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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 1972

Cassazione n. 24968/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Achille SAUCHELLA per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art 671 cod. proc. pen., fra i reati accertati con le due seguenti pronunce irrevocabili: 1) sentenza di condanna alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 giugno 2018 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 644, commi 1 e 4, cod. pen. e 56, 629 cod. pen., commessi in Pietramelara (CE) e luoghi limitrofi sino all'ottobre 2013: 2) sentenza di condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 6.900,00 euro di multa, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 novembre 2018 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 644 e 56, 629 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] (CE) dal marzo-aprile 2012 al 18 febbraio 2014.

A sostegno di tale decisione, il giudice dell'esecuzione osservava che, pur trattandosi di decisioni relative a reati di usura ed estorsione perpetrati con modalità esecutive simili negli anni dal 2012 al 2014 ai danni di molte persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non era ravvisabile un unico disegno criminoso; al contrario, tali delitti, in quanto realizzati con modalità esecutive simili, costituivano espressione di una scelta di vita criminosa e antisociale.

Si rilevava, inoltre, che, nella prima sentenza, il SAUCHELLA era stato condannato insieme ad altro correo, mentre nella sentenza di cui al punto 2) egli risultava unico autore dei reati.

2. L'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione in relazione all'unicità del disegno criminoso ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Ad avviso del ricorrente, il giudice dell'esecuzione, pur avendo evidenziato la sussistenza di plurimi indicatori sintomatici dell'identità del disegno criminoso (quali l'omogeneità dei reati, la medesimezza spazio-temporale degli stessi e l'identità comportamentale), aveva, poi, contraddittoriamente e immotivatamente negato l'unicità della cornice deliberativa.

Inoltre, la Corte d'appello di Napoli avrebbe dovuto considerare il collegamento probatorio fra i due procedimenti; come rimarcato dalla difesa, infatti, nella sentenza di cui al punto 1), al fine di conferMare che la concessione di prestiti usurari costituiva ordinaria attività economica per i componenti della famiglia SAUCHELLA, il G.I.P. aveva fatto riferimento all'arresto in flagranza per i reati di usura ed estorsione di cui alla sentenza sub 2).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova premettere che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Va, inoltre, rammentato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903).

3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi enunciati, incorrendo in contraddittorietà e mancanza della motivazione.

Sotto il primo profilo, il giudice a quo non ha spiegato in modo soddisfacente perché, pur avendo riconosciuto, da un lato, plurimi indicatori sintomatici di una identica matrice deliberativa (omogeneità dei reati, analogia di modus operandi, identità spaziale e contiguità temporale), dall'altro, ha negato la disciplina della continuazione affermando, con formula meramente assertiva, che gli elencati indicatori deponevano per una tendenza delinquenziale abituale del condannato.

Sotto il secondo profilo, il giudice di merito ha omesso di considerare che, in ciascuna delle sentenze considerate, il giudice della cognizione aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'unicità del disegno criminoso fra i vari reati in contestazione (continuazione "interna"); in particolare, non ha tenuto conto che i delitti di usura e di tentata estorsione di cui alla sentenza sub 1) risultavano commessi in un periodo (sino all'ottobre 2013) incluso nell'arco temporale all'interno del quale erano stati commessi gli omologhi reati di cui alla sentenza sub 2) (dal marzo-aprile 2012 al 18 febbraio 2014).

Ed invero, in un caso come quello in esame, il giudice dell'esecuzione, ancorché non vincolato dalle valutazioni operate in sede di cognizione, avrebbe dovuto motivare la decisione di disattendere le suddette valutazioni in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.

4. I rilevati vizi motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (C.

Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che riesaminerà l'istanza dell'interessato attenendosi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022 Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Achille SAUCHELLA per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art 671 cod. proc. pen., fra i reati accertati con le due seguenti pronunce irrevocabili: 1) sentenza di condanna alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 giugno 2018 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 644, commi 1 e 4, cod. pen. e 56, 629 cod. pen., commessi in Pietramelara (CE) e luoghi limitrofi sino all'ottobre 2013: 2) sentenza di condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 6.900,00 euro di multa, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 novembre 2018 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 644 e 56, 629 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] (CE) dal marzo-aprile 2012 al 18 febbraio 2014. A sostegno di tale decisione, il giudice dell'esecuzione osservava che, pur trattandosi di decisioni relative a reati di usura ed estorsione perpetrati con modalità esecutive simili negli anni dal 2012 al 2014 ai danni di molte persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non era ravvisabile un unico disegno criminoso; al contrario, tali delitti, in quanto realizzati con modalità esecutive simili, costituivano espressione di una scelta di vita criminosa e antisociale. Si rilevava, inoltre, che, nella prima sentenza, il SAUCHELLA era stato condannato insieme ad altro correo, mentre nella sentenza di cui al punto 2) egli risultava unico autore dei reati. 2. L'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione in relazione all'unicità del disegno criminoso ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, il giudice dell'esecuzione, pur avendo evidenziato la sussistenza di plurimi indicatori sintomatici dell'identità del disegno criminoso (quali l'omogeneità dei reati, la medesimezza spazio-temporale degli stessi e l'identità comportamentale), aveva, poi, contraddittoriamente e immotivatamente negato l'unicità della cornice deliberativa. Inoltre, la Corte d'appello di Napoli avrebbe dovuto considerare il collegamento probatorio fra i due procedimenti; come rimarcato dalla difesa, infatti, nella sentenza di cui al punto 1), al fine di conferMare che la concessione di prestiti usurari costituiva ordinaria attività economica per i componenti della famiglia SAUCHELLA, il G.I.P. aveva fatto riferimento all'arresto in flagranza per i reati di usura ed estorsione di cui alla sentenza sub 2). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, rammentato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi enunciati, incorrendo in contraddittorietà e mancanza della motivazione. Sotto il primo profilo, il giudice a quo non ha spiegato in modo soddisfacente perché, pur avendo riconosciuto, da un lato, plurimi indicatori sintomatici di una identica matrice deliberativa (omogeneità dei reati, analogia di modus operandi, identità spaziale e contiguità temporale), dall'altro, ha negato la disciplina della continuazione affermando, con formula meramente assertiva, che gli elencati indicatori deponevano per una tendenza delinquenziale abituale del condannato. Sotto il secondo profilo, il giudice di merito ha omesso di considerare che, in ciascuna delle sentenze considerate, il giudice della cognizione aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'unicità del disegno criminoso fra i vari reati in contestazione (continuazione "interna"); in particolare, non ha tenuto conto che i delitti di usura e di tentata estorsione di cui alla sentenza sub 1) risultavano commessi in un periodo (sino all'ottobre 2013) incluso nell'arco temporale all'interno del quale erano stati commessi gli omologhi reati di cui alla sentenza sub 2) (dal marzo-aprile 2012 al 18 febbraio 2014). Ed invero, in un caso come quello in esame, il giudice dell'esecuzione, ancorché non vincolato dalle valutazioni operate in sede di cognizione, avrebbe dovuto motivare la decisione di disattendere le suddette valutazioni in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. 4. I rilevati vizi motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che riesaminerà l'istanza dell'interessato attenendosi ai principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022 Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., i
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