Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31407/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 19 giugno 1962;avverso la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che si èriportato alle conclusioni scritte e alla nota spese;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19 aprile 2024 il Tribunale di Torino dichiarava MarcelloCarrara responsabile delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e dibancarotta impropria da falso in bilancio a lui ascritte al capo A), relative alfallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato il 13 giugno 2014, e, riconosciutele circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cuiall’art. 219, comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo condannava alla penadi anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’inabilitazioneall’esercizio di impresa commerciale, dell’incapacità ad esercitare uffici direttivipresso qualsiasi impresa per la durata della pena principale e dell’interdizione daipubblici uffici per anni cinque; revocava, inoltre, il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso con precedente sentenza della Corte di appellodi Genova del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 22 novembre 2019.[OSCURATO:PERSONA] era contestato, quale commercialista incaricato della tenuta dellescritture contabili e della redazione dei bilanci e, dal 5 aprile 2012, anche qualepresidente del collegio sindacale, di avere concorso con gli amministratori di dirittoe di fatto nella falsificazione delle scritture contabili e nell’esposizione di fattimateriali non rispondenti al vero nei bilanci delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., poi confluite in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel bilancio diquest’ultima al 31 dicembre 2012, così da rappresentare una situazioneeconomica, patrimoniale e finanziaria diversa da quella effettiva e cagionare ocomunque aggravare il dissesto della fallita.

In particolare, la contestazioneriguardava, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., crediti per fatture da emettere, sopravvenienzeper [OSCURATO:SOCIETA]., rivalutazioni di immobili in leasing e capitalizzazioni di costi diricerca e pubblicità; per [OSCURATO:SOCIETA]., rivalutazioni immobiliari e crediti verso [OSCURATO:SOCIETA].; per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., capitalizzazione di costi diimpianto, spese di ricerca e sviluppo, poste di avviamento, crediti per fatture daemettere e note di credito da ricevere, rimanenze, esposizione di capitale socialeformato mediante riserve di rivalutazione ritenute illegittime e omessa iscrizionedi debiti erariali.Il Tribunale dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti del Carrarain ordine ai reati di cui ai capi B), D) ed E), perché estinti per prescrizione, nonchéla falsità dei documenti indicati ai capi D) ed E).

Condannava altresì il [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio,assegnando a ciascuna una provvisionale pari ad euro 3.000,00.Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabiledel reato di cui al capo N), limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolentadistrattiva riferita al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato il 24 febbraio2015, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla penadi anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’inabilitazione all’eserciziodi impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi pressoqualsiasi impresa per la durata della pena principale, concedendogli la sospensionecondizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.[OSCURATO:PERSONA] era contestato, quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].r.l., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parimenti indicati qualiamministratori di fatto, e con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico dellasocietà, di avere distratto la somma di euro 9.202.801,33, erogata a [OSCURATO:SOCIETA]. come finanziamento ingiustificato e privo di corrispettivo.

IlTribunale lo assolveva, invece, dalla ulteriore contestazione, pure compresa nelcapo N), relativa alla causazione dolosa del fallimento mediante acquisto di quotedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché il fatto non sussiste.

Condannava il Pellegrinoal risarcimento dei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, da determinarsi in separata sede, assegnando unaprovvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 1.800.000,00.2.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 gennaio 2026, previaestromissione delle parti civili costituite nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] e revoca dellerelative statuizioni civili, confermava nel resto la sentenza impugnata.La Corte territoriale riteneva infondati i motivi di appello del [OSCURATO:PERSONA],osservando, in sintesi, che lo spostamento delle ingenti somme da [OSCURATO:PERSONA].r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultava documentato dalla contabilità, dalleverifiche del curatore e dalle dichiarazioni rese dai coimputati giudicatiseparatamente, in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; reputava ilPellegrino amministratore di fatto o comunque concorrente nella distrazione,valorizzando il suo ruolo nella compagine [OSCURATO:PERSONA], il controllo esercitato daGeneral [OSCURATO:PERSONA] sul 90% di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il tornaconto personale e ledichiarazioni accusatorie ritenute convergenti e reciprocamente riscontrate.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello riteneva provata la falsità delle poste dibilancio contestate e il contributo dell’imputato, valorizzando le dichiarazioni diManiezzi e [OSCURATO:PERSONA], ritenute attendibili, convergenti e riscontrate da plurimeemergenze documentali, nonché il contenuto di alcune e-mail, dalle quali i giudicidi merito desumevano il coinvolgimento tecnico e consapevole del professionistanelle appostazioni contabili ritenute mendaci.

La Corte escludeva la derubricazionedei fatti in bancarotta semplice impropria, confermava il trattamentosanzionatorio, negava l’attenuante del risarcimento del danno e la prevalenza delle3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi.3.1.

Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 216 e 223 r.d.n. 267 del 1942, nonché mancanza di motivazione per omesso esame del primo edel secondo motivo di appello, con i quali era stata chiesta l’assoluzione perché ilfatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o per non avere il ricorrentecommesso il fatto.Il ricorrente premette che la Corte territoriale avrebbe fondato laresponsabilità sulle chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute puntuali,specifiche, convergenti e prive di condizionamenti reciproci, senza, però, riscontriesterni individualizzanti.

A nulla rileverebbe il richiamo, a sostegno della riferibilitàal [OSCURATO:PERSONA] delle condotte di cui al capo A), dei documenti relativi ai diversi capi D)ed E), per i quali non era intervenuta condanna perché prescritti, mentre nessunsignificato confessorio avrebbe la e-mail del settembre 2014 con cui il Carraradenunciava alla propria assicurazione un errore colposo relativo all’applicazionedel principio contabile internazionale IAS 17, in quanto non contenente alcunaammissione di avere personalmente predisposto il bilancio né di avere concorsonelle false comunicazioni sociali.Sempre con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte di appelloavrebbe travisato anche la e-mail del 2 aprile 2014, ritenendola dimostrativa delladecisione del [OSCURATO:PERSONA] di contabilizzare un credito IVA derivante dall’applicazionedello IAS 17, benché il testo della comunicazione, riportato nell’atto di appello,non facesse alcun riferimento a un credito IVA.

Analogamente, le e-mail di finemarzo e inizio aprile 2012, secondo il ricorso, dimostrerebbero non che il Carraraimpartisse indicazioni sulla formazione dei bilanci o sull’appostazione di voci false,ma che si limitasse, quale tecnico, a recepire le indicazioni provenienti dagliamministratori e dall’ufficio contabilità, traducendole in termini contabili.Il ricorrente lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbeintercettivi dimostrativi di condotte del [OSCURATO:PERSONA] diverse da quelle esaminate daigiudici di merito, nonostante l’acquisizione di oltre tre terabyte di dati e lacaptazione di oltre trentaquattromila conversazioni.

Tale assenza, secondo ladifesa, avrebbe dovuto essere valorizzata come riscontro negativo dell’attendibilitàdei chiamanti in correità, con conseguente erronea applicazione dell’art. 192,comma 3, cod. proc. pen.Il ricorrente censura poi l’affermazione della Corte di appello secondo cui granparte delle doglianze difensive sarebbero già state vagliate e disattese dalTribunale, rilevando che i motivi di appello, essendo successivi alla sentenza diprimo grado, non potevano logicamente essere stati scrutinati da quest’ultima;tale affermazione sarebbe sintomatica di un recepimento acritico della motivazionedel Tribunale e di un sostanziale mancato confronto con le censure proposte.Con riguardo al bilancio 2011 de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il ricorrente deduce chela motivazione sarebbe mancante e illogica anzitutto in relazione alle fatture daemettere per euro 2.800.000,00.

La Corte ne avrebbe desunto la falsità dallamancata successiva emissione, dalla genericità dell’oggetto e dalla carenza disupporto documentale, reputando irrilevante che si trattasse di poste infragruppo,iscritte come credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e come corrispondente debito incapo a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso, tale dato avrebbe invece dovuto escluderel’idoneità della posta ad alterare la situazione patrimoniale complessiva delgruppo, tanto più perché le due società si erano fuse il 5 aprile 2012, conconseguente elisione delle poste di segno opposto.Quanto alla sopravvenienza attiva di euro 1.584.000,00 iscritta nel bilancio2011 de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il ricorrente espone che tale società era subentrata aMonforte [OSCURATO:PERSONA] nel contratto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso inlocazione finanziaria l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] d’Alba. [OSCURATO:PERSONA] avevagià corrisposto il maxi-canone iniziale, pari al predetto importo e comprensivo diIVA, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquisito il diritto di utilizzare il bene e di conseguirne,previo pagamento delle rate successive e del prezzo di riscatto, la proprietà finale,senza dover sostenere nuovamente quell’esborso.

La somma iscritta comesopravvenienza avrebbe pertanto rappresentato, secondo la difesa, il valoreeconomico effettivamente entrato nel patrimonio sociale per effetto del subentronel contratto.

La Corte d’appello avrebbe disatteso tale ricostruzione senzaconfrontarsi con il suo specifico contenuto, limitandosi ad affermare che la fatturasostanzialmente azzerato, sul piano contabile, il debito per i canoni ancora daversare.

Il ricorrente censura tale affermazione come apodittica e fondata sultravisamento delle risultanze documentali, poiché il vantaggio patrimonialededotto non consisteva nell’estinzione delle rate residue, che rimanevano dovute,ma nell’acquisizione senza esborso del valore corrispondente al maxi-canone giàpagato dall’originaria utilizzatrice.Quanto alla rivalutazione dell’immobile in leasing di [OSCURATO:PERSONA] d’Alba per euro5.308.000,00, il ricorrente rileva che essa derivava dall’applicazione dello IAS 17,che considera il bene in leasing finanziario alla stregua di un bene di proprietà, eche il maggior valore era attestato da perizia giurata mai contestata.

La Corte sisarebbe limitata a stigmatizzare l’irregolarità dell’applicazione dello IAS 17, senzaconsiderare che il valore non era transitato nel conto economico come ricavostraordinario, ma era stato accantonato in riserva del patrimonio netto ed era statochiaramente indicato nella nota integrativa, con conseguente trasparenza verso iterzi.Quanto al credito IVA di euro 1.444.000,00, il ricorrente deduce che la Corteterritoriale non avrebbe chiarito la natura e il concreto regime contabile deidocumenti qualificati come autofatture, emessi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazioneai contratti di leasing.

In particolare, non sarebbe stato accertato se si trattasse didocumenti unilateralmente formati dalla società, senza un’effettiva operazioneimponibile sottostante, oppure di fatture compilate per conto della concedente eregistrate, oltre che tra gli acquisti con IVA detraibile, anche tra le operazioni attivecon corrispondente IVA a debito.

Solo nella prima ipotesi, o comunque in assenzadella registrazione dell’imposta a debito, sarebbe stato generato il credito IVAnetto ritenuto fittizio dai giudici di merito.Con riguardo al bilancio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorrente censura lamotivazione relativa alla rivalutazione per euro 763.176,00 dell’immobile inleasing sito in Torino, corso Svizzera, perché la Corte avrebbe riproposto leargomentazioni svolte per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza confrontarsi con i rilievidifensivi e con la perizia asseverata, che confermava il maggior valore del bene,iscritto direttamente nel patrimonio netto ed evidenziato separatamente nella notaintegrativa, inidoneo a incidere sul risultato d’esercizio o ad ingannare i terzi.Quanto alla posta di euro 853.000,00, iscritta nel bilancio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]mediante la capitalizzazione di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, il ricorrentededuce che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le specificheargomentazioni difensive volte a dimostrare l’effettività dei costi.

In particolare,tali spese sarebbero state sostenute, anche per la formazione del personale, nellafase di espansione dell’attività sociale e capitalizzate perché destinate a produrreutilità negli esercizi successivi.

Né la loro mancata ammortizzazione o il successivostorno dalla situazione contabile del 2013 dimostrerebbero che esse fosserooriginariamente inesistenti, potendo tali scelte spiegarsi con l’abbandono dellaprospettiva di continuità aziendale e con l’avvio della fase liquidatoria econcordataria.

La sentenza avrebbe, inoltre, travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],affermando che questi aveva escluso lo svolgimento di attività di ricerca epubblicità.

Dalla trascrizione dell’udienza del 5 dicembre 2022 risulterebbe, invece,che il dichiarante aveva ricondotto la posta a costi effettivamente sostenuti neglianni di sviluppo dell’impresa e destinati a essere ripartiti su più esercizi, limitandosiad ammettere che i successivi ammortamenti potevano essere stati omessi.Con riferimento al bilancio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorrente censuraanzitutto la motivazione sulla rivalutazione per euro 140.000,00 dell’immobile inleasing sito in Torino, piazza [OSCURATO:PERSONA]: anche in questo caso vi sarebbestata perizia giurata a conferma, la rivalutazione sarebbe stata indicata in notaintegrativa, iscritta in apposita riserva di patrimonio netto e non avrebbe inciso sulrisultato d’esercizio.

La Corte avrebbe omesso di valutare tali elementi, dai qualideriverebbe l’inidoneità della posta a ingannare i terzi o a cagionare o aggravareil dissesto.Quanto ai crediti per euro 3.419.800,00 iscritti da [OSCURATO:SOCIETA]. verso lapartecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il ricorrente deduce che il trasferimento dellacorrispondente somma tra le due società era realmente avvenuto.

Magomaluaveva contabilizzato l’importo nel proprio attivo come credito derivante da fattureemesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultima aveva registrato lamedesima entrata non come debito da restituire, ma come apporto del sociodestinato al patrimonio netto.

La Corte d’appello ha ritenuto fittizio il creditoperché [OSCURATO:SOCIETA] non aveva reso alcuna prestazione a [OSCURATO:PERSONA] e le fattureerano state create per giustificare il trasferimento, attraverso le società delgruppo, di risorse provenienti in origine da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso,tuttavia, tale motivazione confonderebbe la falsità della causale indicata nellefatture con l’inesistenza del trasferimento patrimoniale: essendo la sommaeffettivamente uscita da [OSCURATO:SOCIETA] ed entrata in [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbedovuto comunque trovare rappresentazione nell’attivo di [OSCURATO:SOCIETA], se non comecredito, quanto meno come incremento del valore della partecipazione detenutanella società beneficiaria.

L’erronea classificazione contabile non avrebbe,pertanto, determinato l’esposizione di un’attività patrimoniale inesistente, némodificato il valore complessivo dell’attivo di [OSCURATO:SOCIETA].Con riguardo al bilancio 2012 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il ricorrente deduceche la Corte non avrebbe esaminato le doglianze concernenti la capitalizzazionedei costi di impianto per euro 1.268.000,00.

Tali costi sarebbero stati giustificatidalla fusione delle tre società e dalla necessità di riprogettare l’organizzazione dellanuova realtà societaria; il loro storno nella situazione contabile al 31 dicembre2013 sarebbe spiegabile con il mutamento di prospettiva, da continuità aziendalea liquidazione e concordato preventivo, e non dimostrerebbe la loro fittizietà.Analoga censura viene proposta per la capitalizzazione delle spese di ricercae sviluppo per euro 726.000,00, poiché la Corte avrebbe valorizzato lo storno dellaposta nel 2013 senza considerare che esso dipendeva dalla prospettiva liquidatoriafunzionale al concordato preventivo.Quanto agli avviamenti Sogein2 e Oerre per euro 1.139.000,00, la sentenzaavrebbe negato l’esistenza della posta perché le società erano state trasferitesenza esborso e perché la posta era stata azzerata nel 2013; la difesa sostiene,invece, che il valore dell’avviamento era stato determinato tenendo contodell’accollo dei debiti delle società acquisite e che la successiva svalutazione eragiustificata dal venir meno delle sinergie di gruppo in conseguenza della nuovaprospettiva concordataria.Quanto all’ulteriore avviamento [OSCURATO:PERSONA] per euro 3.419.800,00, laCorte ne avrebbe apoditticamente affermato la falsità perché derivante da uncredito ritenuto inesistente verso [OSCURATO:SOCIETA] e azzerato l’anno seguente.

Ilricorrente richiama le osservazioni del consulente Rivella, secondo cui, a seguitodella fusione, l’importo sarebbe stato comunque iscrivibile all’attivo comeavviamento ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ., quale disavanzo di fusione, sicchél’eventuale errore contabile non avrebbe alterato le sostanziali risultanzeeconomico-patrimoniali né avrebbe inciso sul dissesto.Con riferimento alla voce crediti per fatture da emettere e note di credito daricevere per oltre euro 500.000,00, la Corte avrebbe reputato la posta fittiziaperché alcune fatture e note non erano state poi emesse o ricevute.

La difesadeduce che la natura previsionale della posta imponeva di considerare che laprevisione si era avverata per oltre il 60%, essendo state emesse fatture e ricevutenote di credito per euro 791.640,36 a fronte di una previsione complessiva di euro1.298.915,73; lo scostamento residuo sarebbe compatibile con la fisiologia delleprevisioni contabili e con il successivo mutamento della prospettiva aziendale.Quanto alle rimanenze per euro 478.000,00, la Corte avrebbe omesso diconfrontarsi con l’argomento secondo cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolare dinumerosi punti di ristorazione e con fatturato 2012 per somministrazione pari acirca euro 7.700.000,00, poteva ragionevolmente detenere a fine anno derrate,vini e altri generi alimentari per oltre euro 400.000,00, poi azzerati nel 2013 acausa dell’aggravarsi irreversibile della crisi e della prospettiva liquidatoria.Circa l’esposizione di capitale sociale fittizio per euro 6.212.000,00, formatomediante riserve di rivalutazione immobiliare, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] confuso il tema dell’applicabilità dello IAS 17 ai beni in leasing con quellodel loro effettivo valore. [OSCURATO:PERSONA] tale valore risultava da perizie giurate noncontestate, l’iscrizione a riserva non avrebbe determinato una falsarappresentazione patrimoniale né avrebbe cagionato o aggravato il dissesto.Quanto, infine, all’omessa iscrizione di debiti erariali per euro 1.040.000,00,la sentenza avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbecollocato l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate tra il 2013 e il 2014 e nonavrebbe affermato la conoscenza di debiti erariali già nel 2011-2012. [OSCURATO:PERSONA] inoltre ignorato che non vi era prova documentale della preesistenza deidebiti al 31 dicembre 2012 e che l’IRPEF pregressa poteva essere emersa solosuccessivamente, anche in relazione alle numerose cause di lavoro intentate dopoquella data.Il primo motivo si chiude con la censura relativa alla bancarotta documentale:secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto integrata lafattispecie perché le scritture alterate non avrebbero reso “agevole” laricostruzione del volume degli affari.

La difesa osserva che l’art. 216, commaprimo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 richiede che la tenuta delle scritture rendaimpossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentrenella specie il curatore avrebbe potuto procedere alle rettifiche proprio muovendoda una contabilità completa, puntuale e precisa; l’eventuale non agevolericostruzione non equivarrebbe, dunque, all’impossibilità richiesta dalla norma.3.2.

Con il secondo motivo si deducono erronea applicazione degli artt. 62, n.6, 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, alla mancataprevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante e alla quantificazione dellapena.

Il ricorrente sostiene di avere integralmente risarcito, prima dell’aperturadel dibattimento, il danno in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cheinfatti si era costituito parte civile solo nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], dandonegato l’attenuante con affermazione apodittica, ritenendo il ristoro non integralee non satisfattivo, senza confrontarsi con le risultanze in atti.

Inoltre, avrebbevalorizzato l’ingente danno cagionato, dato che non esclude l’applicabilitàdell’attenuante ove il danno sia stato risarcito.

La difesa censura anche il giudiziodi equivalenza delle attenuanti generiche, fondato su intensità del dolo,reiterazione delle condotte, nocumento cagionato e personalità dell’imputato,senza considerare l’assenza di uno specifico interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] e lacondotta riparatoria successiva, rilevante ai sensi dell’art. 133 cod. pen.3.3.

Con il terzo motivo si deducono erronea applicazione degli artt. 20-bis,132 e 133 cod. pen. e degli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981, nonché vizio dimotivazione, in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità sostitutivo o con la detenzione domiciliare sostitutiva.

Ilricorrente censura la motivazione con cui la Corte ha ritenuto i fatti non isolati néoccasionali e ha formulato prognosi negativa sulla capacità dell’imputato dirispettare le prescrizioni. [OSCURATO:SOCIETA] la difesa, i precedenti richiamati dalla Corteriguardano fatti risalenti, puniti con pene contenute e in parte sostituite o sospese;le pene sostitutive già applicate sarebbero state regolarmente eseguite e non visarebbe alcun dato dal quale desumere che il ricorrente non avrebbe rispettato leprescrizioni connesse alla detenzione domiciliare o al lavoro di pubblica utilità.

Lasentenza avrebbe, inoltre, disatteso il principio del minimo sacrificio necessariodella libertà personale e la funzione rieducativa delle pene sostitutive, richiamatidalla giurisprudenza di legittimità più recente.4.

Avverso la stessa sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche DiegoPellegrino, sulla base di quattro motivi.4.1.

Con il primo si deducono inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc.pen. e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Il ricorrente osserva che il capo N) contestava la distrazione della somma dieuro 9.202.801,33 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediantefinanziamenti ingiustificati e privi di corrispettivo, mentre i giudici di meritoavrebbero esteso la valutazione a un fatto antecedente, estraneo all’imputazione,costituito dall’origine delle somme e dal loro asserito drenaggio da [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] diverso fatto è oggetto di altro procedimento penalependente dinanzi al Tribunale di Roma, relativo alla presunta distrazione di sommedal patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA] il ricorso, la Corte di appello avrebbe utilizzato la provenienzaoriginaria del denaro da [OSCURATO:SOCIETA]. come base per affermare l’esistenza diun “disegno composito” volto a sottrarre risorse dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA].,farle transitare in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi dirottarle verso [OSCURATO:PERSONA].p.a.

In tal modo, i giudici torinesi avrebbero travalicato il fatto storico descrittonell’imputazione, sostituendosi al Tribunale di Roma e incidendo su vicendaoggetto di separato giudizio.

Ciò avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, perché ilPellegrino non avrebbe potuto né dovuto difendersi, nel presente processo, daun’accusa diversa e più ampia.

Inoltre, si evidenzia che tale decisione avrebbepotuto condizionare il libero convincimento del giudice chiamato a valutare lacontestata distrazione da [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorrente aggiunge che il curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonaveva conoscenza dei dati rilevanti del procedimento romano e, all’udienza del 20maggio 2022, aveva dichiarato di non sapere se [OSCURATO:SOCIETA]. fosse in difficoltàeconomica per un contenzioso con altra società e di non avere verificato l’attivitàsvolta dall’amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]. in quel periodo.4.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione dell’art. 2639 cod. civ. evizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto attribuitaal [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe fondato tale qualifica sulruolo di socio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sulle dichiarazioni dei coimputati, senzaindividuare concreti atti gestori, funzioni direttive, esercizio continuativo esignificativo di poteri tipici dell’amministratore o elementi sintomatici di unorganico inserimento nella gestione della società.

La motivazione si sarebbelimitata a rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] era socio, tramite fiduciaria, al 50% di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta proprietaria del 90% di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,traendone indebitamente la conclusione che egli fosse di fatto comproprietario diquest’ultima e, quindi, interessato alla distrazione.[OSCURATO:SOCIETA] il ricorso, la Corte avrebbe confuso l’interesse del socio versol’andamento della società con l’esercizio di poteri amministrativi, in contrasto conil principio secondo cui la qualità di socio, anche accompagnata da interesse allavita dell’impresa, non implica automaticamente l’assunzione della qualità diamministratore di fatto.

La stessa valorizzazione del presunto tornacontopersonale di euro 75.000,00 che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato di avere elargito alPellegrino, non dimostrerebbe alcun inserimento organico nell’assetto direttivodella società, ma al più un interesse economico al risultato.4.3.

Con il terzo motivo si deducono vizio di motivazione e violazione dei criteridi valutazione delle chiamate in correità di cui all’art. 192 cod. proc. pen.Si censura l’attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCostale, definite dalla Corte autonome, conformi, specifiche e lineari. [OSCURATO:SOCIETA] ladifesa, la sentenza avrebbe omesso di verificare l’esistenza di riscontri esterniindividualizzanti del ruolo gestorio e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alladistrazione, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni erano riscontrate dagliaccertamenti del curatore.

Tali accertamenti, tuttavia, documenterebbero soltantol’esistenza dei flussi finanziari e delle operazioni distrattive, non anche la paternitàdecisionale del [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente rileva, inoltre, che il curatore non aveva mai conosciuto ilPellegrino, il cui nome non era emerso nei cinque anni di indagini preliminari e chenon era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati; egli sarebbe statochiamato in causa solo da [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod.proc. pen.

La responsabilità sarebbe, pertanto, fondata esclusivamente sulledichiarazioni dei coimputati, prive di riscontri esterni individualizzanti.Il motivo censura anche la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il qualeavrebbe indicato in [OSCURATO:PERSONA] l’autore materiale del trasferimento di oltre novemilioni di euro in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., così escludendo il ruolodivergenza una discrasia marginale e isolata, spiegabile con un difetto di memoria,ma, secondo il ricorso, essa riguarda il nucleo centrale dell’addebito, perchéconcerne proprio l’individuazione del soggetto che avrebbe materialmenteeffettuato il bonifico.

Eliminato o ridimensionato l’apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA],resterebbero le sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro legati darapporto di parentela e quindi esposte al rischio di reciproco condizionamento.4.4.

Con il quarto motivo si deducono inosservanza delle norme processuali evizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili confermate in favore dellaGeneral [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte d’appello sarebbemeramente apparente, perché si limiterebbe ad affermare che le somme liquidatea titolo di ristoro sono di gran lunga inferiori alle spoliazioni subite dalla società eche le condotte illecite emergono per tabulas dalla contabilità, senza indicare icriteri concreti seguiti per la liquidazione e senza chiarire il percorso logico postoa fondamento della condanna al risarcimento.

La difesa rileva che il richiamoall’entità delle somme distratte e al ruolo di vertice e di co-beneficiario attribuitoal [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe una mera riproposizione dell’assunto accusatorio, nonla motivazione del danno civilistico effettivamente riconducibile alla sua condotta,tanto più che, secondo il ricorso, non sarebbe stato individuato alcun attomateriale di distrazione personalmente compiuto dal [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriverebberola violazione dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento,nonché l’impossibilità di controllare i criteri seguiti nella conferma delle statuizionicivili.5. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta a cui s’è riportatoin sede di discussione, ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che la sentenza impugnata si sarebbeconfrontata adeguatamente con le deduzioni difensive, superandole attraverso lavalorizzazione delle chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputate autonome,convergenti e riscontrate anche da emergenze documentali; ha aggiunto chel’utilizzazione di documenti relativi a reati prescritti non ne impediva lavalorizzazione quali riscontri e che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non era statadesunta dalla mera posizione di sindaco, ma dal ruolo di storico consulentecontabile di [OSCURATO:PERSONA] e di soggetto che aveva ispirato o suggerito le poste daindicare nei bilanci, funzionali a rappresentare una società apparentementecapitalizzata, occultando perdite e integrale erosione del patrimonio netto.

Quantoagli ulteriori motivi, il Procuratore generale ha ritenuto insindacabili le valutazionisul trattamento sanzionatorio, sulla parzialità del ristoro e sul diniego delle penesostitutive, valorizzando anche l’esistenza di precedenti specifici.In relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la violazione del principio dicorrelazione, rilevando che la condanna non si fondava su fatti oggetto di diversoprocedimento, ma sul trasferimento ingiustificato di ingenti somme alla [OSCURATO:SOCIETA].; ha inoltre ritenuto logicamente motivate la qualifica diamministratore di fatto, la valutazione delle chiamate in correità e le statuizionicivili.6.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositatomemoria, con la quale ha chiesto il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna alle spese, sostenendo che i riferimenti allavicenda [OSCURATO:SOCIETA] avevano mera funzione di contesto, che la qualifica diamministratore di fatto e il concorso nella distrazione risultavano da plurimielementi convergenti, che le dichiarazioni dei coimputati erano autonome eriscontrate e che le statuizioni civili erano giustificate dalla documentatadistrazione di oltre nove milioni di euro.7.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, limitata allastatuizione di revoca della sospensione condizionale della pena.

Hanno dedottoche il beneficio, concesso con sentenza della Corte d’appello di Genova divenutairrevocabile il 22 novembre 2019, non poteva essere revocato ai sensi dell’art.168, comma primo, n. 2, cod. pen., perché alla data della sentenza impugnata eragià decorso il quinquennio previsto dall’art. 163 cod. pen. per i delitti.

Hannopertanto chiesto l’eliminazione della relativa statuizione, ai sensi dell’art. 620,comma 1, lett. l), cod. proc. pen.8.

All’udienza pubblica fissata, le parti hanno discusso e concluso come inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.Va ribadito, preliminarmente, che l’erronea applicazione di legge penalesostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente,illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale è vizio di motivazione denunciabileex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016,P.m. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404-01).

Quest’ultimo, poi, inerisce allacongruità e alla completezza della motivazione e al rapporto tra questa e ladecisione, non certo al rapporto tra prove e decisione, la cui valutazione è riservataal giudice di merito.

Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisiveomissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, laricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez.

U,n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), e non sia solo un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza.Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente ol’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PGC/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01): e sempre che non sia dedotto in base a meri stralci di prove, non potendo laCorte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale letturadegli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez.4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01), salvo che la fondatezza del vizio nonemerga all'evidenza dalla mera lettura del ricorso e del provvedimento impugnato(come si desume da Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302-01).Nel caso di specie, larga parte delle censure, pur formalmente articolata comeviolazione di legge o vizio della motivazione, tende a riproporre questioni di meritogià esaminate dai giudici territoriali, sollecitando una rivalutazione atomistica disingole emergenze probatorie, laddove la sentenza impugnata ha proceduto a unavalutazione complessiva del quadro indiziario e documentale.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, da rigettare, purpresentandosi, per vari aspetti, inammissibile.2.1.

Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non giàsulla base di un recepimento acritico delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], maall’esito di una valutazione convergente di plurimi elementi: le dichiarazioni deicoimputati, la documentazione contabile, il ruolo professionale dell’imputato nellapredisposizione e nel controllo dei bilanci, nonché il contenuto di plurime e-mail,ritenute indicative di una partecipazione tecnica non meramente esecutiva allacostruzione delle poste contabili contestate.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui la Corteterritoriale avrebbe valorizzato anche documenti oggetto dei capi D) ed E), inrelazione ai quali i corrispondenti reati erano stati dichiarati estinti perprescrizione.

La declaratoria della causa estintiva non determina, infatti,l’inutilizzabilità degli elementi di prova ritualmente acquisiti relativi a quei fatti,che possono essere valutati anche ai fini dell’accertamento di un diverso reato,quando siano pertinenti al relativo tema di prova, pur non potendo costituire dasoli il fondamento dell’affermazione di responsabilità, né essere utilizzati incontrasto con un giudicato assolutorio che abbia negato l’esistenza del fatto storico(Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083, in motivazione; in senso analogosi vedano Sez. 2, n. 14052 del 10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418-01 e Sez. 2, n.10942 del 21/01/2026, non massimata, secondo cui persino l'insufficienza di unelemento indiziario ai fini dell'affermazione di responsabilità per un reato fine nonne preclude l'utilizzazione con riferimento al reato associativo, salvo il limitecostituito dalla pronunzia assolutoria in relazione al reato fine per insussistenzadel fatto, che nega in radice l'illiceità della condotta, e fermo restando che unsimile indizio non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per ilreato associativo).Nel caso in esame, la Corte di appello ha considerato i documenti di cui ai reatiprescritti unitamente alle comunicazioni di posta elettronica e alla documentazionecontabile quali elementi di riscontro delle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] eCostale e della partecipazione tecnica e consapevole del ricorrente allapredisposizione delle false appostazioni oggetto del capo A).La Corte territoriale ha valorizzato, in coerenza con la sentenza di primo grado,non soltanto la trasmissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], all’Agenzia delle Entrate dellamissiva [OSCURATO:PERSONA] risultata falsa e funzionale a giustificare, nei confrontidell’Amministrazione finanziaria, l’applicazione dello IAS 17 ai beni in leasing el’emissione delle autofatture dalle quali era derivata una delle poste contestate,ma anche le comunicazioni del [OSCURATO:PERSONA] concernenti la chiusura dei bilanci el’inserimento di specifiche poste contabili.

In particolare, i giudici di merito hannoil [OSCURATO:PERSONA] impartisse indicazioni operative sulla formazione dei bilanci, anche conriguardo alle fatture da emettere; tale elemento è stato posto in correlazione conil complessivo ruolo professionale svolto dall’imputato nella tenuta delle scritturee nella redazione dei bilanci.Al riguardo, lo IAS 17 imponeva di rappresentare il leasing finanziario secondola sostanza economica dell’operazione: quando al locatario erano trasferiti i rischie i benefici connessi al bene, questo veniva iscritto tra le attività del suo statopatrimoniale, con contestuale rilevazione, tra le passività, del debito verso lasocietà di leasing.

L’applicazione di tale principio poteva, dunque, giustificarel’iscrizione del bene nel patrimonio della società utilizzatrice prima del riscatto, manon consentiva, ovviamente, di attribuirgli un valore superiore a quello risultantedal contratto o comunque non sorretto dai criteri contabili applicabili.Quanto, in particolare, alla e-mail del 2 aprile 2014, il rilievo secondo cui essanon conterrebbe alcun riferimento espresso al credito IVA derivantedall’applicazione dello IAS 17 non assume carattere decisivo.

Anche a voleraccedere a tale lettura del documento, la sentenza impugnata non fonda il giudiziodi responsabilità su quella sola comunicazione, ma la inserisce nel più ampioquadro costituito dalle ulteriori e-mail, dalle dichiarazioni dei coimputati, dal ruoloprofessionale del [OSCURATO:PERSONA] nella tenuta delle scritture e nella redazione dei bilanci,dalla successiva funzione di presidente del collegio sindacale e dalladocumentazione contabile e fiscale relativa all’applicazione dello IAS 17 e alleautofatture.In ogni caso, le deduzioni sul travisamento delle e-mail sono infondate inradice.

Non tutte le comunicazioni richiamate dai giudici di merito risultanointegralmente trascritte dal ricorrente, poiché alcune sono riportate testualmente,mentre altre, in particolare quelle del settembre 2014, sono evocate solo persintesi o per stralci, in violazione sui menzionati limiti entro cui è possibile farvalere il dedotto travisamento di una prova in sede di legittimità.

Inoltre, il ricorsonon individua un travisamento potenzialmente decisivo, limitandosi a contrapporrealla lettura dei giudici di merito una diversa interpretazione del contenuto dellecomunicazioni, sostenendo che esse documenterebbero soltanto un’attività tecnicao ricognitiva del professionista.

La sentenza impugnata, peraltro, ha interpretatoil tenore di tali e-mail in modo non manifestamente illogico e le ha, in ogni caso,inserite nel quadro complessivo costituito dalle dichiarazioni dei coimputati, dalpacifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella tenuta delle scritture e nella redazione dei bilanci,dalla sua funzione di presidente del collegio sindacale e dalla documentazionerelativa all’applicazione dello IAS 17 e alle autofatture.

Ne deriva che non risultadedotto un errore percettivo che sia anche decisivo, idoneo a infirmare l’interamotivazione.La censura, in sintesi, isola un frammento probatorio e ne propone una letturaalternativa, senza confrontarsi con la struttura complessiva della motivazione.[OSCURATO:SOCIETA] l’insegnamento consolidato di questa Corte, sopra richiamato, il vizio ditravisamento della prova è deducibile solo quando riguardi un dato probatoriodecisivo che sia stato percepito e riportato, dai giudici di merito, in modo errato,e che sia, inoltre, tale da disarticolare l’intero ragionamento giustificativo, e nonquando si risolva nella diversa interpretazione di un elemento inserito in un piùampio compendio probatorio.Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati, la Corte territorialesi è attenuta ai principi elaborati da Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.14/05/2013, Aquilina, Rv. 255141-255145, secondo cui la chiamata in correitàdeve essere verificata sotto il profilo della credibilità soggettiva del dichiarante,dell’attendibilità intrinseca del racconto e della sussistenza di riscontri esterniindividualizzanti: riscontri che possono anche consistere in ulteriori dichiarazioniaccusatorie, purché autonome, convergenti, specifiche e non frutto di reciprococondizionamento.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni diManiezzi e [OSCURATO:PERSONA] trovassero riscontro non soltanto reciproco, ma anchedocumentale, nelle e-mail e nella documentazione contabile, e ha spiegato perchéla mancanza di ulteriori elementi intercettivi o informatici non fosse idonea aneutralizzare il significato probatorio di quelli positivamente acquisiti.L’assenza di specifiche conversazioni captate o di ulteriori documentiinformatici non costituisce, di per sé, un “riscontro negativo” legalmente idoneo asmentire dichiarazioni accusatorie altrimenti convergenti e riscontrate: essa puòassumere rilievo solo se, nel contesto del caso concreto, renda implausibile laricostruzione accolta, evenienza che la sentenza impugnata ha escluso conmotivazione non manifestamente illogica.Neppure coglie nel segno la censura relativa alla frase con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che gran parte delle doglianze difensive erano già statevagliate dal Tribunale.

Non risulta esservi un’omessa motivazione, poiché la Corteterritoriale non si è limitata a un rinvio apparente alla decisione di primo grado,ma ha riesaminato le principali questioni devolute, soffermandosi sulle singoleposte contabili contestate e sulla posizione soggettiva del [OSCURATO:PERSONA].

La motivazioneper relationem alla sentenza di primo grado è legittima quando la decisioned’appello dia conto dell’adesione critica al percorso argomentativo del primogiudice e risponda, anche sinteticamente, ai profili essenziali dell’impugnazione(Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-02), anche considerato che lesentenze conformi costituiscono un'unica entità logico-giuridica (Sez. 3, n. 13926del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep.1994, Rv. 197250-01).Ne consegue che la motivazione non si è sottratta al confronto con le censureprospettate, affrontate analiticamente, ove pure in parte richiamando le conformie condivise valutazioni del primo giudice.2.2.

Sono infondate anche le doglianze concernenti le singole appostazionicontabili.La sentenza impugnata ha ricostruito il significato complessivo delle falseindicazioni di bilancio, evidenziando che esse, considerate unitariamente, avevanorappresentato all’esterno una situazione di patrimonializzazione e soliditàradicalmente difforme da quella effettiva, occultando perdite rilevanti e facendoapparire un patrimonio netto positivo in luogo di un patrimonio netto negativo.

LaCorte ha, in particolare, ritenuto che le plurime poste mendaci non fossero merierrori contabili isolati, ma segmenti di una complessiva operazione dirappresentazione non veritiera della situazione economico-patrimoniale dellasocietà.La prospettata natura infragruppo o elisiva di alcune poste non esclude, di persé, la falsità rilevante.

I bilanci delle singole società incorporate e quello dellasocietà risultante dalla fusione avevano autonoma funzione informativa edovevano rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,economica e finanziaria delle rispettive entità.

L’iscrizione di crediti o ricaviinesistenti, privi di effettiva prestazione sottostante o comunque non sorretti dadocumentazione contrattuale idonea, altera tale funzione informativa anche seriferita a rapporti infragruppo, tanto più quando, come ritenuto dai giudici dimerito, essa concorra a sostenere artificialmente il patrimonio netto e la continuitàdell’attività.

È stato, infatti, chiarito che, in tema di false comunicazioni sociali, laregolarità del bilancio consolidato della società capogruppo non impedisce laconfigurabilità del reato di cui all’art. 2621 cod. civ. in relazione al bilancio diesercizio della medesima società, in quanto il bilancio consolidato, essendofunzionale a rappresentare la situazione patrimoniale complessiva dell’interogruppo societario, è redatto previa eliminazione delle operazioni infragruppo eresta, perciò, nettamente distinto dagli autonomi bilanci di esercizio delle singolesocietà del gruppo.

Ne consegue che operazioni infragruppo fittizie possonoalterare il bilancio individuale della capogruppo, occultandone le perdite eimpedendo l’emersione dell’erosione del capitale e dei conseguenti obblighi diricapitalizzazione, riduzione del capitale o liquidazione della società (Sez. 5, n.24289 del 05/03/2015, Colimberti, Rv. 264005-01, in fattispecie relativaall’iscrizione, nei bilanci di esercizio della capogruppo, di plusvalenze e proventistraordinari fittizi, derivanti da cessioni simulate o da operazioni infragrupposopravvalutate, idonei a trasformare rilevanti perdite effettive in modesti utiliapparenti).Analogamente, il richiamo alle perizie asseverate relative ai beni in leasing eall’applicazione dello IAS 17 non è idoneo a scardinare la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha negato in astratto l’esistenza di valutazioni tecniche a sostegno del maggiorvalore attribuito ai beni, ma ha ritenuto che l’applicazione selettiva di un principiocontabile internazionale, non coerente con il complessivo sistema contabileadottato dalla società, fosse stata utilizzata per rappresentare un valorepatrimoniale non consentito secondo le regole civilistiche applicabili.

La circostanzache l’appostazione fosse indicata in nota integrativa o transitasse a riserva, e nondirettamente nel conto economico, non esclude la rilevanza della falsarappresentazione, poiché il bilancio opera come documento unitario e il patrimonionetto costituisce dato essenziale per creditori, soci e terzi.Né assume carattere decisivo la deduzione secondo cui lo storno di costi diimpianto, ricerca e sviluppo, avviamenti, fatture da emettere, note di credito erimanenze sarebbe dipeso dal mutamento della prospettiva aziendale, dacontinuità a liquidazione concordataria.

La Corte territoriale ha utilizzato lo stornosuccessivo non come unico argomento, ma come elemento indiziario da leggereunitamente alla genericità delle prestazioni, alla mancata emissione di fatture onote, alla carenza di documentazione sottostante e alla complessiva inattendibilitàdelle poste.

Anche le doglianze concernenti il credito IVA, le sopravvenienze attive,gli avviamenti, le rimanenze e i debiti erariali si risolvono nella contrapposizionedi una diversa lettura tecnico-contabile rispetto a quella accolta dai giudici dimerito, senza evidenziare una lacuna motivazionale decisiva.La motivazione è conforme ai principi affermati in tema di bancarottaimpropria da reato societario.

Integra il reato di bancarotta impropria la condottadell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero,eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o diliquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività diimpresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 42272del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260394-01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 31828 del15/05/2002, Mazzei, Rv. 222378-01).In tale fattispecie, dunque, il reato societario non rileva come meroantecedente autonomo, ma quale elemento costitutivo della bancarotta; è dunquenecessario accertare che le false comunicazioni sociali abbiano cagionato, concorsoa cagionare o aggravare il dissesto.Tale verifica è stata compiuta dalla Corte territoriale, che ha individuato ilnesso causale non in una generica irregolarità contabile, ma nell’effettoconcretamente prodotto dalle false appostazioni di bilancio: esse hanno consentitodi rappresentare all’esterno una condizione patrimoniale diversa da quella reale,occultando perdite e deficit patrimoniali già rilevanti.

In tal modo, la falsarappresentazione contabile ha impedito l’emersione tempestiva della perdita delcapitale e dello stato di crisi, ha consentito la prosecuzione dell’attivitàimprenditoriale in assenza dei necessari interventi di ricapitalizzazione,liquidazione o accesso a strumenti concorsuali, e ha determinato l’ulterioreesposizione della società verso creditori e terzi, secondo la ricostruzione operatadai giudici di merito.

Il falso in bilancio è stato, dunque, logicamente apprezzatonon come mera violazione formale delle regole di redazione del bilancio, ma comecondotta causalmente incidente sull’aggravamento del dissesto, perché idonea asostenere artificialmente la continuità aziendale di un complesso societario giàprivo di effettiva solidità patrimoniale.2.3.

È infondata anche la censura relativa alla bancarotta documentale.Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe erroneamente equiparato la nonagevole ricostruzione del patrimonio all’impossibilità richiesta dall’art. 216, commaprimo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942.

La doglianza muove, tuttavia, da una letturariduttiva della motivazione impugnata.I giudici di merito hanno ritenuto che la contabilità fosse stata falsificatainattendibile la rappresentazione del patrimonio e del movimento degli affari.L’eventuale ricostruzione ex post compiuta dal curatore, mediante analisi critica erettifiche delle scritture, non esclude la configurabilità della bancarotta fraudolentadocumentale, poiché l’impossibilità o la grave difficoltà di ricostruzione vaapprezzata con riferimento alla funzione ordinaria delle scritture contabili e allaloro capacità di consentire una ricostruzione diretta, attendibile e non fuorviantedella situazione dell’impresa.

Invero, sussiste il reato di bancarotta fraudolentadocumentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde,poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprovache la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se nonimpossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o delmovimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346-01,proprio in fattispecie relativa alla iscrizione di dati - fraudolenta esposizione diliquidità in conto cassa - volti a mascherare una situazione di dissesto; così pureSez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588-01).Nel caso in esame, la Corte ha logicamente e con motivazione congrua esclusoche ci si trovasse di fronte a mere irregolarità formali o a errori contabili,valorizzando la pluralità, l’entità e la convergenza delle appostazioni mendaci,nonché il loro effetto complessivo sulla rappresentazione del patrimonio sociale,ritenendo, dunque, irrilevante la circostanza che sia stato possibile ricostruire aposteriori la corretta contabilità.2.4.

Il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.presuppone che, prima del giudizio, il danno derivante dal reato sia statointegralmente ed effettivamente riparato mediante le restituzioni, ove possibili, eil risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e nonpatrimoniali, con una condotta riferibile all’imputato.

Il risarcimento deve esserevolontario ed effettivo, nel senso che quanto corrisposto deve entrare nellaconcreta e incondizionata disponibilità del danneggiato (Sez. 6, n. 6405 del12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831-01; Sez. 5, n. 21517 del08/02/2018, Rv. 273021-01).L’integralità e la congruità della riparazione costituiscono oggetto di unaccertamento riservato al giudice di merito.

Questi può, con adeguatamotivazione, disattendere anche un atto negoziale ritenuto satisfattivo dallapersona offesa, senza essere tenuto a quantificare analiticamente tutte le voci didanno quando lo stesso accordo transattivo indichi soltanto una sommacomplessiva e non precisi quali pregiudizi essa sia destinata a ristorare (Sez. 3, n.33795 del 21/04/2021, Rv. 281881-01).La Corte territoriale ha negato l’attenuante con motivazione sintetica, ma nonapparente, avendo ritenuto non dimostrata l’integrale satisfattività del ristorodedotto dalla difesa rispetto al complessivo pregiudizio derivante dalle condotte dibancarotta.

Tale giudizio è stato correlato all’ingente danno cagionato dallecondotte di cui al capo A), con valutazione non manifestamente illogica, tanto piùche nei reati fallimentari il danno non coincide necessariamente con la posizionedella sola curatela né con l’assetto transattivo eventualmente raggiunto: che,peraltro, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ., presuppone «reciproche concessioni» e,dunque, non un riconoscimento tout court delle ragioni di una delle parti.

Ne derivache l’accordo transattivo con la curatela non imponeva automaticamente ilriconoscimento dell’attenuante, in difetto della dimostrazione della sua pienaintegralità rispetto al danno complessivamente prodotto alla massa dei creditori.Quanto al giudizio di comparazione e alla misura della pena, la motivazione èsufficiente.

La Corte ha valorizzato la gravità delle condotte, la loro reiterazione,l’entità del nocumento, il ruolo professionale dell’imputato e la sua incidenza nellacostruzione della falsa rappresentazione contabile.

Si tratta di parametri coerenticon gli artt. 132 e 133 cod. pen. e non manifestamente illogici.

La mancataprevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante di cui all’art. 219,comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 non richiede una motivazione analiticasu ogni elemento favorevole dedotto, essendo sufficiente che il giudice dia contodegli elementi ritenuti prevalenti nel giudizio complessivo.Come noto, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul bilanciamento tra attenuantied aggravanti (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez.2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv.236992-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore allamedia edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti incontinuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendosufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente adeguata al casola pena irrogata.2.5.

Il terzo motivo, infine, è infondato.La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo è, in radice, incompatibile con la pena inflitta, pari ad anni tre e mesisei di reclusione, essendo il lavoro di pubblica utilità sostitutivo applicabile, ai sensidell’art. 20-bis cod. pen. e della legge n. 689 del 1981, alle pene detentive nonsuperiori a tre anni.Quanto alla detenzione domiciliare sostitutiva, astrattamente applicabile entroil limite di pena previsto dalla legge, la Corte territoriale ha escluso la sussistenzadei presupposti per la sostituzione, valorizzando la non occasionalità dei fatti, lapluralità delle condotte, la personalità dell’imputato e la prognosi negativa circa ilrispetto delle prescrizioni.

In particolare, ha rimarcato che, nonostante le plurimecondanne per reati di bancarotta e anche per altri reati (quali il falso ideologico) ei benefici già goduti, il ricorrente mostrava una peculiare inclinazione a trasgredirele regole del vivere civile, sicché le sanzioni sostitutive sarebbero state inidonee aprevenire la commissione di altri reati.Tale valutazione si colloca nell’ambito del potere discrezionale attribuito algiudice dagli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981, laddove – come nella specie –sorretta da congrua motivazione.

La decisione è conforme, peraltro, ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Anche dopo le modifiche introdottedal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi resta rimessaad una valutazione discrezionale del giudice, da compiersi alla luce dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen., e dunque considerando la gravità del fatto, le modalitàdella condotta, la personalità del condannato, la sua condotta antecedente esuccessiva al reato e i precedenti penali e giudiziari.

Il riferimento, contenutonell’art. 58 legge n. 689 del 1981, ai «fondati motivi» per ritenere che leprescrizioni non saranno adempiute non elimina tale giudizio prognostico, maimpone che esso sia concreto e individualizzato, in funzione della finalitàrieducativa e della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.Ne consegue che i precedenti penali e gli altri dati relativi alla personalità delcondannato non operano come automatica causa ostativa alla sostituzione –essendo le preclusioni assolute quelle tipizzate dall’art. 59 legge n. 689 del 1981–, ma possono essere valorizzati, insieme alla natura e alle modalità dei fatti percui è intervenuta condanna, ai fini della prognosi sul rispetto delle prescrizioni esull’idoneità della pena sostitutiva a perseguire le finalità preventive e rieducative.In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza, secondo cui la penasostitutiva deve essere scelta quando risulti più idonea al reinserimento delcondannato e alla prevenzione della recidiva, ma il relativo diniego è legittimo oveil giudice dia conto, con motivazione non manifestamente illogica, delle ragioni percui tali finalità non possano essere adeguatamente perseguite mediante lasostituzione (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 12/01/2026, Rv. 289169-01;Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449-01; Sez. 5, n. 39162 del04/10/2024, Rv. 287062-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fondato il diniego su unautomatismo ostativo, né sulla sola esistenza di precedenti, ma ha formulato unavalutazione complessiva e individualizzata, correlando il giudizio negativo allagravità e alla non occasionalità delle condotte, alla pluralità delle violazioni, allapersonalità dell’imputato e alla prognosi di inaffidabilità rispetto all’osservanzadelle prescrizioni.

Tale apprezzamento, in quanto fondato sui parametri dell’art.133 cod. pen. e coerente con la funzione propria delle pene sostitutive, non èmanifestamente illogico e non è sostituibile, in sede di legittimità, con una diversavalutazione di merito.3.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.3.1.

Il primo motivo è infondato.Non sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza.[OSCURATO:SOCIETA] il consolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite,per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementiessenziali della fattispecie concreta, tale da determinare incertezza sull’oggettodell’imputazione e un reale, e non meramente teorico, pregiudizio per i diritti delladifesa.

Non è, dunque, sufficiente il mero confronto letterale tra contestazione esentenza, dovendosi verificare se l’imputato, attraverso l’iter del processo, siastato posto nella concreta condizione di difendersi rispetto al nucleo essenzialedell’addebito (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; Sez.

U,n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619-01; Sez. 3, n. 24932 del10/02/2023, Gargano, Rv. 284846-04).La violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è ravvisabile solo quando ilfatto ritenuto in sentenza si ponga, rispetto a quello contestato, in rapporto dieterogeneità o incompatibilità sostanziale; essa va invece esclusa quando glielementi valorizzati dal giudice siano desumibili dalle risultanze probatorie portatea conoscenza dell’imputato e abbiano formato oggetto di sostanziale contestazionenel contraddittorio processuale (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv.284713-02).In altri termini, il principio di correlazione non impone una corrispondenzameramente descrittiva tra imputazione e motivazione, ma tutela l’effettivapossibilità dell’imputato di conoscere l’accusa e di difendersi sul fatto storicooggetto del giudizio.Nel caso in esame, il nucleo del capo N) è rimasto invariato: la distrazionedella somma di euro 9.202.801,33 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA].p.a., mediante finanziamenti ingiustificati e privi di corrispettivo.

La sentenzaimpugnata non ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per una diversa distrazione daTradecom s.p.a., né ha sostituito al fatto contestato un distinto episodio dibancarotta, ma ha richiamato la provenienza originaria delle somme da Tradecoms.p.a. quale dato di contesto, funzionale a ricostruire la genesi dell’operazione, ilmovente, l’interesse dell’imputato e la destinazione finale delle risorse.Tale ricostruzione non determina alcuna trasformazione radicale dell’addebito.L’antecedente rapporto [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA] non è stato assunto comeautonomo fatto di reato oggetto di affermazione di responsabilità nel presenteprocesso, ma come segmento esplicativo del percorso economico-finanziarioculminato nella fuoriuscita delle somme dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cioè nel fatto distrattivo descritto nel capo diimputazione.

Il fatto storico essenziale – la distrazione delle risorse di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:PERSONA] – è rimasto, pertanto, identico nella contestazionee nella decisione.Deve inoltre escludersi qualsiasi concreta lesione del diritto di difesa.

Lo stessoricorso dà atto che la difesa ha ampiamente interloquito sul tema della provenienzadelle somme, producendo consulenza tecnica e sostenendo la liceità del rapportoTradecom-[OSCURATO:PERSONA], nonché la successiva ed esclusiva responsabilità diManiezzi nel trasferimento delle somme a [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva che quelprofilo, lungi dall’essere rimasto estraneo al contraddittorio, ha formato oggetto dispecifica dialettica processuale ed era pienamente conosciuto dall’imputato.Né il ricorrente indica quale concreta difesa sarebbe stata preclusadall’utilizzazione di tale dato di contesto, limitandosi a prospettare il rischio che lasentenza possa interferire con altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale diRoma.

Tale deduzione non è idonea a integrare la nullità denunciata, perché ilprincipio di correlazione tutela la difesa rispetto al fatto per cui si procede nelprocesso definito con la sentenza impugnata, e non impedisce al giudice divalorizzare, nei limiti del contraddittorio, elementi fattuali antecedenti o collegati,utili a comprendere la causale e il significato dell’operazione contestata.Non ricorre, dunque, quella eterogeneità sostanziale tra accusa e decisioneche sola giustifica le conseguenze di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: ilPellegrino non è stato posto, a sorpresa, di fronte ad un fatto nuovo, ma è statogiudicato per la medesima distrazione descritta nel capo N), rispetto alla quale ilriferimento alla provenienza delle somme da [OSCURATO:SOCIETA] ha assunto funzionemeramente ricostruttiva e probatoria.Il motivo va, pertanto, rigettato.3.2.

Il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.La qualifica di amministratore di fatto non è stata desunta dalla sola qualità disocio.

La Corte territoriale ha valorizzato un complesso di elementi convergenti:la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], tramite fiduciaria, al 50% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA].; il controllo, da parte di quest’ultima, del 90% di [OSCURATO:PERSONA].p.a., destinataria della somma distratta; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo di co-gestione svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in seno aGeneral [OSCURATO:PERSONA]; il carattere meramente formale dei poteri attribuiti a [OSCURATO:PERSONA];le conversazioni captate, ritenute indicative del rapporto paritario tra [OSCURATO:PERSONA] ePellegrino nella gestione delle iniziative relative alla società fallita.

La Corte hainoltre considerato, quale ulteriore dato di contesto, l’interesse economico delricorrente nell’operazione, desunto dalla partecipazione, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA], nella società beneficiaria delle somme e dal versamento di euro 75.000,00che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avergli eseguito nell’ambito dei rapporti economicicollegati alla cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA].

Tale elemento non è statoassunto come prova autonoma dell’amministrazione di fatto, ma come dato idoneoa smentire la prospettata estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla destinazione delle risorse.Tale motivazione è conforme al principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2639cod. civ., amministratore di fatto è colui che eserciti in modo continuativo esignificativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, senza che sianecessario l’esercizio di tutti i poteri dell’organo formale né l’esistenza di attigestori documentalmente formalizzati.

La giurisprudenza di legittimità riconosce,infatti, che la qualifica può desumersi dall’esercizio significativo, non episodico odoccasionale, di un’apprezzabile attività gestoria tipica, anche se non estesa a tuttii poteri propri dell’amministratore formale, specie quando l’attività incida su profilieconomicamente rilevanti dell’impresa (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep.2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv.277984-01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01; Sez. 5, n.35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 5, n. 8479 del28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01).

Rilevano, quali indicisintomatici, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, l’interventonelle strategie d’impresa, la gestione dei rapporti con dipendenti, collaboratori,clienti o terzi e la partecipazione alle fasi nevralgiche dell’attività economica; ilrelativo accertamento costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede dilegittimità se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.Non è, dunque, decisivo che non risultino atti formali di gestione sottoscrittidal [OSCURATO:PERSONA], poiché l’amministrazione di fatto si manifesta ordinariamentedocumentazione societaria ufficiale.

Né può ritenersi che la Corte abbia confuso laqualità di socio con quella di amministratore di fatto: la partecipazione societariaè stata valorizzata non come dato autosufficiente, ma quale elemento di contesto,unitamente al ruolo operativo attribuito al ricorrente nella gestione dei clienti, dellefatturazioni, dei rapporti tra le società coinvolte e delle direttive impartiteall’amministratore formale [OSCURATO:PERSONA].La conclusione è coerente anche con il principio secondo cui, in casi peculiari,la qualifica di amministratore di fatto può emergere dal compimento di una singolaoperazione distrattiva di particolare rilievo per la vita della società, quando essasia attuativa di un disegno fraudolento o riveli la partecipazione all’ideazione delmeccanismo illecito (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867-01; Sez. 5, n.31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv.273821-01).

Nella specie, l’operazione riguardava il trasferimento di oltre novemilioni di euro da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed era, per entitàe incidenza sul patrimonio della fallita, espressiva di una scelta gestoria nevralgica,alla quale i giudici di merito hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesseconsapevolmente partecipato.Né ricorre l’ipotesi, pure riconosciuta dalla giurisprudenza, del soggetto che sioccupi solo di un settore circoscritto o di un compito limitato, con responsabilitàconfinata a tale ambito (Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, Cuzzani, Rv.233651-01), ovvero del mero incaricato di funzioni apicali formalmente delegatein contesti societari complessi, non sufficienti, da sole, a integrarel’amministrazione di fatto (Sez. 3, n. 41891 del 17/09/2024, Gentile, Rv. 287125-01).La sentenza impugnata, infatti, non ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolomeramente tecnico, settoriale o occasionale, ma ha ritenuto che egli operassestabilmente in un settore strategico per la società, quello dell’energia, tenesse irapporti tra le diverse compagini coinvolte, si occupasse di fatturazione e rapporticon la clientela, soprattutto condividesse con [OSCURATO:PERSONA] le scelte gestorie e avallasseo disponesse trasferimenti patrimoniali rilevanti, anche distrattivi, dando direttiveal formale amministratore, [OSCURATO:PERSONA].Neppure assume rilievo decisivo la e-mail del 7 gennaio 2014 e la dedottapresa di distanza del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha spiegato chetale comunicazione, alla luce delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto dellesuccessive captazioni, riguardava soltanto alcuni pagamenti effettuati a cavallo trala fine del 2013 e l’inizio del 2014 e rappresentava un “maldestro” tentativo diprecostruirsi una strategia difensiva.

Tanto non escludeva il coinvolgimento delricorrente nelle precedenti e successive operazioni di trasferimento di risorse, dallostesso effettuate esclusivamente nel suo interesse, attraverso lo spostamento diingenti risorse da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., percontinuare la medesima attività economica con un’altra compagine.

Del pari, purele dimissioni da [OSCURATO:SOCIETA]. non sono state ritenute decisive, perché dalleconversazioni captate traspariva che, anche nel gennaio 2015, l’imputato fossepienamente coinvolto nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condividesse conManiezzi tutti i passaggi da adottare e le strategie da assumere.Né è fondata la censura relativa alla valutazione delle chiamate in correità.

LaCorte territoriale ha dato conto della convergenza delle dichiarazioni rese daManiezzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando perché esse fossero autonome,specifiche e reciprocamente riscontrate.

La sentenza di primo grado, richiamata eintegrata da quella d’appello, aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferitocome l’operazione fosse stata fatta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che la decisione era stata presa da entrambi e che i bonifici, purmaterialmente eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], erano frutto di decisione condivisa conPellegrino.La deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito de relato sul trasferimentomateriale delle somme non incide sulla tenuta della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha distinto tale profilo dal dato, ritenuto direttamente appreso daCostale, della co-gestione della società e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in sinergia conManiezzi.

La divergenza sull’autore materiale dei bonifici è stata pertantologicamente considerata non decisiva, poiché il concorso nella bancarottadistrattiva non richiede il compimento personale dell’atto dispositivo, ma la provadi un contributo causale, morale o materiale, consapevole e volontario, alladeliberazione o alla realizzazione dell’operazione.

Tale contributo è statoindividuato, nel caso concreto, sulla base del complesso degli elementi dichiarativi,documentali e societari sopra richiamati, senza alcuna automatica imputazione delfatto derivante dalla sola qualifica gestoria.La motivazione è conforme ai principi di Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012,dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255141-255145: le dichiarazioni accusatoriepossono riscontrarsi reciprocamente quando siano autonome, convergenti especifiche, e il riscontro non deve necessariamente avere, da solo, piena capacitàdimostrativa della responsabilità, essendo sufficiente che confermi, in modoindividualizzante, il coinvolgimento dell’imputato nel fatto.Nel caso di specie, ai riscontri dichiarativi si aggiungono i dati documentalirelativi ai flussi di denaro, alla partecipazione societaria e al concreto interesseeconomico del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla società beneficiaria delle somme.

Lacircostanza che il nome del ricorrente sia emerso in una fase avanzata delprocedimento non costituisce, di per sé, elemento di inattendibilità della chiamata,dovendo la valutazione essere condotta sul contenuto, sulla coerenza e suiriscontri della dichiarazione.Il giudizio espresso dai giudici di merito sulla qualifica di amministratore difatto e sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla distrazione è, dunque, sorretto damotivazione non manifestamente illogica e si sottrae a una nuova valutazione insede di legittimità.3.3.

Il quarto motivo è infondato.La conferma delle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione è sorretta da motivazione sufficiente.

Una volta accertata laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la distrazione della somma di euro 9.202.801,33,la Corte territoriale ha logicamente ritenuto sussistenti il danno patrimoniale subitodalla società fallita e il nesso causale con la condotta distrattiva.Nei reati di bancarotta distrattiva, la fuoriuscita ingiustificata di risorse dalpatrimonio sociale integra, di regola, un pregiudizio diretto per la società e per lamassa dei creditori, sicché la condanna generica al risarcimento del danno nonrichiede una compiuta liquidazione quantitativa, demandata al giudice civile, masoltanto l’accertamento della potenziale dannosità della condotta e del nessocausale.

La censura difensiva, nella parte in cui contesta l’assenza di una specificacondotta materiale del [OSCURATO:PERSONA], ripropone il tema della responsabilitàconcorsuale, già scrutinato e disatteso.È invece inammissibile la censura relativa alla misura della provvisionale,trattandosi di statuizione per sua natura provvisoria, non suscettibile di passare ingiudicato e destinata a essere assorbita dalla definitiva liquidazione del danno insede civile; essa non è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 2,n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02).4.

La memoria depositata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] introduce, per la primavolta, la questione relativa alla illegittimità della statuizione di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d’appellodi Genova del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 22 novembre 2019.La questione è inammissibile in questa sede.La censura non è stata dedotta con il ricorso per cassazione ed è stataformulata soltanto con memoria depositata il 28 maggio 2026, oltre il termine diquindici giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.Essa, inoltre, investe un capo autonomo della decisione e non costituisce sviluppodi alcuno dei motivi originariamente proposti. [OSCURATO:SOCIETA] il consolidato orientamentodi legittimità, i motivi nuovi devono riguardare i capi o i punti della decisione giàdevoluti con l’impugnazione originaria e possono soltanto sviluppare o meglioillustrare le ragioni già dedotte, senza introdurre censure autonome su puntirimasti estranei al gravame (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482-01; Sez. 3, n. 2873del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036-01).La doglianza sulla revoca della sospensione condizionale non integra néchiarisce uno dei motivi del ricorso, ma investe un autonomo capo della decisione,concernente un beneficio concesso in altro procedimento.

Non può quindi esserescrutinata quale motivo nuovo né quale memoria meramente illustrativa.La questione non è neppure rilevabile d’ufficio in questa sede.

La statuizionecensurata non determina una pena illegale in senso stretto, ma attiene aipresupposti della revoca di un beneficio e resta soggetta al principio devolutivodell’impugnazione.

Come chiarito, invero, dalle sezioni unite di questa Corte, lequestioni inerenti an e quomodo della sospensione condizionale ineriscono laconcreta esecuzione della sanzione, una volta che la stessa sia stata giàdeterminata, e non incidono, dunque, sulla sua concreta individuazione e, dunque,sulla possibile misura in termini difformi a quelli indicati per genere, specie equantità (così Sez.

U, Sentenza n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01 e Sez. 5, n. 40505 del 19/09/2024, Rv. 287226-01 sull’estraneità dellequestioni sulla sospensione condizionale al concetto di pena illegale, nonché Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01 e Sez.

U, n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01, su siffatto concetto).La relativa richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile.5.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civiledepositata, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilefallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 19 giugno 1962;avverso la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che si èriportato alle conclusioni scritte e alla nota spese;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 aprile 2024 il Tribunale di Torino dichiarava MarcelloCarrara responsabile delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e dibancarotta impropria da falso in bilancio a lui ascritte al capo A), relative alfallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato il 13 giugno 2014, e, riconosciutele circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cuiall’art. 219, comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo condannava alla penadi anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’inabilitazioneall’esercizio di impresa commerciale, dell’incapacità ad esercitare uffici direttivipresso qualsiasi impresa per la durata della pena principale e dell’interdizione daipubblici uffici per anni cinque; revocava, inoltre, il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso con precedente sentenza della Corte di appellodi Genova del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 22 novembre 2019.[OSCURATO:PERSONA] era contestato, quale commercialista incaricato della tenuta dellescritture contabili e della redazione dei bilanci e, dal 5 aprile 2012, anche qualepresidente del collegio sindacale, di avere concorso con gli amministratori di dirittoe di fatto nella falsificazione delle scritture contabili e nell’esposizione di fattimateriali non rispondenti al vero nei bilanci delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., poi confluite in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel bilancio diquest’ultima al 31 dicembre 2012, così da rappresentare una situazioneeconomica, patrimoniale e finanziaria diversa da quella effettiva e cagionare ocomunque aggravare il dissesto della fallita. In particolare, la contestazioneriguardava, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., crediti per fatture da emettere, sopravvenienzeper [OSCURATO:SOCIETA]., rivalutazioni di immobili in leasing e capitalizzazioni di costi diricerca e pubblicità; per [OSCURATO:SOCIETA]., rivalutazioni immobiliari e crediti verso [OSCURATO:SOCIETA].; per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., capitalizzazione di costi diimpianto, spese di ricerca e sviluppo, poste di avviamento, crediti per fatture daemettere e note di credito da ricevere, rimanenze, esposizione di capitale socialeformato mediante riserve di rivalutazione ritenute illegittime e omessa iscrizionedi debiti erariali.Il Tribunale dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti del Carrarain ordine ai reati di cui ai capi B), D) ed E), perché estinti per prescrizione, nonchéla falsità dei documenti indicati ai capi D) ed E). Condannava altresì il [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio,assegnando a ciascuna una provvisionale pari ad euro 3.000,00.Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabiledel reato di cui al capo N), limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolentadistrattiva riferita al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato il 24 febbraio2015, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla penadi anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’inabilitazione all’eserciziodi impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi pressoqualsiasi impresa per la durata della pena principale, concedendogli la sospensionecondizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.[OSCURATO:PERSONA] era contestato, quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].r.l., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parimenti indicati qualiamministratori di fatto, e con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico dellasocietà, di avere distratto la somma di euro 9.202.801,33, erogata a [OSCURATO:SOCIETA]. come finanziamento ingiustificato e privo di corrispettivo. IlTribunale lo assolveva, invece, dalla ulteriore contestazione, pure compresa nelcapo N), relativa alla causazione dolosa del fallimento mediante acquisto di quotedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché il fatto non sussiste. Condannava il Pellegrinoal risarcimento dei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, da determinarsi in separata sede, assegnando unaprovvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 1.800.000,00.2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 gennaio 2026, previaestromissione delle parti civili costituite nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] e revoca dellerelative statuizioni civili, confermava nel resto la sentenza impugnata.La Corte territoriale riteneva infondati i motivi di appello del [OSCURATO:PERSONA],osservando, in sintesi, che lo spostamento delle ingenti somme da [OSCURATO:PERSONA].r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultava documentato dalla contabilità, dalleverifiche del curatore e dalle dichiarazioni rese dai coimputati giudicatiseparatamente, in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; reputava ilPellegrino amministratore di fatto o comunque concorrente nella distrazione,valorizzando il suo ruolo nella compagine [OSCURATO:PERSONA], il controllo esercitato daGeneral [OSCURATO:PERSONA] sul 90% di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il tornaconto personale e ledichiarazioni accusatorie ritenute convergenti e reciprocamente riscontrate.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello riteneva provata la falsità delle poste dibilancio contestate e il contributo dell’imputato, valorizzando le dichiarazioni diManiezzi e [OSCURATO:PERSONA], ritenute attendibili, convergenti e riscontrate da plurimeemergenze documentali, nonché il contenuto di alcune e-mail, dalle quali i giudicidi merito desumevano il coinvolgimento tecnico e consapevole del professionistanelle appostazioni contabili ritenute mendaci. La Corte escludeva la derubricazionedei fatti in bancarotta semplice impropria, confermava il trattamentosanzionatorio, negava l’attenuante del risarcimento del danno e la prevalenza delle3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi.3.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 216 e 223 r.d.n. 267 del 1942, nonché mancanza di motivazione per omesso esame del primo edel secondo motivo di appello, con i quali era stata chiesta l’assoluzione perché ilfatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o per non avere il ricorrentecommesso il fatto.Il ricorrente premette che la Corte territoriale avrebbe fondato laresponsabilità sulle chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute puntuali,specifiche, convergenti e prive di condizionamenti reciproci, senza, però, riscontriesterni individualizzanti. A nulla rileverebbe il richiamo, a sostegno della riferibilitàal [OSCURATO:PERSONA] delle condotte di cui al capo A), dei documenti relativi ai diversi capi D)ed E), per i quali non era intervenuta condanna perché prescritti, mentre nessunsignificato confessorio avrebbe la e-mail del settembre 2014 con cui il Carraradenunciava alla propria assicurazione un errore colposo relativo all’applicazionedel principio contabile internazionale IAS 17, in quanto non contenente alcunaammissione di avere personalmente predisposto il bilancio né di avere concorsonelle false comunicazioni sociali.Sempre con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte di appelloavrebbe travisato anche la e-mail del 2 aprile 2014, ritenendola dimostrativa delladecisione del [OSCURATO:PERSONA] di contabilizzare un credito IVA derivante dall’applicazionedello IAS 17, benché il testo della comunicazione, riportato nell’atto di appello,non facesse alcun riferimento a un credito IVA. Analogamente, le e-mail di finemarzo e inizio aprile 2012, secondo il ricorso, dimostrerebbero non che il Carraraimpartisse indicazioni sulla formazione dei bilanci o sull’appostazione di voci false,ma che si limitasse, quale tecnico, a recepire le indicazioni provenienti dagliamministratori e dall’ufficio contabilità, traducendole in termini contabili.Il ricorrente lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbeintercettivi dimostrativi di condotte del [OSCURATO:PERSONA] diverse da quelle esaminate daigiudici di merito, nonostante l’acquisizione di oltre tre terabyte di dati e lacaptazione di oltre trentaquattromila conversazioni. Tale assenza, secondo ladifesa, avrebbe dovuto essere valorizzata come riscontro negativo dell’attendibilitàdei chiamanti in correità, con conseguente erronea applicazione dell’art. 192,comma 3, cod. proc. pen.Il ricorrente censura poi l’affermazione della Corte di appello secondo cui granparte delle doglianze difensive sarebbero già state vagliate e disattese dalTribunale, rilevando che i motivi di appello, essendo successivi alla sentenza diprimo grado, non potevano logicamente essere stati scrutinati da quest’ultima;tale affermazione sarebbe sintomatica di un recepimento acritico della motivazionedel Tribunale e di un sostanziale mancato confronto con le censure proposte.Con riguardo al bilancio 2011 de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il ricorrente deduce chela motivazione sarebbe mancante e illogica anzitutto in relazione alle fatture daemettere per euro 2.800.000,00. La Corte ne avrebbe desunto la falsità dallamancata successiva emissione, dalla genericità dell’oggetto e dalla carenza disupporto documentale, reputando irrilevante che si trattasse di poste infragruppo,iscritte come credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e come corrispondente debito incapo a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso, tale dato avrebbe invece dovuto escluderel’idoneità della posta ad alterare la situazione patrimoniale complessiva delgruppo, tanto più perché le due società si erano fuse il 5 aprile 2012, conconseguente elisione delle poste di segno opposto.Quanto alla sopravvenienza attiva di euro 1.584.000,00 iscritta nel bilancio2011 de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il ricorrente espone che tale società era subentrata aMonforte [OSCURATO:PERSONA] nel contratto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso inlocazione finanziaria l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] d’Alba. [OSCURATO:PERSONA] avevagià corrisposto il maxi-canone iniziale, pari al predetto importo e comprensivo diIVA, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquisito il diritto di utilizzare il bene e di conseguirne,previo pagamento delle rate successive e del prezzo di riscatto, la proprietà finale,senza dover sostenere nuovamente quell’esborso. La somma iscritta comesopravvenienza avrebbe pertanto rappresentato, secondo la difesa, il valoreeconomico effettivamente entrato nel patrimonio sociale per effetto del subentronel contratto. La Corte d’appello avrebbe disatteso tale ricostruzione senzaconfrontarsi con il suo specifico contenuto, limitandosi ad affermare che la fatturasostanzialmente azzerato, sul piano contabile, il debito per i canoni ancora daversare. Il ricorrente censura tale affermazione come apodittica e fondata sultravisamento delle risultanze documentali, poiché il vantaggio patrimonialededotto non consisteva nell’estinzione delle rate residue, che rimanevano dovute,ma nell’acquisizione senza esborso del valore corrispondente al maxi-canone giàpagato dall’originaria utilizzatrice.Quanto alla rivalutazione dell’immobile in leasing di [OSCURATO:PERSONA] d’Alba per euro5.308.000,00, il ricorrente rileva che essa derivava dall’applicazione dello IAS 17,che considera il bene in leasing finanziario alla stregua di un bene di proprietà, eche il maggior valore era attestato da perizia giurata mai contestata. La Corte sisarebbe limitata a stigmatizzare l’irregolarità dell’applicazione dello IAS 17, senzaconsiderare che il valore non era transitato nel conto economico come ricavostraordinario, ma era stato accantonato in riserva del patrimonio netto ed era statochiaramente indicato nella nota integrativa, con conseguente trasparenza verso iterzi.Quanto al credito IVA di euro 1.444.000,00, il ricorrente deduce che la Corteterritoriale non avrebbe chiarito la natura e il concreto regime contabile deidocumenti qualificati come autofatture, emessi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazioneai contratti di leasing. In particolare, non sarebbe stato accertato se si trattasse didocumenti unilateralmente formati dalla società, senza un’effettiva operazioneimponibile sottostante, oppure di fatture compilate per conto della concedente eregistrate, oltre che tra gli acquisti con IVA detraibile, anche tra le operazioni attivecon corrispondente IVA a debito. Solo nella prima ipotesi, o comunque in assenzadella registrazione dell’imposta a debito, sarebbe stato generato il credito IVAnetto ritenuto fittizio dai giudici di merito.Con riguardo al bilancio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorrente censura lamotivazione relativa alla rivalutazione per euro 763.176,00 dell’immobile inleasing sito in Torino, corso Svizzera, perché la Corte avrebbe riproposto leargomentazioni svolte per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza confrontarsi con i rilievidifensivi e con la perizia asseverata, che confermava il maggior valore del bene,iscritto direttamente nel patrimonio netto ed evidenziato separatamente nella notaintegrativa, inidoneo a incidere sul risultato d’esercizio o ad ingannare i terzi.Quanto alla posta di euro 853.000,00, iscritta nel bilancio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]mediante la capitalizzazione di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, il ricorrentededuce che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le specificheargomentazioni difensive volte a dimostrare l’effettività dei costi. In particolare,tali spese sarebbero state sostenute, anche per la formazione del personale, nellafase di espansione dell’attività sociale e capitalizzate perché destinate a produrreutilità negli esercizi successivi. Né la loro mancata ammortizzazione o il successivostorno dalla situazione contabile del 2013 dimostrerebbero che esse fosserooriginariamente inesistenti, potendo tali scelte spiegarsi con l’abbandono dellaprospettiva di continuità aziendale e con l’avvio della fase liquidatoria econcordataria. La sentenza avrebbe, inoltre, travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],affermando che questi aveva escluso lo svolgimento di attività di ricerca epubblicità. Dalla trascrizione dell’udienza del 5 dicembre 2022 risulterebbe, invece,che il dichiarante aveva ricondotto la posta a costi effettivamente sostenuti neglianni di sviluppo dell’impresa e destinati a essere ripartiti su più esercizi, limitandosiad ammettere che i successivi ammortamenti potevano essere stati omessi.Con riferimento al bilancio 2011 di [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorrente censuraanzitutto la motivazione sulla rivalutazione per euro 140.000,00 dell’immobile inleasing sito in Torino, piazza [OSCURATO:PERSONA]: anche in questo caso vi sarebbestata perizia giurata a conferma, la rivalutazione sarebbe stata indicata in notaintegrativa, iscritta in apposita riserva di patrimonio netto e non avrebbe inciso sulrisultato d’esercizio. La Corte avrebbe omesso di valutare tali elementi, dai qualideriverebbe l’inidoneità della posta a ingannare i terzi o a cagionare o aggravareil dissesto.Quanto ai crediti per euro 3.419.800,00 iscritti da [OSCURATO:SOCIETA]. verso lapartecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il ricorrente deduce che il trasferimento dellacorrispondente somma tra le due società era realmente avvenuto. Magomaluaveva contabilizzato l’importo nel proprio attivo come credito derivante da fattureemesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultima aveva registrato lamedesima entrata non come debito da restituire, ma come apporto del sociodestinato al patrimonio netto. La Corte d’appello ha ritenuto fittizio il creditoperché [OSCURATO:SOCIETA] non aveva reso alcuna prestazione a [OSCURATO:PERSONA] e le fattureerano state create per giustificare il trasferimento, attraverso le società delgruppo, di risorse provenienti in origine da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso,tuttavia, tale motivazione confonderebbe la falsità della causale indicata nellefatture con l’inesistenza del trasferimento patrimoniale: essendo la sommaeffettivamente uscita da [OSCURATO:SOCIETA] ed entrata in [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbedovuto comunque trovare rappresentazione nell’attivo di [OSCURATO:SOCIETA], se non comecredito, quanto meno come incremento del valore della partecipazione detenutanella società beneficiaria. L’erronea classificazione contabile non avrebbe,pertanto, determinato l’esposizione di un’attività patrimoniale inesistente, némodificato il valore complessivo dell’attivo di [OSCURATO:SOCIETA].Con riguardo al bilancio 2012 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il ricorrente deduceche la Corte non avrebbe esaminato le doglianze concernenti la capitalizzazionedei costi di impianto per euro 1.268.000,00. Tali costi sarebbero stati giustificatidalla fusione delle tre società e dalla necessità di riprogettare l’organizzazione dellanuova realtà societaria; il loro storno nella situazione contabile al 31 dicembre2013 sarebbe spiegabile con il mutamento di prospettiva, da continuità aziendalea liquidazione e concordato preventivo, e non dimostrerebbe la loro fittizietà.Analoga censura viene proposta per la capitalizzazione delle spese di ricercae sviluppo per euro 726.000,00, poiché la Corte avrebbe valorizzato lo storno dellaposta nel 2013 senza considerare che esso dipendeva dalla prospettiva liquidatoriafunzionale al concordato preventivo.Quanto agli avviamenti Sogein2 e Oerre per euro 1.139.000,00, la sentenzaavrebbe negato l’esistenza della posta perché le società erano state trasferitesenza esborso e perché la posta era stata azzerata nel 2013; la difesa sostiene,invece, che il valore dell’avviamento era stato determinato tenendo contodell’accollo dei debiti delle società acquisite e che la successiva svalutazione eragiustificata dal venir meno delle sinergie di gruppo in conseguenza della nuovaprospettiva concordataria.Quanto all’ulteriore avviamento [OSCURATO:PERSONA] per euro 3.419.800,00, laCorte ne avrebbe apoditticamente affermato la falsità perché derivante da uncredito ritenuto inesistente verso [OSCURATO:SOCIETA] e azzerato l’anno seguente. Ilricorrente richiama le osservazioni del consulente Rivella, secondo cui, a seguitodella fusione, l’importo sarebbe stato comunque iscrivibile all’attivo comeavviamento ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ., quale disavanzo di fusione, sicchél’eventuale errore contabile non avrebbe alterato le sostanziali risultanzeeconomico-patrimoniali né avrebbe inciso sul dissesto.Con riferimento alla voce crediti per fatture da emettere e note di credito daricevere per oltre euro 500.000,00, la Corte avrebbe reputato la posta fittiziaperché alcune fatture e note non erano state poi emesse o ricevute. La difesadeduce che la natura previsionale della posta imponeva di considerare che laprevisione si era avverata per oltre il 60%, essendo state emesse fatture e ricevutenote di credito per euro 791.640,36 a fronte di una previsione complessiva di euro1.298.915,73; lo scostamento residuo sarebbe compatibile con la fisiologia delleprevisioni contabili e con il successivo mutamento della prospettiva aziendale.Quanto alle rimanenze per euro 478.000,00, la Corte avrebbe omesso diconfrontarsi con l’argomento secondo cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolare dinumerosi punti di ristorazione e con fatturato 2012 per somministrazione pari acirca euro 7.700.000,00, poteva ragionevolmente detenere a fine anno derrate,vini e altri generi alimentari per oltre euro 400.000,00, poi azzerati nel 2013 acausa dell’aggravarsi irreversibile della crisi e della prospettiva liquidatoria.Circa l’esposizione di capitale sociale fittizio per euro 6.212.000,00, formatomediante riserve di rivalutazione immobiliare, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] confuso il tema dell’applicabilità dello IAS 17 ai beni in leasing con quellodel loro effettivo valore. [OSCURATO:PERSONA] tale valore risultava da perizie giurate noncontestate, l’iscrizione a riserva non avrebbe determinato una falsarappresentazione patrimoniale né avrebbe cagionato o aggravato il dissesto.Quanto, infine, all’omessa iscrizione di debiti erariali per euro 1.040.000,00,la sentenza avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbecollocato l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate tra il 2013 e il 2014 e nonavrebbe affermato la conoscenza di debiti erariali già nel 2011-2012. [OSCURATO:PERSONA] inoltre ignorato che non vi era prova documentale della preesistenza deidebiti al 31 dicembre 2012 e che l’IRPEF pregressa poteva essere emersa solosuccessivamente, anche in relazione alle numerose cause di lavoro intentate dopoquella data.Il primo motivo si chiude con la censura relativa alla bancarotta documentale:secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto integrata lafattispecie perché le scritture alterate non avrebbero reso “agevole” laricostruzione del volume degli affari. La difesa osserva che l’art. 216, commaprimo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 richiede che la tenuta delle scritture rendaimpossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentrenella specie il curatore avrebbe potuto procedere alle rettifiche proprio muovendoda una contabilità completa, puntuale e precisa; l’eventuale non agevolericostruzione non equivarrebbe, dunque, all’impossibilità richiesta dalla norma.3.2. Con il secondo motivo si deducono erronea applicazione degli artt. 62, n.6, 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, alla mancataprevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante e alla quantificazione dellapena. Il ricorrente sostiene di avere integralmente risarcito, prima dell’aperturadel dibattimento, il danno in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cheinfatti si era costituito parte civile solo nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], dandonegato l’attenuante con affermazione apodittica, ritenendo il ristoro non integralee non satisfattivo, senza confrontarsi con le risultanze in atti. Inoltre, avrebbevalorizzato l’ingente danno cagionato, dato che non esclude l’applicabilitàdell’attenuante ove il danno sia stato risarcito. La difesa censura anche il giudiziodi equivalenza delle attenuanti generiche, fondato su intensità del dolo,reiterazione delle condotte, nocumento cagionato e personalità dell’imputato,senza considerare l’assenza di uno specifico interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] e lacondotta riparatoria successiva, rilevante ai sensi dell’art. 133 cod. pen.3.3. Con il terzo motivo si deducono erronea applicazione degli artt. 20-bis,132 e 133 cod. pen. e degli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981, nonché vizio dimotivazione, in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità sostitutivo o con la detenzione domiciliare sostitutiva. Ilricorrente censura la motivazione con cui la Corte ha ritenuto i fatti non isolati néoccasionali e ha formulato prognosi negativa sulla capacità dell’imputato dirispettare le prescrizioni. [OSCURATO:SOCIETA] la difesa, i precedenti richiamati dalla Corteriguardano fatti risalenti, puniti con pene contenute e in parte sostituite o sospese;le pene sostitutive già applicate sarebbero state regolarmente eseguite e non visarebbe alcun dato dal quale desumere che il ricorrente non avrebbe rispettato leprescrizioni connesse alla detenzione domiciliare o al lavoro di pubblica utilità. Lasentenza avrebbe, inoltre, disatteso il principio del minimo sacrificio necessariodella libertà personale e la funzione rieducativa delle pene sostitutive, richiamatidalla giurisprudenza di legittimità più recente.4. Avverso la stessa sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche DiegoPellegrino, sulla base di quattro motivi.4.1. Con il primo si deducono inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc.pen. e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Il ricorrente osserva che il capo N) contestava la distrazione della somma dieuro 9.202.801,33 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediantefinanziamenti ingiustificati e privi di corrispettivo, mentre i giudici di meritoavrebbero esteso la valutazione a un fatto antecedente, estraneo all’imputazione,costituito dall’origine delle somme e dal loro asserito drenaggio da [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] diverso fatto è oggetto di altro procedimento penalependente dinanzi al Tribunale di Roma, relativo alla presunta distrazione di sommedal patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA] il ricorso, la Corte di appello avrebbe utilizzato la provenienzaoriginaria del denaro da [OSCURATO:SOCIETA]. come base per affermare l’esistenza diun “disegno composito” volto a sottrarre risorse dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA].,farle transitare in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi dirottarle verso [OSCURATO:PERSONA].p.a. In tal modo, i giudici torinesi avrebbero travalicato il fatto storico descrittonell’imputazione, sostituendosi al Tribunale di Roma e incidendo su vicendaoggetto di separato giudizio. Ciò avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, perché ilPellegrino non avrebbe potuto né dovuto difendersi, nel presente processo, daun’accusa diversa e più ampia. Inoltre, si evidenzia che tale decisione avrebbepotuto condizionare il libero convincimento del giudice chiamato a valutare lacontestata distrazione da [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorrente aggiunge che il curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonaveva conoscenza dei dati rilevanti del procedimento romano e, all’udienza del 20maggio 2022, aveva dichiarato di non sapere se [OSCURATO:SOCIETA]. fosse in difficoltàeconomica per un contenzioso con altra società e di non avere verificato l’attivitàsvolta dall’amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]. in quel periodo.4.2. Con il secondo motivo si deducono violazione dell’art. 2639 cod. civ. evizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto attribuitaal [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe fondato tale qualifica sulruolo di socio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sulle dichiarazioni dei coimputati, senzaindividuare concreti atti gestori, funzioni direttive, esercizio continuativo esignificativo di poteri tipici dell’amministratore o elementi sintomatici di unorganico inserimento nella gestione della società. La motivazione si sarebbelimitata a rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] era socio, tramite fiduciaria, al 50% di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta proprietaria del 90% di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,traendone indebitamente la conclusione che egli fosse di fatto comproprietario diquest’ultima e, quindi, interessato alla distrazione.[OSCURATO:SOCIETA] il ricorso, la Corte avrebbe confuso l’interesse del socio versol’andamento della società con l’esercizio di poteri amministrativi, in contrasto conil principio secondo cui la qualità di socio, anche accompagnata da interesse allavita dell’impresa, non implica automaticamente l’assunzione della qualità diamministratore di fatto. La stessa valorizzazione del presunto tornacontopersonale di euro 75.000,00 che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato di avere elargito alPellegrino, non dimostrerebbe alcun inserimento organico nell’assetto direttivodella società, ma al più un interesse economico al risultato.4.3. Con il terzo motivo si deducono vizio di motivazione e violazione dei criteridi valutazione delle chiamate in correità di cui all’art. 192 cod. proc. pen.Si censura l’attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCostale, definite dalla Corte autonome, conformi, specifiche e lineari. [OSCURATO:SOCIETA] ladifesa, la sentenza avrebbe omesso di verificare l’esistenza di riscontri esterniindividualizzanti del ruolo gestorio e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alladistrazione, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni erano riscontrate dagliaccertamenti del curatore. Tali accertamenti, tuttavia, documenterebbero soltantol’esistenza dei flussi finanziari e delle operazioni distrattive, non anche la paternitàdecisionale del [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente rileva, inoltre, che il curatore non aveva mai conosciuto ilPellegrino, il cui nome non era emerso nei cinque anni di indagini preliminari e chenon era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati; egli sarebbe statochiamato in causa solo da [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod.proc. pen. La responsabilità sarebbe, pertanto, fondata esclusivamente sulledichiarazioni dei coimputati, prive di riscontri esterni individualizzanti.Il motivo censura anche la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il qualeavrebbe indicato in [OSCURATO:PERSONA] l’autore materiale del trasferimento di oltre novemilioni di euro in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., così escludendo il ruolodivergenza una discrasia marginale e isolata, spiegabile con un difetto di memoria,ma, secondo il ricorso, essa riguarda il nucleo centrale dell’addebito, perchéconcerne proprio l’individuazione del soggetto che avrebbe materialmenteeffettuato il bonifico. Eliminato o ridimensionato l’apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA],resterebbero le sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro legati darapporto di parentela e quindi esposte al rischio di reciproco condizionamento.4.4. Con il quarto motivo si deducono inosservanza delle norme processuali evizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili confermate in favore dellaGeneral [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte d’appello sarebbemeramente apparente, perché si limiterebbe ad affermare che le somme liquidatea titolo di ristoro sono di gran lunga inferiori alle spoliazioni subite dalla società eche le condotte illecite emergono per tabulas dalla contabilità, senza indicare icriteri concreti seguiti per la liquidazione e senza chiarire il percorso logico postoa fondamento della condanna al risarcimento. La difesa rileva che il richiamoall’entità delle somme distratte e al ruolo di vertice e di co-beneficiario attribuitoal [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe una mera riproposizione dell’assunto accusatorio, nonla motivazione del danno civilistico effettivamente riconducibile alla sua condotta,tanto più che, secondo il ricorso, non sarebbe stato individuato alcun attomateriale di distrazione personalmente compiuto dal [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriverebberola violazione dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento,nonché l’impossibilità di controllare i criteri seguiti nella conferma delle statuizionicivili.5. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta a cui s’è riportatoin sede di discussione, ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che la sentenza impugnata si sarebbeconfrontata adeguatamente con le deduzioni difensive, superandole attraverso lavalorizzazione delle chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputate autonome,convergenti e riscontrate anche da emergenze documentali; ha aggiunto chel’utilizzazione di documenti relativi a reati prescritti non ne impediva lavalorizzazione quali riscontri e che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non era statadesunta dalla mera posizione di sindaco, ma dal ruolo di storico consulentecontabile di [OSCURATO:PERSONA] e di soggetto che aveva ispirato o suggerito le poste daindicare nei bilanci, funzionali a rappresentare una società apparentementecapitalizzata, occultando perdite e integrale erosione del patrimonio netto. Quantoagli ulteriori motivi, il Procuratore generale ha ritenuto insindacabili le valutazionisul trattamento sanzionatorio, sulla parzialità del ristoro e sul diniego delle penesostitutive, valorizzando anche l’esistenza di precedenti specifici.In relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la violazione del principio dicorrelazione, rilevando che la condanna non si fondava su fatti oggetto di diversoprocedimento, ma sul trasferimento ingiustificato di ingenti somme alla [OSCURATO:SOCIETA].; ha inoltre ritenuto logicamente motivate la qualifica diamministratore di fatto, la valutazione delle chiamate in correità e le statuizionicivili.6. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositatomemoria, con la quale ha chiesto il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna alle spese, sostenendo che i riferimenti allavicenda [OSCURATO:SOCIETA] avevano mera funzione di contesto, che la qualifica diamministratore di fatto e il concorso nella distrazione risultavano da plurimielementi convergenti, che le dichiarazioni dei coimputati erano autonome eriscontrate e che le statuizioni civili erano giustificate dalla documentatadistrazione di oltre nove milioni di euro.7. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, limitata allastatuizione di revoca della sospensione condizionale della pena. Hanno dedottoche il beneficio, concesso con sentenza della Corte d’appello di Genova divenutairrevocabile il 22 novembre 2019, non poteva essere revocato ai sensi dell’art.168, comma primo, n. 2, cod. pen., perché alla data della sentenza impugnata eragià decorso il quinquennio previsto dall’art. 163 cod. pen. per i delitti. Hannopertanto chiesto l’eliminazione della relativa statuizione, ai sensi dell’art. 620,comma 1, lett. l), cod. proc. pen.8. All’udienza pubblica fissata, le parti hanno discusso e concluso come inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.Va ribadito, preliminarmente, che l’erronea applicazione di legge penalesostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente,illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale è vizio di motivazione denunciabileex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016,P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Quest’ultimo, poi, inerisce allacongruità e alla completezza della motivazione e al rapporto tra questa e ladecisione, non certo al rapporto tra prove e decisione, la cui valutazione è riservataal giudice di merito. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisiveomissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, laricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U,n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), e non sia solo un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza.Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente ol’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PGC/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01): e sempre che non sia dedotto in base a meri stralci di prove, non potendo laCorte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale letturadegli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez.4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01), salvo che la fondatezza del vizio nonemerga all'evidenza dalla mera lettura del ricorso e del provvedimento impugnato(come si desume da Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302-01).Nel caso di specie, larga parte delle censure, pur formalmente articolata comeviolazione di legge o vizio della motivazione, tende a riproporre questioni di meritogià esaminate dai giudici territoriali, sollecitando una rivalutazione atomistica disingole emergenze probatorie, laddove la sentenza impugnata ha proceduto a unavalutazione complessiva del quadro indiziario e documentale.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, da rigettare, purpresentandosi, per vari aspetti, inammissibile.2.1. Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non giàsulla base di un recepimento acritico delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], maall’esito di una valutazione convergente di plurimi elementi: le dichiarazioni deicoimputati, la documentazione contabile, il ruolo professionale dell’imputato nellapredisposizione e nel controllo dei bilanci, nonché il contenuto di plurime e-mail,ritenute indicative di una partecipazione tecnica non meramente esecutiva allacostruzione delle poste contabili contestate.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui la Corteterritoriale avrebbe valorizzato anche documenti oggetto dei capi D) ed E), inrelazione ai quali i corrispondenti reati erano stati dichiarati estinti perprescrizione. La declaratoria della causa estintiva non determina, infatti,l’inutilizzabilità degli elementi di prova ritualmente acquisiti relativi a quei fatti,che possono essere valutati anche ai fini dell’accertamento di un diverso reato,quando siano pertinenti al relativo tema di prova, pur non potendo costituire dasoli il fondamento dell’affermazione di responsabilità, né essere utilizzati incontrasto con un giudicato assolutorio che abbia negato l’esistenza del fatto storico(Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083, in motivazione; in senso analogosi vedano Sez. 2, n. 14052 del 10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418-01 e Sez. 2, n.10942 del 21/01/2026, non massimata, secondo cui persino l'insufficienza di unelemento indiziario ai fini dell'affermazione di responsabilità per un reato fine nonne preclude l'utilizzazione con riferimento al reato associativo, salvo il limitecostituito dalla pronunzia assolutoria in relazione al reato fine per insussistenzadel fatto, che nega in radice l'illiceità della condotta, e fermo restando che unsimile indizio non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per ilreato associativo).Nel caso in esame, la Corte di appello ha considerato i documenti di cui ai reatiprescritti unitamente alle comunicazioni di posta elettronica e alla documentazionecontabile quali elementi di riscontro delle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] eCostale e della partecipazione tecnica e consapevole del ricorrente allapredisposizione delle false appostazioni oggetto del capo A).La Corte territoriale ha valorizzato, in coerenza con la sentenza di primo grado,non soltanto la trasmissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], all’Agenzia delle Entrate dellamissiva [OSCURATO:PERSONA] risultata falsa e funzionale a giustificare, nei confrontidell’Amministrazione finanziaria, l’applicazione dello IAS 17 ai beni in leasing el’emissione delle autofatture dalle quali era derivata una delle poste contestate,ma anche le comunicazioni del [OSCURATO:PERSONA] concernenti la chiusura dei bilanci el’inserimento di specifiche poste contabili. In particolare, i giudici di merito hannoil [OSCURATO:PERSONA] impartisse indicazioni operative sulla formazione dei bilanci, anche conriguardo alle fatture da emettere; tale elemento è stato posto in correlazione conil complessivo ruolo professionale svolto dall’imputato nella tenuta delle scritturee nella redazione dei bilanci.Al riguardo, lo IAS 17 imponeva di rappresentare il leasing finanziario secondola sostanza economica dell’operazione: quando al locatario erano trasferiti i rischie i benefici connessi al bene, questo veniva iscritto tra le attività del suo statopatrimoniale, con contestuale rilevazione, tra le passività, del debito verso lasocietà di leasing. L’applicazione di tale principio poteva, dunque, giustificarel’iscrizione del bene nel patrimonio della società utilizzatrice prima del riscatto, manon consentiva, ovviamente, di attribuirgli un valore superiore a quello risultantedal contratto o comunque non sorretto dai criteri contabili applicabili.Quanto, in particolare, alla e-mail del 2 aprile 2014, il rilievo secondo cui essanon conterrebbe alcun riferimento espresso al credito IVA derivantedall’applicazione dello IAS 17 non assume carattere decisivo. Anche a voleraccedere a tale lettura del documento, la sentenza impugnata non fonda il giudiziodi responsabilità su quella sola comunicazione, ma la inserisce nel più ampioquadro costituito dalle ulteriori e-mail, dalle dichiarazioni dei coimputati, dal ruoloprofessionale del [OSCURATO:PERSONA] nella tenuta delle scritture e nella redazione dei bilanci,dalla successiva funzione di presidente del collegio sindacale e dalladocumentazione contabile e fiscale relativa all’applicazione dello IAS 17 e alleautofatture.In ogni caso, le deduzioni sul travisamento delle e-mail sono infondate inradice. Non tutte le comunicazioni richiamate dai giudici di merito risultanointegralmente trascritte dal ricorrente, poiché alcune sono riportate testualmente,mentre altre, in particolare quelle del settembre 2014, sono evocate solo persintesi o per stralci, in violazione sui menzionati limiti entro cui è possibile farvalere il dedotto travisamento di una prova in sede di legittimità. Inoltre, il ricorsonon individua un travisamento potenzialmente decisivo, limitandosi a contrapporrealla lettura dei giudici di merito una diversa interpretazione del contenuto dellecomunicazioni, sostenendo che esse documenterebbero soltanto un’attività tecnicao ricognitiva del professionista. La sentenza impugnata, peraltro, ha interpretatoil tenore di tali e-mail in modo non manifestamente illogico e le ha, in ogni caso,inserite nel quadro complessivo costituito dalle dichiarazioni dei coimputati, dalpacifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella tenuta delle scritture e nella redazione dei bilanci,dalla sua funzione di presidente del collegio sindacale e dalla documentazionerelativa all’applicazione dello IAS 17 e alle autofatture. Ne deriva che non risultadedotto un errore percettivo che sia anche decisivo, idoneo a infirmare l’interamotivazione.La censura, in sintesi, isola un frammento probatorio e ne propone una letturaalternativa, senza confrontarsi con la struttura complessiva della motivazione.[OSCURATO:SOCIETA] l’insegnamento consolidato di questa Corte, sopra richiamato, il vizio ditravisamento della prova è deducibile solo quando riguardi un dato probatoriodecisivo che sia stato percepito e riportato, dai giudici di merito, in modo errato,e che sia, inoltre, tale da disarticolare l’intero ragionamento giustificativo, e nonquando si risolva nella diversa interpretazione di un elemento inserito in un piùampio compendio probatorio.Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati, la Corte territorialesi è attenuta ai principi elaborati da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.14/05/2013, Aquilina, Rv. 255141-255145, secondo cui la chiamata in correitàdeve essere verificata sotto il profilo della credibilità soggettiva del dichiarante,dell’attendibilità intrinseca del racconto e della sussistenza di riscontri esterniindividualizzanti: riscontri che possono anche consistere in ulteriori dichiarazioniaccusatorie, purché autonome, convergenti, specifiche e non frutto di reciprococondizionamento.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni diManiezzi e [OSCURATO:PERSONA] trovassero riscontro non soltanto reciproco, ma anchedocumentale, nelle e-mail e nella documentazione contabile, e ha spiegato perchéla mancanza di ulteriori elementi intercettivi o informatici non fosse idonea aneutralizzare il significato probatorio di quelli positivamente acquisiti.L’assenza di specifiche conversazioni captate o di ulteriori documentiinformatici non costituisce, di per sé, un “riscontro negativo” legalmente idoneo asmentire dichiarazioni accusatorie altrimenti convergenti e riscontrate: essa puòassumere rilievo solo se, nel contesto del caso concreto, renda implausibile laricostruzione accolta, evenienza che la sentenza impugnata ha escluso conmotivazione non manifestamente illogica.Neppure coglie nel segno la censura relativa alla frase con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che gran parte delle doglianze difensive erano già statevagliate dal Tribunale. Non risulta esservi un’omessa motivazione, poiché la Corteterritoriale non si è limitata a un rinvio apparente alla decisione di primo grado,ma ha riesaminato le principali questioni devolute, soffermandosi sulle singoleposte contabili contestate e sulla posizione soggettiva del [OSCURATO:PERSONA]. La motivazioneper relationem alla sentenza di primo grado è legittima quando la decisioned’appello dia conto dell’adesione critica al percorso argomentativo del primogiudice e risponda, anche sinteticamente, ai profili essenziali dell’impugnazione(Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-02), anche considerato che lesentenze conformi costituiscono un'unica entità logico-giuridica (Sez. 3, n. 13926del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep.1994, Rv. 197250-01).Ne consegue che la motivazione non si è sottratta al confronto con le censureprospettate, affrontate analiticamente, ove pure in parte richiamando le conformie condivise valutazioni del primo giudice.2.2. Sono infondate anche le doglianze concernenti le singole appostazionicontabili.La sentenza impugnata ha ricostruito il significato complessivo delle falseindicazioni di bilancio, evidenziando che esse, considerate unitariamente, avevanorappresentato all’esterno una situazione di patrimonializzazione e soliditàradicalmente difforme da quella effettiva, occultando perdite rilevanti e facendoapparire un patrimonio netto positivo in luogo di un patrimonio netto negativo. LaCorte ha, in particolare, ritenuto che le plurime poste mendaci non fossero merierrori contabili isolati, ma segmenti di una complessiva operazione dirappresentazione non veritiera della situazione economico-patrimoniale dellasocietà.La prospettata natura infragruppo o elisiva di alcune poste non esclude, di persé, la falsità rilevante. I bilanci delle singole società incorporate e quello dellasocietà risultante dalla fusione avevano autonoma funzione informativa edovevano rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,economica e finanziaria delle rispettive entità. L’iscrizione di crediti o ricaviinesistenti, privi di effettiva prestazione sottostante o comunque non sorretti dadocumentazione contrattuale idonea, altera tale funzione informativa anche seriferita a rapporti infragruppo, tanto più quando, come ritenuto dai giudici dimerito, essa concorra a sostenere artificialmente il patrimonio netto e la continuitàdell’attività. È stato, infatti, chiarito che, in tema di false comunicazioni sociali, laregolarità del bilancio consolidato della società capogruppo non impedisce laconfigurabilità del reato di cui all’art. 2621 cod. civ. in relazione al bilancio diesercizio della medesima società, in quanto il bilancio consolidato, essendofunzionale a rappresentare la situazione patrimoniale complessiva dell’interogruppo societario, è redatto previa eliminazione delle operazioni infragruppo eresta, perciò, nettamente distinto dagli autonomi bilanci di esercizio delle singolesocietà del gruppo. Ne consegue che operazioni infragruppo fittizie possonoalterare il bilancio individuale della capogruppo, occultandone le perdite eimpedendo l’emersione dell’erosione del capitale e dei conseguenti obblighi diricapitalizzazione, riduzione del capitale o liquidazione della società (Sez. 5, n.24289 del 05/03/2015, Colimberti, Rv. 264005-01, in fattispecie relativaall’iscrizione, nei bilanci di esercizio della capogruppo, di plusvalenze e proventistraordinari fittizi, derivanti da cessioni simulate o da operazioni infragrupposopravvalutate, idonei a trasformare rilevanti perdite effettive in modesti utiliapparenti).Analogamente, il richiamo alle perizie asseverate relative ai beni in leasing eall’applicazione dello IAS 17 non è idoneo a scardinare la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha negato in astratto l’esistenza di valutazioni tecniche a sostegno del maggiorvalore attribuito ai beni, ma ha ritenuto che l’applicazione selettiva di un principiocontabile internazionale, non coerente con il complessivo sistema contabileadottato dalla società, fosse stata utilizzata per rappresentare un valorepatrimoniale non consentito secondo le regole civilistiche applicabili. La circostanzache l’appostazione fosse indicata in nota integrativa o transitasse a riserva, e nondirettamente nel conto economico, non esclude la rilevanza della falsarappresentazione, poiché il bilancio opera come documento unitario e il patrimonionetto costituisce dato essenziale per creditori, soci e terzi.Né assume carattere decisivo la deduzione secondo cui lo storno di costi diimpianto, ricerca e sviluppo, avviamenti, fatture da emettere, note di credito erimanenze sarebbe dipeso dal mutamento della prospettiva aziendale, dacontinuità a liquidazione concordataria. La Corte territoriale ha utilizzato lo stornosuccessivo non come unico argomento, ma come elemento indiziario da leggereunitamente alla genericità delle prestazioni, alla mancata emissione di fatture onote, alla carenza di documentazione sottostante e alla complessiva inattendibilitàdelle poste. Anche le doglianze concernenti il credito IVA, le sopravvenienze attive,gli avviamenti, le rimanenze e i debiti erariali si risolvono nella contrapposizionedi una diversa lettura tecnico-contabile rispetto a quella accolta dai giudici dimerito, senza evidenziare una lacuna motivazionale decisiva.La motivazione è conforme ai principi affermati in tema di bancarottaimpropria da reato societario. Integra il reato di bancarotta impropria la condottadell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero,eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o diliquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività diimpresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 42272del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260394-01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 31828 del15/05/2002, Mazzei, Rv. 222378-01).In tale fattispecie, dunque, il reato societario non rileva come meroantecedente autonomo, ma quale elemento costitutivo della bancarotta; è dunquenecessario accertare che le false comunicazioni sociali abbiano cagionato, concorsoa cagionare o aggravare il dissesto.Tale verifica è stata compiuta dalla Corte territoriale, che ha individuato ilnesso causale non in una generica irregolarità contabile, ma nell’effettoconcretamente prodotto dalle false appostazioni di bilancio: esse hanno consentitodi rappresentare all’esterno una condizione patrimoniale diversa da quella reale,occultando perdite e deficit patrimoniali già rilevanti. In tal modo, la falsarappresentazione contabile ha impedito l’emersione tempestiva della perdita delcapitale e dello stato di crisi, ha consentito la prosecuzione dell’attivitàimprenditoriale in assenza dei necessari interventi di ricapitalizzazione,liquidazione o accesso a strumenti concorsuali, e ha determinato l’ulterioreesposizione della società verso creditori e terzi, secondo la ricostruzione operatadai giudici di merito. Il falso in bilancio è stato, dunque, logicamente apprezzatonon come mera violazione formale delle regole di redazione del bilancio, ma comecondotta causalmente incidente sull’aggravamento del dissesto, perché idonea asostenere artificialmente la continuità aziendale di un complesso societario giàprivo di effettiva solidità patrimoniale.2.3. È infondata anche la censura relativa alla bancarotta documentale.Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe erroneamente equiparato la nonagevole ricostruzione del patrimonio all’impossibilità richiesta dall’art. 216, commaprimo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942. La doglianza muove, tuttavia, da una letturariduttiva della motivazione impugnata.I giudici di merito hanno ritenuto che la contabilità fosse stata falsificatainattendibile la rappresentazione del patrimonio e del movimento degli affari.L’eventuale ricostruzione ex post compiuta dal curatore, mediante analisi critica erettifiche delle scritture, non esclude la configurabilità della bancarotta fraudolentadocumentale, poiché l’impossibilità o la grave difficoltà di ricostruzione vaapprezzata con riferimento alla funzione ordinaria delle scritture contabili e allaloro capacità di consentire una ricostruzione diretta, attendibile e non fuorviantedella situazione dell’impresa. Invero, sussiste il reato di bancarotta fraudolentadocumentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde,poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprovache la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se nonimpossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o delmovimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346-01,proprio in fattispecie relativa alla iscrizione di dati - fraudolenta esposizione diliquidità in conto cassa - volti a mascherare una situazione di dissesto; così pureSez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588-01).Nel caso in esame, la Corte ha logicamente e con motivazione congrua esclusoche ci si trovasse di fronte a mere irregolarità formali o a errori contabili,valorizzando la pluralità, l’entità e la convergenza delle appostazioni mendaci,nonché il loro effetto complessivo sulla rappresentazione del patrimonio sociale,ritenendo, dunque, irrilevante la circostanza che sia stato possibile ricostruire aposteriori la corretta contabilità.2.4. Il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.presuppone che, prima del giudizio, il danno derivante dal reato sia statointegralmente ed effettivamente riparato mediante le restituzioni, ove possibili, eil risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e nonpatrimoniali, con una condotta riferibile all’imputato. Il risarcimento deve esserevolontario ed effettivo, nel senso che quanto corrisposto deve entrare nellaconcreta e incondizionata disponibilità del danneggiato (Sez. 6, n. 6405 del12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831-01; Sez. 5, n. 21517 del08/02/2018, Rv. 273021-01).L’integralità e la congruità della riparazione costituiscono oggetto di unaccertamento riservato al giudice di merito. Questi può, con adeguatamotivazione, disattendere anche un atto negoziale ritenuto satisfattivo dallapersona offesa, senza essere tenuto a quantificare analiticamente tutte le voci didanno quando lo stesso accordo transattivo indichi soltanto una sommacomplessiva e non precisi quali pregiudizi essa sia destinata a ristorare (Sez. 3, n.33795 del 21/04/2021, Rv. 281881-01).La Corte territoriale ha negato l’attenuante con motivazione sintetica, ma nonapparente, avendo ritenuto non dimostrata l’integrale satisfattività del ristorodedotto dalla difesa rispetto al complessivo pregiudizio derivante dalle condotte dibancarotta. Tale giudizio è stato correlato all’ingente danno cagionato dallecondotte di cui al capo A), con valutazione non manifestamente illogica, tanto piùche nei reati fallimentari il danno non coincide necessariamente con la posizionedella sola curatela né con l’assetto transattivo eventualmente raggiunto: che,peraltro, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ., presuppone «reciproche concessioni» e,dunque, non un riconoscimento tout court delle ragioni di una delle parti. Ne derivache l’accordo transattivo con la curatela non imponeva automaticamente ilriconoscimento dell’attenuante, in difetto della dimostrazione della sua pienaintegralità rispetto al danno complessivamente prodotto alla massa dei creditori.Quanto al giudizio di comparazione e alla misura della pena, la motivazione èsufficiente. La Corte ha valorizzato la gravità delle condotte, la loro reiterazione,l’entità del nocumento, il ruolo professionale dell’imputato e la sua incidenza nellacostruzione della falsa rappresentazione contabile. Si tratta di parametri coerenticon gli artt. 132 e 133 cod. pen. e non manifestamente illogici. La mancataprevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante di cui all’art. 219,comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 non richiede una motivazione analiticasu ogni elemento favorevole dedotto, essendo sufficiente che il giudice dia contodegli elementi ritenuti prevalenti nel giudizio complessivo.Come noto, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul bilanciamento tra attenuantied aggravanti (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez.2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv.236992-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore allamedia edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti incontinuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendosufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente adeguata al casola pena irrogata.2.5. Il terzo motivo, infine, è infondato.La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo è, in radice, incompatibile con la pena inflitta, pari ad anni tre e mesisei di reclusione, essendo il lavoro di pubblica utilità sostitutivo applicabile, ai sensidell’art. 20-bis cod. pen. e della legge n. 689 del 1981, alle pene detentive nonsuperiori a tre anni.Quanto alla detenzione domiciliare sostitutiva, astrattamente applicabile entroil limite di pena previsto dalla legge, la Corte territoriale ha escluso la sussistenzadei presupposti per la sostituzione, valorizzando la non occasionalità dei fatti, lapluralità delle condotte, la personalità dell’imputato e la prognosi negativa circa ilrispetto delle prescrizioni. In particolare, ha rimarcato che, nonostante le plurimecondanne per reati di bancarotta e anche per altri reati (quali il falso ideologico) ei benefici già goduti, il ricorrente mostrava una peculiare inclinazione a trasgredirele regole del vivere civile, sicché le sanzioni sostitutive sarebbero state inidonee aprevenire la commissione di altri reati.Tale valutazione si colloca nell’ambito del potere discrezionale attribuito algiudice dagli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981, laddove – come nella specie –sorretta da congrua motivazione. La decisione è conforme, peraltro, ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità. Anche dopo le modifiche introdottedal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi resta rimessaad una valutazione discrezionale del giudice, da compiersi alla luce dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen., e dunque considerando la gravità del fatto, le modalitàdella condotta, la personalità del condannato, la sua condotta antecedente esuccessiva al reato e i precedenti penali e giudiziari. Il riferimento, contenutonell’art. 58 legge n. 689 del 1981, ai «fondati motivi» per ritenere che leprescrizioni non saranno adempiute non elimina tale giudizio prognostico, maimpone che esso sia concreto e individualizzato, in funzione della finalitàrieducativa e della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.Ne consegue che i precedenti penali e gli altri dati relativi alla personalità delcondannato non operano come automatica causa ostativa alla sostituzione –essendo le preclusioni assolute quelle tipizzate dall’art. 59 legge n. 689 del 1981–, ma possono essere valorizzati, insieme alla natura e alle modalità dei fatti percui è intervenuta condanna, ai fini della prognosi sul rispetto delle prescrizioni esull’idoneità della pena sostitutiva a perseguire le finalità preventive e rieducative.In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza, secondo cui la penasostitutiva deve essere scelta quando risulti più idonea al reinserimento delcondannato e alla prevenzione della recidiva, ma il relativo diniego è legittimo oveil giudice dia conto, con motivazione non manifestamente illogica, delle ragioni percui tali finalità non possano essere adeguatamente perseguite mediante lasostituzione (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 12/01/2026, Rv. 289169-01;Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449-01; Sez. 5, n. 39162 del04/10/2024, Rv. 287062-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fondato il diniego su unautomatismo ostativo, né sulla sola esistenza di precedenti, ma ha formulato unavalutazione complessiva e individualizzata, correlando il giudizio negativo allagravità e alla non occasionalità delle condotte, alla pluralità delle violazioni, allapersonalità dell’imputato e alla prognosi di inaffidabilità rispetto all’osservanzadelle prescrizioni. Tale apprezzamento, in quanto fondato sui parametri dell’art.133 cod. pen. e coerente con la funzione propria delle pene sostitutive, non èmanifestamente illogico e non è sostituibile, in sede di legittimità, con una diversavalutazione di merito.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.3.1. Il primo motivo è infondato.Non sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza.[OSCURATO:SOCIETA] il consolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite,per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementiessenziali della fattispecie concreta, tale da determinare incertezza sull’oggettodell’imputazione e un reale, e non meramente teorico, pregiudizio per i diritti delladifesa. Non è, dunque, sufficiente il mero confronto letterale tra contestazione esentenza, dovendosi verificare se l’imputato, attraverso l’iter del processo, siastato posto nella concreta condizione di difendersi rispetto al nucleo essenzialedell’addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; Sez. U,n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619-01; Sez. 3, n. 24932 del10/02/2023, Gargano, Rv. 284846-04).La violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è ravvisabile solo quando ilfatto ritenuto in sentenza si ponga, rispetto a quello contestato, in rapporto dieterogeneità o incompatibilità sostanziale; essa va invece esclusa quando glielementi valorizzati dal giudice siano desumibili dalle risultanze probatorie portatea conoscenza dell’imputato e abbiano formato oggetto di sostanziale contestazionenel contraddittorio processuale (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv.284713-02).In altri termini, il principio di correlazione non impone una corrispondenzameramente descrittiva tra imputazione e motivazione, ma tutela l’effettivapossibilità dell’imputato di conoscere l’accusa e di difendersi sul fatto storicooggetto del giudizio.Nel caso in esame, il nucleo del capo N) è rimasto invariato: la distrazionedella somma di euro 9.202.801,33 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA].p.a., mediante finanziamenti ingiustificati e privi di corrispettivo. La sentenzaimpugnata non ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per una diversa distrazione daTradecom s.p.a., né ha sostituito al fatto contestato un distinto episodio dibancarotta, ma ha richiamato la provenienza originaria delle somme da Tradecoms.p.a. quale dato di contesto, funzionale a ricostruire la genesi dell’operazione, ilmovente, l’interesse dell’imputato e la destinazione finale delle risorse.Tale ricostruzione non determina alcuna trasformazione radicale dell’addebito.L’antecedente rapporto [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA] non è stato assunto comeautonomo fatto di reato oggetto di affermazione di responsabilità nel presenteprocesso, ma come segmento esplicativo del percorso economico-finanziarioculminato nella fuoriuscita delle somme dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cioè nel fatto distrattivo descritto nel capo diimputazione. Il fatto storico essenziale – la distrazione delle risorse di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:PERSONA] – è rimasto, pertanto, identico nella contestazionee nella decisione.Deve inoltre escludersi qualsiasi concreta lesione del diritto di difesa. Lo stessoricorso dà atto che la difesa ha ampiamente interloquito sul tema della provenienzadelle somme, producendo consulenza tecnica e sostenendo la liceità del rapportoTradecom-[OSCURATO:PERSONA], nonché la successiva ed esclusiva responsabilità diManiezzi nel trasferimento delle somme a [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che quelprofilo, lungi dall’essere rimasto estraneo al contraddittorio, ha formato oggetto dispecifica dialettica processuale ed era pienamente conosciuto dall’imputato.Né il ricorrente indica quale concreta difesa sarebbe stata preclusadall’utilizzazione di tale dato di contesto, limitandosi a prospettare il rischio che lasentenza possa interferire con altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale diRoma. Tale deduzione non è idonea a integrare la nullità denunciata, perché ilprincipio di correlazione tutela la difesa rispetto al fatto per cui si procede nelprocesso definito con la sentenza impugnata, e non impedisce al giudice divalorizzare, nei limiti del contraddittorio, elementi fattuali antecedenti o collegati,utili a comprendere la causale e il significato dell’operazione contestata.Non ricorre, dunque, quella eterogeneità sostanziale tra accusa e decisioneche sola giustifica le conseguenze di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: ilPellegrino non è stato posto, a sorpresa, di fronte ad un fatto nuovo, ma è statogiudicato per la medesima distrazione descritta nel capo N), rispetto alla quale ilriferimento alla provenienza delle somme da [OSCURATO:SOCIETA] ha assunto funzionemeramente ricostruttiva e probatoria.Il motivo va, pertanto, rigettato.3.2. Il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.La qualifica di amministratore di fatto non è stata desunta dalla sola qualità disocio. La Corte territoriale ha valorizzato un complesso di elementi convergenti:la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], tramite fiduciaria, al 50% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA].; il controllo, da parte di quest’ultima, del 90% di [OSCURATO:PERSONA].p.a., destinataria della somma distratta; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo di co-gestione svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in seno aGeneral [OSCURATO:PERSONA]; il carattere meramente formale dei poteri attribuiti a [OSCURATO:PERSONA];le conversazioni captate, ritenute indicative del rapporto paritario tra [OSCURATO:PERSONA] ePellegrino nella gestione delle iniziative relative alla società fallita. La Corte hainoltre considerato, quale ulteriore dato di contesto, l’interesse economico delricorrente nell’operazione, desunto dalla partecipazione, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA], nella società beneficiaria delle somme e dal versamento di euro 75.000,00che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avergli eseguito nell’ambito dei rapporti economicicollegati alla cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento non è statoassunto come prova autonoma dell’amministrazione di fatto, ma come dato idoneoa smentire la prospettata estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla destinazione delle risorse.Tale motivazione è conforme al principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2639cod. civ., amministratore di fatto è colui che eserciti in modo continuativo esignificativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, senza che sianecessario l’esercizio di tutti i poteri dell’organo formale né l’esistenza di attigestori documentalmente formalizzati. La giurisprudenza di legittimità riconosce,infatti, che la qualifica può desumersi dall’esercizio significativo, non episodico odoccasionale, di un’apprezzabile attività gestoria tipica, anche se non estesa a tuttii poteri propri dell’amministratore formale, specie quando l’attività incida su profilieconomicamente rilevanti dell’impresa (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep.2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv.277984-01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01; Sez. 5, n.35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 5, n. 8479 del28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01). Rilevano, quali indicisintomatici, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, l’interventonelle strategie d’impresa, la gestione dei rapporti con dipendenti, collaboratori,clienti o terzi e la partecipazione alle fasi nevralgiche dell’attività economica; ilrelativo accertamento costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede dilegittimità se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.Non è, dunque, decisivo che non risultino atti formali di gestione sottoscrittidal [OSCURATO:PERSONA], poiché l’amministrazione di fatto si manifesta ordinariamentedocumentazione societaria ufficiale. Né può ritenersi che la Corte abbia confuso laqualità di socio con quella di amministratore di fatto: la partecipazione societariaè stata valorizzata non come dato autosufficiente, ma quale elemento di contesto,unitamente al ruolo operativo attribuito al ricorrente nella gestione dei clienti, dellefatturazioni, dei rapporti tra le società coinvolte e delle direttive impartiteall’amministratore formale [OSCURATO:PERSONA].La conclusione è coerente anche con il principio secondo cui, in casi peculiari,la qualifica di amministratore di fatto può emergere dal compimento di una singolaoperazione distrattiva di particolare rilievo per la vita della società, quando essasia attuativa di un disegno fraudolento o riveli la partecipazione all’ideazione delmeccanismo illecito (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867-01; Sez. 5, n.31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv.273821-01). Nella specie, l’operazione riguardava il trasferimento di oltre novemilioni di euro da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed era, per entitàe incidenza sul patrimonio della fallita, espressiva di una scelta gestoria nevralgica,alla quale i giudici di merito hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesseconsapevolmente partecipato.Né ricorre l’ipotesi, pure riconosciuta dalla giurisprudenza, del soggetto che sioccupi solo di un settore circoscritto o di un compito limitato, con responsabilitàconfinata a tale ambito (Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, Cuzzani, Rv.233651-01), ovvero del mero incaricato di funzioni apicali formalmente delegatein contesti societari complessi, non sufficienti, da sole, a integrarel’amministrazione di fatto (Sez. 3, n. 41891 del 17/09/2024, Gentile, Rv. 287125-01).La sentenza impugnata, infatti, non ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolomeramente tecnico, settoriale o occasionale, ma ha ritenuto che egli operassestabilmente in un settore strategico per la società, quello dell’energia, tenesse irapporti tra le diverse compagini coinvolte, si occupasse di fatturazione e rapporticon la clientela, soprattutto condividesse con [OSCURATO:PERSONA] le scelte gestorie e avallasseo disponesse trasferimenti patrimoniali rilevanti, anche distrattivi, dando direttiveal formale amministratore, [OSCURATO:PERSONA].Neppure assume rilievo decisivo la e-mail del 7 gennaio 2014 e la dedottapresa di distanza del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha spiegato chetale comunicazione, alla luce delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto dellesuccessive captazioni, riguardava soltanto alcuni pagamenti effettuati a cavallo trala fine del 2013 e l’inizio del 2014 e rappresentava un “maldestro” tentativo diprecostruirsi una strategia difensiva. Tanto non escludeva il coinvolgimento delricorrente nelle precedenti e successive operazioni di trasferimento di risorse, dallostesso effettuate esclusivamente nel suo interesse, attraverso lo spostamento diingenti risorse da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., percontinuare la medesima attività economica con un’altra compagine. Del pari, purele dimissioni da [OSCURATO:SOCIETA]. non sono state ritenute decisive, perché dalleconversazioni captate traspariva che, anche nel gennaio 2015, l’imputato fossepienamente coinvolto nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condividesse conManiezzi tutti i passaggi da adottare e le strategie da assumere.Né è fondata la censura relativa alla valutazione delle chiamate in correità. LaCorte territoriale ha dato conto della convergenza delle dichiarazioni rese daManiezzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando perché esse fossero autonome,specifiche e reciprocamente riscontrate. La sentenza di primo grado, richiamata eintegrata da quella d’appello, aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferitocome l’operazione fosse stata fatta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che la decisione era stata presa da entrambi e che i bonifici, purmaterialmente eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], erano frutto di decisione condivisa conPellegrino.La deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito de relato sul trasferimentomateriale delle somme non incide sulla tenuta della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha distinto tale profilo dal dato, ritenuto direttamente appreso daCostale, della co-gestione della società e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in sinergia conManiezzi. La divergenza sull’autore materiale dei bonifici è stata pertantologicamente considerata non decisiva, poiché il concorso nella bancarottadistrattiva non richiede il compimento personale dell’atto dispositivo, ma la provadi un contributo causale, morale o materiale, consapevole e volontario, alladeliberazione o alla realizzazione dell’operazione. Tale contributo è statoindividuato, nel caso concreto, sulla base del complesso degli elementi dichiarativi,documentali e societari sopra richiamati, senza alcuna automatica imputazione delfatto derivante dalla sola qualifica gestoria.La motivazione è conforme ai principi di Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255141-255145: le dichiarazioni accusatoriepossono riscontrarsi reciprocamente quando siano autonome, convergenti especifiche, e il riscontro non deve necessariamente avere, da solo, piena capacitàdimostrativa della responsabilità, essendo sufficiente che confermi, in modoindividualizzante, il coinvolgimento dell’imputato nel fatto.Nel caso di specie, ai riscontri dichiarativi si aggiungono i dati documentalirelativi ai flussi di denaro, alla partecipazione societaria e al concreto interesseeconomico del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla società beneficiaria delle somme. Lacircostanza che il nome del ricorrente sia emerso in una fase avanzata delprocedimento non costituisce, di per sé, elemento di inattendibilità della chiamata,dovendo la valutazione essere condotta sul contenuto, sulla coerenza e suiriscontri della dichiarazione.Il giudizio espresso dai giudici di merito sulla qualifica di amministratore difatto e sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla distrazione è, dunque, sorretto damotivazione non manifestamente illogica e si sottrae a una nuova valutazione insede di legittimità.3.3. Il quarto motivo è infondato.La conferma delle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione è sorretta da motivazione sufficiente. Una volta accertata laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la distrazione della somma di euro 9.202.801,33,la Corte territoriale ha logicamente ritenuto sussistenti il danno patrimoniale subitodalla società fallita e il nesso causale con la condotta distrattiva.Nei reati di bancarotta distrattiva, la fuoriuscita ingiustificata di risorse dalpatrimonio sociale integra, di regola, un pregiudizio diretto per la società e per lamassa dei creditori, sicché la condanna generica al risarcimento del danno nonrichiede una compiuta liquidazione quantitativa, demandata al giudice civile, masoltanto l’accertamento della potenziale dannosità della condotta e del nessocausale. La censura difensiva, nella parte in cui contesta l’assenza di una specificacondotta materiale del [OSCURATO:PERSONA], ripropone il tema della responsabilitàconcorsuale, già scrutinato e disatteso.È invece inammissibile la censura relativa alla misura della provvisionale,trattandosi di statuizione per sua natura provvisoria, non suscettibile di passare ingiudicato e destinata a essere assorbita dalla definitiva liquidazione del danno insede civile; essa non è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 2,n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02).4. La memoria depositata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] introduce, per la primavolta, la questione relativa alla illegittimità della statuizione di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d’appellodi Genova del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 22 novembre 2019.La questione è inammissibile in questa sede.La censura non è stata dedotta con il ricorso per cassazione ed è stataformulata soltanto con memoria depositata il 28 maggio 2026, oltre il termine diquindici giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.Essa, inoltre, investe un capo autonomo della decisione e non costituisce sviluppodi alcuno dei motivi originariamente proposti. [OSCURATO:SOCIETA] il consolidato orientamentodi legittimità, i motivi nuovi devono riguardare i capi o i punti della decisione giàdevoluti con l’impugnazione originaria e possono soltanto sviluppare o meglioillustrare le ragioni già dedotte, senza introdurre censure autonome su puntirimasti estranei al gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482-01; Sez. 3, n. 2873del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036-01).La doglianza sulla revoca della sospensione condizionale non integra néchiarisce uno dei motivi del ricorso, ma investe un autonomo capo della decisione,concernente un beneficio concesso in altro procedimento. Non può quindi esserescrutinata quale motivo nuovo né quale memoria meramente illustrativa.La questione non è neppure rilevabile d’ufficio in questa sede. La statuizionecensurata non determina una pena illegale in senso stretto, ma attiene aipresupposti della revoca di un beneficio e resta soggetta al principio devolutivodell’impugnazione. Come chiarito, invero, dalle sezioni unite di questa Corte, lequestioni inerenti an e quomodo della sospensione condizionale ineriscono laconcreta esecuzione della sanzione, una volta che la stessa sia stata giàdeterminata, e non incidono, dunque, sulla sua concreta individuazione e, dunque,sulla possibile misura in termini difformi a quelli indicati per genere, specie equantità (così Sez. U, Sentenza n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01 e Sez. 5, n. 40505 del 19/09/2024, Rv. 287226-01 sull’estraneità dellequestioni sulla sospensione condizionale al concetto di pena illegale, nonché Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01 e Sez. U, n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01, su siffatto concetto).La relativa richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile.5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civiledepositata, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilefallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31407/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris