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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 22582/2026

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orrente-controe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 275/2025depositata il 22/09/2025, notificata il 24/09/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto in data 17 marzo 2021domanda tardiva ex art. 101 l.fall. per l’ammissione del proprio credito inprededuzione di € 1.415.674,09 derivante dall’occupazione sine titulo diNumero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/2026un complesso immobiliare, acquistato dalla società all’epoca in bonis daldel decreto di trasferimento) al 9 novembre 2009 quanto all’estensione di8.256,75 mq e, sino al 29 dicembre 2011, quanto all’estensione di2.196,44 mq.

L’azione ha fatto seguito a una originaria azione propostadalla società in bonis in sede ordinaria (nel cui giudizio è stata espletataCTU), dichiarata improcedibile, nonché a una originaria domanda diammissione allo stato passivo, dichiarata inammissibile per intervenutadichiarazione di fallimento del creditore.2.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Isernia consentenza del 2 maggio 2022, che ha ammesso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.allo stato passivo del Fallimento GTR Group S.p.A. per l’importo di €250.000,00 in via equitativa.3.

La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza qui impugnata,ha parzialmente accolto l’appello principale del Fallimento GTR GroupS.p.A. e l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proposto concomparsa di costituzione del 25 novembre 2022, rideterminando il credito– prededucibile – in € 298.059,82.

Il giudice di appello ha fattoapplicazione del principio di Cass., Sez.

U., n. 33645/2022, ritenendo cheil danno da occupazione sine titulo non è in re ipsa ma va provato siaquanto al danno emergente, sia quanto al lucro cessante; il giudice diappello ha ritenuto provato il danno emergente, stante l’occupazione diparti dell’immobile.4.

La sentenza impugnata ha, tuttavia, postdatato il periodo dioccupazione sine titulo alla data del 16 ottobre 2007, giorno della primarichiesta di sgombero dei locali, ritenendo che la precedente inerziadell’aggiudicatario Como S.r.l. andasse intesa come mancanza di provadella concreta possibilità di utilizzo degli immobili, nonché come tolleranzae, quindi, tacita manifestazione del disinteresse alla piena disponibilitàdell’immobile.n. 24899/2025 R.G.Numero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/20265.

Nel quantum, è stato accolto l’appello incidentale, ritenendo chel’indennità di occupazione delle superfici a magazzino vanno liquidatesecondo i valori locatizi minimi OMI, mentre per le altre superfici devonoapplicarsi i valori OMI medi.

Ha, sul punto, confermato la stima operatadal CTU nominato nell’originario giudizio ordinario (già dichiaratoimprocedibile), quantificando il credito in € 200.398,34 e, trattandosi dicredito di valore riferito alla data del luglio 2017, aggiungendorivalutazione monetaria e interessi.6.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento GTR Group S.p.A.,affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento ComoS.r.l.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce «violazione o falsa applicazione degliart. 115 c.p.c. e/o 116 c.p.c. e/o dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e/o n.4, c.p.c. e/o mancato esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per aver il giudice d’appello erroneamente riconosciuto alpretesa da parte dell’odierno ricorrente».2.

Con il secondo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedell’art. 1362 e ss. c.c. e/o dell’art. 1285 c.c. e/o dell'art. 1286 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n.4, c.p.c., per aver la corteterritoriale errato nell'affermare l’obbligo del curatore fallimentare dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] di trasferire altrove i beni siti in Monteroduni (IS) inconseguenza di due decreti di sequestro penale del tribunale di Isernia eper aver i giudici di appello liquidato l'indennità da occupazione illegittimanonostante la vigenza del vincolo di indisponibilità a carico del curatoreGtr [OSCURATO:PERSONA] nascente da tali sequestri».3.

Con il terzo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n.4 e/o n.5,c.p.c., per aver la corte territoriale, nell’accogliere l’appello incidentale deln. 24899/2025 R.G.Numero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/2026della determinazione della indennità di occupazione per parte delcomplesso immobiliare occupato, dovessero applicarsi i valori locativi medie non minimi».4.

Con il quarto motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedell’art. 91 e/o 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n.4c.p.c. per aver la sentenza d’appello condannato il [OSCURATO:PERSONA] GroupSpa al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese ecompetenze di lite del doppio grado di merito nonostante ricorressero ipresupposti per rigettare la richiesta risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] srl».5.

I primi tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente,sono inammissibili perché concretizzano censure di merito, non essendoconferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dellavicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale delle argomentazioni (ex multis: Cass., n.2449/2026; Cass., n. 23055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n.4601/2017; Cass., n. 16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n.27197/2011; Cass., n. 7846/2006).

Nella specie, la sentenza impugnataha motivatamente argomentato il proprio convincimento in ordine allaillegittimità dell’occupazione, alla prova del danno emergente e alladecorrenza dello stesso, ancorando la determinazione a elementi indiziariquali i valori OMI, nonché in base alla CTU espletata nel giudizio ordinario.Ha dunque giudicato secondo prudente apprezzamento delle prove.6.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non ha ad oggetto unaspecifica statuizione della sentenza impugnata.7.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, chen. 24899/2025 R.G.Numero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/2026liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto chesussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensidell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 24899/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-controe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 275/2025depositata il 22/09/2025, notificata il 24/09/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto in data 17 marzo 2021domanda tardiva ex art. 101 l.fall. per l’ammissione del proprio credito inprededuzione di € 1.415.674,09 derivante dall’occupazione sine titulo diNumero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/2026un complesso immobiliare, acquistato dalla società all’epoca in bonis daldel decreto di trasferimento) al 9 novembre 2009 quanto all’estensione di8.256,75 mq e, sino al 29 dicembre 2011, quanto all’estensione di2.196,44 mq. L’azione ha fatto seguito a una originaria azione propostadalla società in bonis in sede ordinaria (nel cui giudizio è stata espletataCTU), dichiarata improcedibile, nonché a una originaria domanda diammissione allo stato passivo, dichiarata inammissibile per intervenutadichiarazione di fallimento del creditore.2. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Isernia consentenza del 2 maggio 2022, che ha ammesso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.allo stato passivo del Fallimento GTR Group S.p.A. per l’importo di €250.000,00 in via equitativa.3. La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza qui impugnata,ha parzialmente accolto l’appello principale del Fallimento GTR GroupS.p.A. e l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proposto concomparsa di costituzione del 25 novembre 2022, rideterminando il credito– prededucibile – in € 298.059,82. Il giudice di appello ha fattoapplicazione del principio di Cass., Sez. U., n. 33645/2022, ritenendo cheil danno da occupazione sine titulo non è in re ipsa ma va provato siaquanto al danno emergente, sia quanto al lucro cessante; il giudice diappello ha ritenuto provato il danno emergente, stante l’occupazione diparti dell’immobile.4. La sentenza impugnata ha, tuttavia, postdatato il periodo dioccupazione sine titulo alla data del 16 ottobre 2007, giorno della primarichiesta di sgombero dei locali, ritenendo che la precedente inerziadell’aggiudicatario Como S.r.l. andasse intesa come mancanza di provadella concreta possibilità di utilizzo degli immobili, nonché come tolleranzae, quindi, tacita manifestazione del disinteresse alla piena disponibilitàdell’immobile.n. 24899/2025 R.G.Numero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/20265. Nel quantum, è stato accolto l’appello incidentale, ritenendo chel’indennità di occupazione delle superfici a magazzino vanno liquidatesecondo i valori locatizi minimi OMI, mentre per le altre superfici devonoapplicarsi i valori OMI medi. Ha, sul punto, confermato la stima operatadal CTU nominato nell’originario giudizio ordinario (già dichiaratoimprocedibile), quantificando il credito in € 200.398,34 e, trattandosi dicredito di valore riferito alla data del luglio 2017, aggiungendorivalutazione monetaria e interessi.6. Propone ricorso per cassazione il Fallimento GTR Group S.p.A.,affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento ComoS.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce «violazione o falsa applicazione degliart. 115 c.p.c. e/o 116 c.p.c. e/o dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e/o n.4, c.p.c. e/o mancato esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per aver il giudice d’appello erroneamente riconosciuto alpretesa da parte dell’odierno ricorrente».2. Con il secondo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedell’art. 1362 e ss. c.c. e/o dell’art. 1285 c.c. e/o dell'art. 1286 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n.4, c.p.c., per aver la corteterritoriale errato nell'affermare l’obbligo del curatore fallimentare dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] di trasferire altrove i beni siti in Monteroduni (IS) inconseguenza di due decreti di sequestro penale del tribunale di Isernia eper aver i giudici di appello liquidato l'indennità da occupazione illegittimanonostante la vigenza del vincolo di indisponibilità a carico del curatoreGtr [OSCURATO:PERSONA] nascente da tali sequestri».3. Con il terzo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n.4 e/o n.5,c.p.c., per aver la corte territoriale, nell’accogliere l’appello incidentale deln. 24899/2025 R.G.Numero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/2026della determinazione della indennità di occupazione per parte delcomplesso immobiliare occupato, dovessero applicarsi i valori locativi medie non minimi».4. Con il quarto motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedell’art. 91 e/o 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n.4c.p.c. per aver la sentenza d’appello condannato il [OSCURATO:PERSONA] GroupSpa al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese ecompetenze di lite del doppio grado di merito nonostante ricorressero ipresupposti per rigettare la richiesta risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] srl».5. I primi tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente,sono inammissibili perché concretizzano censure di merito, non essendoconferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dellavicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale delle argomentazioni (ex multis: Cass., n.2449/2026; Cass., n. 23055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n.4601/2017; Cass., n. 16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n.27197/2011; Cass., n. 7846/2006). Nella specie, la sentenza impugnataha motivatamente argomentato il proprio convincimento in ordine allaillegittimità dell’occupazione, alla prova del danno emergente e alladecorrenza dello stesso, ancorando la determinazione a elementi indiziariquali i valori OMI, nonché in base alla CTU espletata nel giudizio ordinario.Ha dunque giudicato secondo prudente apprezzamento delle prove.6. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non ha ad oggetto unaspecifica statuizione della sentenza impugnata.7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, chen. 24899/2025 R.G.Numero registro generale 24899/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 22582/2026Data pubblicazione 01/07/2026liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto chesussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensidell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 24899/2025 R.G.
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