CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33758/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6376-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MELCHIORA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DORA 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 765/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 07/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Patti - Sezione staccata di Sant'Agata di Militello avanzando domanda negatoria servitutis, chiedendo fosse accertata la libertà del proprio immobile da servitù di passaggio a favore di quello del convenuto, nonché il risarcimento dei danni per l'illegittimo esercizio del passaggio Ric. 2018 n. 06376 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 2 - nei confronti del suo fondo. A sostegno delle sue pretese, l'attrice esponeva di aver acquistato, con due atti pubblici di compravendita, una porzione di terreno di un fabbricato; il convenuto, proprietario di altro fabbricato, per accedere a questo era solito attraversare senza averne diritto una porzione di terreno di essa attrice. Costituitosi il convenuto, contestava le richieste di parte attrice ed in via riconvenzionale chiedeva l'acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, essendo la stradella preesistente alla divisione del fondo appartenuto in origine al medesimo proprietario. 1.1. Il Tribunale adito rigettava la domanda dell'attrice e accoglieva quella riconvenzionale. 2. Impugnava detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Messina,che rigettava il gravame concordando con quanto affermato dal Tribunale: in particolare, sulla circostanza della preesistenza di opere visibili e permanenti all'esercizio della servitù di passaggio. Aggiungeva la Corte che l'aver previsto, con scrittura privata di vendita intervenuta in data 27.09.1980, la creazione di una strada di servizio larga 10m non poteva ritenersi una clausola che esplicitamente escludesse la costituzione di alcuna servitù di passaggio. 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Restava intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1062 cod. civ.), ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente non sussistono le condizioni di applicazione dell'art. 1062 cod. civ. Infatti, il convenuto - Ric. 2018 n. 06376 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 3 - precedente unico proprietario del fondo diviso - non ha posto né lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù poiché il suo unico fondo è stato oggetto di lottizzazione, edificazione, urbanizzazione e totale trasformazione anche con la costruzione della strada pubblica che ha occupato una parte del lotto acquistato dall'attrice. 1.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge alla ratio decidendi. La Corte d’Appello, a valle dell’esame di prove documentali e costituende, ha formulato il giudizio di fatto - non sindacabile in questa sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di omesso esame di fatto decisivo, non dedotto con il mezzo in esame - della preesistenza di opere visibili e permanenti, preesistenti alla divisione del fondo, sì che il passaggio insisteva, per la medesima parte oggi in contestazione, sul terreno poi venduto (v. sentenza pp. 3, 4). 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1062 cod. civ.), ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 1062, comma 2, cod. civ., per la presenza di una disposizione contrattuale relativa alla servitù di passaggio. Le parti, invero, nel preliminare del 27.09.1980 hanno stabilito di riservare una striscia del lotto venduto larga 10 m da destinare al pubblico transito. Orbene, a giudizio della ricorrente una clausola negoziale espressa relativa alla costituzione della strada per l'esercizio del passaggio avrebbe l'evidente funzione di rendere la residua superficie edificabile del lotto venduto libera da ogni servitù, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello. 2.1. Il motivo è inammissibile. E’ noto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica Ric. 2018 n. 06376 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 4 - contrattuale di cui all'art. 1362 e ss. c.c. Il sindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, in motiv.). A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011). 2.2. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, senza denunciare alcuna violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, si limiti a proporre una interpretazione diversa da quella adottata nella sentenza impugnata. E’ infatti inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca, come nella specie, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che tale giudice ha esaminato (cfr. Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). Del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve, invero, essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra ([OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021; Cass. n. 16254 del 2012). Ric. 2018 n. 06376 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 5 - 2.2.1. La Corte d’Appello, proponendo una ricostruzione plausibile delle risultanze documentali, ha ritenuto che l’accordo contenuto nella menzionata scrittura privata, e la successiva realizzazione della strada comunale, avesse la funzione di modificare il passaggio per il solo tratto coincidente con detta strada comunale, non già di escludere una servitù sulla parte finale della stradella (v. sentenza p. 5, 2° capoverso). 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.), ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe deciso la causa sulla base di documenti mai prodotti ritualmente; da essi, come dalle ulteriori risultanze probatorie costituende, non risulta la pur minima prova che sul lotto acquistato dall'attrice vi fossero opere visibili e permanenti e uno stato dei luoghi tale da far risultare la servitù di passaggio erroneamente ritenuta costituita ex art. 1062 cod. civ. In altri termini, precisa la ricorrente, una traccia di stradella in terra battuta in un terreno in corso di lottizzazione non può costituire opera visibile e permanente destinata all'esercizio di una servitù di passaggio. La tesi sostenuta è che l'esigenza di costruire una stradella di accesso alla restante porzione di fondo sia sorta in capo al Vitanza solo in epoca successiva, e cioè solo quando egli vendette parte del terreno in lotti -di cui uno alla Calà - e solo al fine di avere un accesso di gran lunga più largo e comodo al proprio fondo. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una rivisitazione delle risultanze istruttorie che esula dal perimetro del giudizio di legittimità. 4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La Corte territoriale, Ric. 2018 n. 06376 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 6 - lamenta la ricorrente, non ha esaminato il fatto decisivo oggetto di dibattito tra le parti, e cioè che la stradina preesistente e le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù non sono quelle attuali. Allorché venne realizzata la predetta strada pubblica, dettaglia la ricorrente, fu costruito anche un muro o bastione di sostegno del terreno a dislivello accanto al lotto dell'attrice sul quale venne realizzata una nuova e ampia strada asfaltata che porta alla villa del convenuto. Detta strada è cosa completamente diversa dalla vecchia traccia di stradina in terra battuta preesistente nel fondo Vitanza, prima della sua lottizzazione. Se i giudici di merito avessero esaminato i documenti legittimamente acquisiti (contratti, planimetrie allegate, frazionamento) avrebbero dovuto affermare che essi non attestano l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio. 5. Anche il quarto motivo è inammissibile, per difetto di decisività del fatto di cui si lamenta l’omesso esame. La dedotta differenza tra la strada asfaltata e la preesistente stradina in terra battuta non è decisiva per escludere che quest’ultima costituisse opera apparente idonea alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza di attività difensiva del controricorrente. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei Ric. 2018 n. 06376 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 7 - presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria que