CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 47645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 25/02/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 29/01/2021 del G.u.p. del Tribunale di Cuneo, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione di due pistole (capo 1 dell'imputazione) e di detenzione illegale, porto e cessione delle stesse armi (capi 2 e 3 dell'imputazione). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'«insussistenza di prova» in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati a lui attribuiti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già vagliate e disattese, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dal giudice del merito (si vedano, in proposito, le pagg. 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino evidenzia, oltre alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], ritenute attendibili, i numerosi riscontri a tale chiamata in correità, nonché l'inverosimiglianza della spiegazione alternativa fornita dall'imputato). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena irrogata, è manifestamente infondato in quanto, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata sull'assenza di resipiscenza da parte dell'imputato e sul suo comportamento processuale non positivamente apprezzabile). Osservato che il complessivo giudizio sulla pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ove si consideri che, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino evidenzia la natura e le modalità del fatto, concernente ben due armi di provenienza furtiva, nonché il contesto delinquenziale in cui era inserito l'imputato, altresì già gravato da un precedente specifico). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a