CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, il 20 ottobre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico in data 3 settembre 2020 dal Tribunale di Messina che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, commesso in Messina il 13 gennaio 2017, con la recidiva specifica reiterata nel quinquennio. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a un unico motivo di lagnanza, deducendo violazione di legge in riferimento al fatto che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che le omesse dichiarazioni dell'imputato riguardassero fonti di reddito valevole ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da analogo titolo di reato in relazione ad altro procedimento a suo carico e che in ogni caso il reddito percepito dal ricorrente rientrava nei limiti per l'ammissione al beneficio; inoltre non è stato adeguatamente comprovato il dolo del reato contestato. 2. Il ricorso è inammissibile. Si premette che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 Ciò posto, la sentenza impugnata chiarisce adeguatamente che la dichiarazione redatta per l'ottenimento del beneficio descrive una situazione reddituale di impossidenza totale, a fronte dell'accertata sussistenza di elementi sicuramente comportanti la fruizione di redditi imponibili nel periodo considerato, nonché rivelatori di una capacità economica non compatibile con quanto dichiarato: quanto al riguardo accertato dalla Guardia di finanza consente agevolmente di inferire - come osservato dalla Corte distrettuale - la sicura presenza del dolo generico nella condotta dell'odierno ricorrente. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febb