CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09331/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 73 co. 4 DPR 309/30, 624 e 625 co. 1 n. 2 e n. 7 c.p. con riferimento a volumi di acqua, 624 e 625 co. 1 n. 2 e 7 bis c.p. con riferimento ad energia elettrica, 633 e 639 bis c.p. 2. Ritenuto che i primi due motivi di entrambi i ricorsi - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità riguardo il delitto di cui all'art 73 co. 4 DPR 309/30 e i furti di cui agli artt. 624 e 625 co. 1 n. 2 e n. 7 c.p. con riferimento a volumi di acqua, 624 e 625 co. 1 n. 2 e 7 bis c.p. con riferimento ad energia elettrica - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; sono altresì manifestamente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. 3. Ritenuto che il terzo motivo di entrambi i ricorsi - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva - è generico anch'esso e manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha spiegato adeguatamente i motivi per i quali ritiene che i precedenti penali illuminino la condotta di reato per cui è processo di quella maggiore riprovevolezza che costituisce il senso profondo dell'aggravante ex art. 99 cod. pen. 4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così