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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08189/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 27.10.2020 del tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui agii artt. 73 comma 5 del DPR 309/90 e 624 625 ultimo comma cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza - è stato proposto ricorso per cassazione, deducendosi il vizio di motivazione siccome in parte mancante oltre che illogica e contraddittoria nella parte in cui a fronte della richiesta di concessione della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. da reputarsi assieme alle attenuanti generiche prevalente sulle contestate aggravanti con conseguente applicazione del minimo edittale di pena, la corte, escludendo l'effettuazione di un prelievo di energia limitato nel tempo, non avrebbe spiegato le ragioni a sostegno con particolare riferimento al rilievo per cui l'allaccio non sarebbe stato realizzabile nel periodo di lockdown, e sarebbe incorsa in contraddizioni nell'escludere in un caso il riferimento al periodo di lockdown e in altro contemplandolo.

3. Il ricorso è inammissibile.

La censura non tiene conto della completezza e congruità della motivazione che argomentando dalla complessità dei lavori resisi necessari per realizzare l'allaccio abusivo con collegamenti dall'esterno all'interno della abitazione anche sotto traccia illustra chiaramente le ragioni per cui in periodo di lockdown, in cui come noto era vietata la libera circolazione delle persone, nel caso di specie necessarie per il citato collegamento, non poteva essere stato realizzato l'allacciamento, da ricondursi quindi nel suo inizio a periodo ben anteriore.

Né si evince in tal modo alcuna contraddizione.

Cosiccchè la censura che non si confronta in maniera puntuale e pertinente con le argomentazioni del giudice appare del tutto a - specifica.

Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 27.10.2020 del tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui agii artt. 73 comma 5 del DPR 309/90 e 624 625 ultimo comma cod. pen. 2. Avverso tale sentenza - è stato proposto ricorso per cassazione, deducendosi il vizio di motivazione siccome in parte mancante oltre che illogica e contraddittoria nella parte in cui a fronte della richiesta di concessione della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. da reputarsi assieme alle attenuanti generiche prevalente sulle contestate aggravanti con conseguente applicazione del minimo edittale di pena, la corte, escludendo l'effettuazione di un prelievo di energia limitato nel tempo, non avrebbe spiegato le ragioni a sostegno con particolare riferimento al rilievo per cui l'allaccio non sarebbe stato realizzabile nel periodo di lockdown, e sarebbe incorsa in contraddizioni nell'escludere in un caso il riferimento al periodo di lockdown e in altro contemplandolo. 3. Il ricorso è inammissibile. La censura non tiene conto della completezza e congruità della motivazione che argomentando dalla complessità dei lavori resisi necessari per realizzare l'allaccio abusivo con collegamenti dall'esterno all'interno della abitazione anche sotto traccia illustra chiaramente le ragioni per cui in periodo di lockdown, in cui come noto era vietata la libera circolazione delle persone, nel caso di specie necessarie per il citato collegamento, non poteva essere stato realizzato l'allacciamento, da ricondursi quindi nel suo inizio a periodo ben anteriore. Né si evince in tal modo alcuna contraddizione. Cosiccchè la censura che non si confronta in maniera puntuale e pertinente con le argomentazioni del giudice appare del tutto a - specifica. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] este
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