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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 03465/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SASSARI Cato avviso alle......pe3Ft-34 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata destinazione della sostanza in sequestro.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. 4.E' agevole, peraltro, osservare che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero (pena che nella vicenda oggetto di ricorso è stata definita, senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura pari al minimo edittale e della quale l'impugnata sentenza ha espressamente attestato la congruità).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA])jr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SASSARI Cato avviso alle......pe3Ft-34 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata destinazione della sostanza in sequestro. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. 4.E' agevole, peraltro, osservare che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero (pena che nella vicenda oggetto di ricorso è stata definita, senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura pari al minimo edittale e della quale l'impugnata sentenza ha espressamente attestato la congruità). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA])jr
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