CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5668/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1069/2021 depositata il31/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5, 22, 40 del d.P.R. 131/86, nonché dell’art. 1, lett. b) tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986 e art. 8 tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986 in relazione all’art. 360 comma 1, n, 3) c.p.c.”, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] ha -per quanto interessa- confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'impugnazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto notificatogli da essa ricorrente, di accertamento di imposta di registro in misura fissa su mandati difensivi ricevuti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] in più cause civili svoltesi davanti al tribunale di Forlì e alla corte di Appello di Bologna, tassati come atti enunciati nella sentenza del Tribunale di Forlì n.1318/2015 del 29.10.2015, ottenuta dall’avvocato nei confronti del cliente per il pagamento dei compensi professionali. La CTR ha annullato l’avviso (per la parte relativa ai mandati) confermando il rilievo del primo giudice per cui “nella sentenza emessa non si riscontra alcun richiamo dei contraenti al negozio contenuto in un atto scritto o un contratto verbale dagli stessi posto in essere” ed ulteriormente rimarcando in fatto che “nella domanda giudiziale proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e nella sentenza del Tribunale di Forlì n.1318/2015 del 29.10.2015 non vi sono sufficienti elementi identificatici dell’asserito negozio sottostante enunciato e conseguentemente l’Agenzia delle Entrate non poteva applicare una ulteriore imposta fissa di € 200,00 ciascuno sugli ulteriori rapporti Iva enunciati e sottostanti alla domanda giudiziale”. 2. il contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. il ricorso è inammissibile perché esso, sotto l’apparente deduzione di violazione di norme del d.P.R. 131 del 1986, mira in realtà a rimettere in discussione davanti a questa Corte di legittimità l’accertamento fattuale dei giudici d’appello e dei giudici di primo grado, riguardo al contenuto della decisione del Tribunale di Forlì n.1318/2015 del 29.10.2015 siccome, per tali giudici, non enunciativo, e per la ricorrente, invece enunciativo, per gli effetti dell’art. 22 del ricordato d.P.R., dei mandati difensivi ai quali è riferita la pretesa impositiva; 3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nel minimo,stante la serialità del contenzioso; 5. non si applica nei confronti della Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; PQM la Corte dichiara il ricorso principale inammissibile; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in €380,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge