CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 6 ottobre 2016 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto non sussiste. Secondo l'originaria imputazione, i due imputati avevano proposto ed ottenuto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] acquistasse delle quote di una società che operava nel settore cinematografico ([OSCURATO:PERSONA] cinematografica s.r.I.) facendole falsamente credere che tale società potesse concludere un contratto con la Rai cinema s.p.a. per la realizzazione di un film, dal quale contratto, invece, la società (e la parte civile in quanto quotista) era stata artatamente estromessa in quanto sottoscritto nominalmente dagli imputati attraverso altra società a loro riconducibile (la Apeiron s.r.I.). 2. Ricorre per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) mancanza assoluta di motivazione in ordine al terzo motivo di appello, con il quale la ricorrente aveva prospettato una diversa qualificazione giuridica del fatto, ex art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale), posto che gli imputati chiesero alla Rai cinema «di modificare la proposta di contratto indirizzata originariamente alla società [OSCURATO:PERSONA] cinematografica ad altra società (Apeiron s.r.I.) a loro comunque riconducibile, determinando in tal modo lo storno di utili certi, spettanti alla società di cui la Cantone era socia»; 2) violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 2634 cod. civ.. La ricorrente contesta la circostanza che la Corte non abbia ritenuto che tale diversa fattispecie di reato non fosse stata contestata, tenuto conto che, a tenore del capo di imputazione, di quanto emerso al dibattimento e della doglianza contenuta nell'atto di appello, gli imputati avrebbero potuto difendersi dalla nuova qualificazione proposta. Inoltre, la ricorrente ritiene che del reato di cui all'art. 2634 cod. civ. fossero integrati tutti gli elementi costitutivi, avendo gli imputati disposto di un bene costituito dalla bozza di contratto con la Rai cinema s.p.a. appartenente alla società della quale la parte civile era divenuta socia, stornandolo, senza alcuna ragione giuridica, in favore di un'altra società, causando un danno patrimoniale alla prima;3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di truffa originariamente contestato. I giudici di merito di primo e secondo grado avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa e del di lei marito, imputando alla parte civile la mancata conclusione del contratto tra la Rai cinema s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] cinematografica, invece dipendente dalla condotta degli imputati, essendosi la parte civile limitata a comunicare agli imputati di non voler versare altre somme di denaro in una riunione dell'ottobre del 2011, rivelatesi non necessarie per concludere l'affare attraverso altra società, condotta dimostrativa dell'intento iniziale illecito degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve, intanto, precisarsi che non risulta conforme al testo della sentenza impugnata il rilievo della ricorrente circa il fatto che la Corte abbia omesso ogni motivazione in relazione al motivo di appello volto a valutare la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 2634 cod. civ.. Si è trattato, semmai - come si rileva anche dal prosieguo delle censure prospettate dalla ricorrente con il secondo motivo - di una motivazione succinta, nella quale, a fg. 10 della sentenza impugnata, la Corte di appello, richiamando i dati oggettivi emersi al dibattimento, ha ritenuto non sussistenti i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2634 cod. civ., sottolineando anche la circostanza che tale reato non fosse stato oggetto di contestazione, così implicitamente evocando che, a seguire la tesi difensiva, si sarebbe andati incontro ad una violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza. 1.2. A prescindere da ciò e trattandosi di una valutazione giuridica che non necessita di ulteriori accertamenti di merito e, dunque, effettuabile in questa sede, deve rilevarsi che non solo non è mai esistita, come richiesto dalla norma del codice civile, una deliberazione formale di disposizione di beni della società [OSCURATO:PERSONA] adottata dal suo amministratore, ma, tenuto conto della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, la decisione degli imputati di concludere il contratto con la Rai attraverso altra società rispetto a quella originaria, era intervenuta successivamente alla rottura dei rapporti con la parte civile, allorquando non esisteva, in favore della [OSCURATO:PERSONA], che una bozza di contratto, un quid ancora non definito che non può farsi rientrare nella categoria di beni mobili od immobili facenti parte del patrimonio sociale e dei quali l'amministratore aveva effettuato uno «storno». 2. Le considerazioni che precedono assorbono quanto oggetto del secondo motivo.3. In ordine al terzo motivo, il ricorso si addentra in argomentazioni volte a censurare il merito del giudizio di assoluzione conformemente assunto dai giudici di primo e secondo grado. In particolare, nel ritenere l'assenza di artifici e raggiri, il Tribunale e la Corte di appello hanno ricondotto la volontà degli imputati di concludere il contratto con la Rai, attraverso altra società, ad eventi non prevedibili a monte, intervenuti tra le parti nel 2011 e che avevano causato non solo il mancato versamento di una ulteriore somma di danaro che era stata richiesta alla ricorrente, ma anche la più generale rottura dei rapporti personali tra le parti, come la Corte territoriale (ma non il ricorso) ha sottolineato in due passaggi motivazionali contenuti ai fgg. 9 e 10 della sentenza impugnata, allorquando ha fatto riferimento alla circostanza che la Cantone, nell'incontro del 2011, «aveva manifestato con risolutezza la sua indisponibilità a continuare nella collaborazione intrapresa» e deciso «di interrompere ogni rapporto» con gli imputati. Da ciò era scaturita la scelta di questi ultimi, non ritenuta illecita sotto il profilo della sua capacità decettiva, di utilizzare per concludere l'affare altra società a loro riconducibile alla quale la parte civile era estranea; ciò, al netto della intrinseca aleatorietà dell'investimento effettuato da quest'ultima, prescindente da comportamenti artificiosi degli imputati siccome evidenziato dalla sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]