni mese, ma, soprattutto, il ritardato o mancato pagamento anche di una sola mensilità si poneva come “causa immediata di risoluzione del contratto”. Interpretando, pertanto, tale clausola come previsione di un termine essenziale, ex art. 1457 cod. civ., [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il contratto – in difetto di richiesta di pagamento, da parte della locatrice, entro tre giorni dalla scadenza già della prima mensilità del canone locatizio – si fosse immediatamente risolto, donde l’impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA] di esigere la corresponsione di una somma pari ai canoni dovuti fino al 31 agosto 2012, data di supposto rilascio del bene. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione perché la conduttrice non avrebbe potuto invocare, in relazione a un proprio inadempimento, l’operatività della clausola risolutiva espressa, ciò che, invece, avrebbe fatto con una vera e propria domanda riconvenzionale. In tali termini, non avendo nessuna delle parti comunicato – ex art. 1456, comma 2, cod. civ. – che intendeva valersi della clausola sin dalla prima morosità, la locatrice [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe successivamente esercitato il diritto potestativo volto alla declaratoria giudiziale di scioglimento del contratto, per l’effetto richiedendo, così come avvenuto con il ricorso monitorio del 3 ottobre 2014, il pagamento dei canoni maturati fino al momento del rilascio della “res locata”. Esperito gravame dalla soccombente, attrice in opposizione, il giudice di appello lo rigettava. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di sei motivi. Con ordinanza del 25 marzo 2025 questa Corte accoglieva il terzo motivo con il quale la ricorrente aveva addebitato alla Corte territoriale di Catania un difetto di motivazione, in ordine al motivo di gravame con cui le si era sollecitata la qualificazione della clausola contrattuale n. 5) quale previsione di un termine essenziale, ex art.1457 cod. civ. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione affidandosi a un motivo e deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Motivi della decisione Come rilevato in narrativa, con l’ordinanza n° 8038/2024 questa Corte aveva accolto il terzo motivo di ricorso per cassazione. Dichiarati assorbiti i restanti, aveva cassato in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, aveva rigettato l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] specifico riferimento al terzo motivo di gravame questa Corte aveva precisato che “il vizio di motivazione apparente, oltre che nell’ipotesi di carenza grafica della stessa anche quando essa benché graficamente esistente non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” evenienza che la Corte ha ritenuto integrata pure con riferimento a casi in cui a rimanere imperscrutabile sia il ragionamento in iure compiuto dalla stessa sentenza impugnata”. Sulla scorta di quanto sopra dedotto la Corte riteneva che alla cassazione della sentenza non dovesse fare seguito il rinvio al giudice di merito, potendo la Corte provvedere a norma dell’art. 384 comma 2, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Con il ricorso per revocazione si deduce la violazione degli artt. 391 e 394 n. 4 c.p.c. secondo cui la revocazione è proponibile se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Tale errore sussiste quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa. Nel caso di specie tale fatto consisterebbe nella consegna dell’immobile in data 31.8.12, circostanza sicuramente esclusa. L’errore di fatto in cui è incorsa la Corte consisterebbe nell’avere fondato la decisione sulla supposizione che, non avendo l’impresa locataria [OSCURATO:PERSONA] dimostrato il tempo di consegna dell’immobile, lo stesso sarebbe stato riconsegnato a fine locazione; e che il contratto sia durato sino alla fine. Il che, secondo la ricorrente, èincontrastabilmente escluso. Ma tale errata percezione emergerebbe dal testo della clausola n. 5 del contratto da cui si evince che il mancato pagamento anche di una sola mensilità sarà causa immediata di risoluzione del contratto. Non avendo il Sortino (titolare della [OSCURATO:PERSONA]) mai pagato il contratto si sarebbe risolto sin dalla prima rata. Le parti stabilirono con la clausola 12 che l’importo versato di € 1.000 dal Sortino n.q. a titolo di cauzione non sarebbe stato restituito nel caso in cui il contratto si fosse risolto. Secondo parte ricorrente controparte avrebbe trattenuto la caparra perché ha inteso il contratto risolto. Al contrario secondo la sentenza impugnata (pagina 10) la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito alla locatrice Feginvest l’onere di provare l’avvenuta restituzione dell’immobile. Ribadisce la Corte, a tale proposito, che nel giudizio di risarcimento danni da ritardata restituzione dell’immobile ex art. 1591 c.c. l’onere della prova relativo all’avvenuto pagamento del canone e alla effettuata restituzione dell’immobile locato incombe sul conduttore trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore al quale il bene andava restituito nel termine del rapporto. Al contrario, secondo la ricorrente, trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato onere processuale di controparte dare la dimostrazione della data di avvenuta riconsegna dell’immobile che per la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta- concordemente e in modo informale- già alla prima scadenza di pagamento; infatti, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo è la parte ricorrente che assume la qualità di attore e come tale è gravata dell’onere di dimostrare quanto chiede. Il ricorso è inammissibile perché la fattispecie prospettata esula del tutto dall’ambito di applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell’ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata. L’errore deve, quindi, apparire di assoluta immediatezza, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o - meno che mai - di indagini o procedimenti ermeneutici ovvero la produzione di documenti nuovi dimostrativi dell’errore. Deve consistere consiste nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di Cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Inoltre, la questione, frutto di errore, non deve essere stata oggetto di discussione tra le parti e avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è già pronunciata (Cass, 17/07/2024, n.19773). Premesso quanto sopra, è evidente che nel caso di specie non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 391 c.p.c. e 395 n° 4 c.p.c. per la proposizione della revocazione. Come emerge dal contenuto del ricorso e della successiva memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. la ricorrente solo formalmente prospetta un errore di fatto, provocato da una errata percezione dei dati processuali. Al contrario, pone un problema di interpretazione di una clausola contrattuale e di errata ripartizione dell’onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Sotto il primo profilo è consolidato il principio secondo cui l'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della S.C. non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. Sez. 6 -3, n. 24417 del 03/11/2020). Quanto al secondo profilo, la ricorrente sostiene che, trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe stato onere di controparte (creditore opposto) dare la dimostrazione della data di avvenuta riconsegna dell’immobile che per la [OSCURATO:PERSONA] (debitore opponente) sarebbe avvenuta- concordemente e in modo informale-già alla prima scadenza di pagamento. Ma tale aspetto esula del tutto dalla fattispecie invocata, trattandosi di una sorta di censura per violazione di legge, proposta avverso una sentenza emessa in sede di legittimità. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge ( cfr. Cass. Sez. 3, 27/2/2019, n. 5725, Rv. 652838 -02). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente: delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( cui euro 2.000,00 per onorari ) oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa