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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16605/2026

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i Milano eRocco Agostino del foro di Roma, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)-intimata-avverso la sentenza n. 5009/42/2015 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata in data 19.11.2015, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.T9R01C200211/2013, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Lodi,Numero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/2026deducendo di esserne venuto a conoscenza a seguito della notificadella comunicazione di presa in carico notificata da [OSCURATO:PERSONA].p.a., non avendone mai ricevuta notifica e chiedendonel’annullamento sia per inesistenza o nullità della notifica, sia perviolazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lodi, ritenendovalidamente notificato l’avviso di accertamento, consegnato afamiliare dichiaratosi convivente, come da avviso di ricevimentoprodotto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, adita dalcontribuente, rigettava l’appello, con condanna al pagamento dellespese processuali osservando, quanto alla notifica dell’avviso diaccertamento, che l’appellante aveva smentito le dichiarazioni reseall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti al primo giudice, secondo cui laconsegnataria era presente nella propria abitazione e neppure avevasmentito l’affermazione del rappresentante dell’Ufficio, rese inudienza, secondo cui la predetta era moglie di un congiuntodell’appellante, insistendo in sterili contestazioni circa la validità delprocedimento di notifica a mezzo posta di cui all’art. 7 della legge n.890/1982; rigettava inoltre il motivo di gravame con il quale era statareiterata la doglianza di nullità dell’atto impositivo per omessainapplicabile l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, inquanto norma che si riferiva ai casi di accessi, verifiche e ispezioniche si concludono con un processo verbale di constatazione.4.

Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege ad [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasta intimata.Numero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/20267.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].8.

La controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo – rubricato «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 24, comma 2, e 111, comma 2, dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» ilricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano deciso la causa,basandosi sulla dichiarazione del rappresentante dell’amministrazionefinanziaria resa in udienza ed in alcun modo documentata, in meritoad un presunto vincolo familiare con il soggetto che aveva ricevuto lanotifica dell’avviso di accertamento successivo al tempo della notifica.Era stato infatti disconosciuto il rapporto di affinità con laconsegnataria e chiarito, nella memoria depositata in primo grado indata 14.11.2014, che quest’ultima era una semplice conoscente delfratello [OSCURATO:PERSONA], che si trovava momentaneamente edoccasionalmente nella propria abitazione e che, essendo di nazionalitàrumena e pertanto poco edotta sugli effetti legali del propriocomportamento, aveva smarrito l’atto e si era dimenticata diavvisarlo, cosicchè esso ne era venuto a conoscenza solo dopo lanotifica dell’avviso di presa in carico da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.

Con il secondo motivo denuncia la «violazione e falsa applicazionedegli articoli 139, comma 2, c.p.c. e dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.», per avere laC.T.R. ritenuto valida la notifica dell’atto impositivo nonostante l’attofosse stato consegnato a persona non convivente, nè legata davincolo di parentela con il destinatario.3.

Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.», addebita aiNumero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/2026giudici di appello di aver omesso di valutare che il legame diparentela era stato disconosciuto da esso ricorrente, rendendo sulpunto una motivazione del tutto generica.4.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sonoinammissibili per le seguenti ragioni.4.1.

La parte controricorrente ha riportato testualmente il contenutodel ricorso di primo grado (che corrisponde a quanto si evince dalricorso di primo grado prodotto dal ricorrente, all. 3, nonchè a quantoriportato nella sentenza impugnata), a mezzo del quale chiedeva“accertare e dichiarare la nullità, per il tramite dell'impugnazionedell'atto consequenziale (Comunicazione documento numero135772013000 01038000), dell'avviso di accertamento n.T9R01C200211/2013, dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, quale attopresupposto, per omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica;accertare e dichiarare la nullità, per il tramite dell'impugnazionedell'atto consequenziale (Comunicazione documento numero13577201300001038000), dell'avviso di accertamento n.T9R01C200211/2013, dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, quale attopresupposto, per palese violazione dell'articolo 12 legge numero 212del 2000, comma 7 e dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,numero 4”.4.2.

Nella sentenza impugnata, a pagina 4, si legge: “Da ultimo,nessuna violazione dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente èrinvenibile nel comportamento dell'ufficio che ha proceduto allaemissione dell'avviso di accertamento in data 28 maggio 2013 dopoaver concluso l'istruttoria procedimentale in data 22 Aprile 2013 epresa in carico delle somme da riscuotere con comunicazionenotificata il 20/11/2013, dopo aver correttamente notificato l'atto,perché la norma invocata si riferisce ai casi di accessi, verifiche edispezioni che si concludono con il rilascio di un processo vale diNumero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/2026constatazione che, nella fattispecie, non era necessario per la inutilitàdi un contraddittorio preventivo, stante la macroscopicità dellerisultanze del controllo incrociato.”4.3.

Dunque la C.T.R. ha esaminato entrambi i motivi di gravame, siaquello relativo alla nullità o inesistenza della notifica dell’attoimpositivo, che rendeva tardiva l’impugnazione dell’atto, per comeritenuto dal giudice di primo grado, sia la doglianza di illegittimitàdell’avviso di accertamento per omessa attivazione del contraddittorioendoprocedimentale, che presuppone, implicitamente, la ritenutatempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo, sul presuppostoche l’appellante, per come dallo stesso affermato, ne era venuto aconoscenza solo a seguito della notifica della comunicazione di presain carico da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4.4.

Soccorre, in proposito, il consolidato orientamento di questaCorte, che va qui ulteriormente ribadito, secondo cui, ove la sentenzasia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascunadelle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, lequali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbero produrre l'annullamento dellasentenza (Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n.7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n.9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n.22753).5.

Avendo il ricorrente impugnato soltanto la prima ragioneargomentativa, relativa alla validità della notifica dell’avviso diaccertamento, e non anche la seconda, alternativa e giuridicamentesufficiente, da sola, a giustificare il rigetto dell’appello, i motiviproposti sono inammissibili per difetto di interesse.Numero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/20266.

Spese secondo soccombenza.7.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile,condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Milano eRocco Agostino del foro di Roma, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)-intimata-avverso la sentenza n. 5009/42/2015 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata in data 19.11.2015, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.T9R01C200211/2013, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Lodi,Numero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/2026deducendo di esserne venuto a conoscenza a seguito della notificadella comunicazione di presa in carico notificata da [OSCURATO:PERSONA].p.a., non avendone mai ricevuta notifica e chiedendonel’annullamento sia per inesistenza o nullità della notifica, sia perviolazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lodi, ritenendovalidamente notificato l’avviso di accertamento, consegnato afamiliare dichiaratosi convivente, come da avviso di ricevimentoprodotto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, adita dalcontribuente, rigettava l’appello, con condanna al pagamento dellespese processuali osservando, quanto alla notifica dell’avviso diaccertamento, che l’appellante aveva smentito le dichiarazioni reseall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti al primo giudice, secondo cui laconsegnataria era presente nella propria abitazione e neppure avevasmentito l’affermazione del rappresentante dell’Ufficio, rese inudienza, secondo cui la predetta era moglie di un congiuntodell’appellante, insistendo in sterili contestazioni circa la validità delprocedimento di notifica a mezzo posta di cui all’art. 7 della legge n.890/1982; rigettava inoltre il motivo di gravame con il quale era statareiterata la doglianza di nullità dell’atto impositivo per omessainapplicabile l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, inquanto norma che si riferiva ai casi di accessi, verifiche e ispezioniche si concludono con un processo verbale di constatazione.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege ad [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasta intimata.Numero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/20267. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].8. La controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo – rubricato «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 24, comma 2, e 111, comma 2, dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» ilricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano deciso la causa,basandosi sulla dichiarazione del rappresentante dell’amministrazionefinanziaria resa in udienza ed in alcun modo documentata, in meritoad un presunto vincolo familiare con il soggetto che aveva ricevuto lanotifica dell’avviso di accertamento successivo al tempo della notifica.Era stato infatti disconosciuto il rapporto di affinità con laconsegnataria e chiarito, nella memoria depositata in primo grado indata 14.11.2014, che quest’ultima era una semplice conoscente delfratello [OSCURATO:PERSONA], che si trovava momentaneamente edoccasionalmente nella propria abitazione e che, essendo di nazionalitàrumena e pertanto poco edotta sugli effetti legali del propriocomportamento, aveva smarrito l’atto e si era dimenticata diavvisarlo, cosicchè esso ne era venuto a conoscenza solo dopo lanotifica dell’avviso di presa in carico da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. Con il secondo motivo denuncia la «violazione e falsa applicazionedegli articoli 139, comma 2, c.p.c. e dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.», per avere laC.T.R. ritenuto valida la notifica dell’atto impositivo nonostante l’attofosse stato consegnato a persona non convivente, nè legata davincolo di parentela con il destinatario.3. Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.», addebita aiNumero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/2026giudici di appello di aver omesso di valutare che il legame diparentela era stato disconosciuto da esso ricorrente, rendendo sulpunto una motivazione del tutto generica.4. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sonoinammissibili per le seguenti ragioni.4.1. La parte controricorrente ha riportato testualmente il contenutodel ricorso di primo grado (che corrisponde a quanto si evince dalricorso di primo grado prodotto dal ricorrente, all. 3, nonchè a quantoriportato nella sentenza impugnata), a mezzo del quale chiedeva“accertare e dichiarare la nullità, per il tramite dell'impugnazionedell'atto consequenziale (Comunicazione documento numero135772013000 01038000), dell'avviso di accertamento n.T9R01C200211/2013, dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, quale attopresupposto, per omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica;accertare e dichiarare la nullità, per il tramite dell'impugnazionedell'atto consequenziale (Comunicazione documento numero13577201300001038000), dell'avviso di accertamento n.T9R01C200211/2013, dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, quale attopresupposto, per palese violazione dell'articolo 12 legge numero 212del 2000, comma 7 e dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,numero 4”.4.2. Nella sentenza impugnata, a pagina 4, si legge: “Da ultimo,nessuna violazione dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente èrinvenibile nel comportamento dell'ufficio che ha proceduto allaemissione dell'avviso di accertamento in data 28 maggio 2013 dopoaver concluso l'istruttoria procedimentale in data 22 Aprile 2013 epresa in carico delle somme da riscuotere con comunicazionenotificata il 20/11/2013, dopo aver correttamente notificato l'atto,perché la norma invocata si riferisce ai casi di accessi, verifiche edispezioni che si concludono con il rilascio di un processo vale diNumero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/2026constatazione che, nella fattispecie, non era necessario per la inutilitàdi un contraddittorio preventivo, stante la macroscopicità dellerisultanze del controllo incrociato.”4.3. Dunque la C.T.R. ha esaminato entrambi i motivi di gravame, siaquello relativo alla nullità o inesistenza della notifica dell’attoimpositivo, che rendeva tardiva l’impugnazione dell’atto, per comeritenuto dal giudice di primo grado, sia la doglianza di illegittimitàdell’avviso di accertamento per omessa attivazione del contraddittorioendoprocedimentale, che presuppone, implicitamente, la ritenutatempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo, sul presuppostoche l’appellante, per come dallo stesso affermato, ne era venuto aconoscenza solo a seguito della notifica della comunicazione di presain carico da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4.4. Soccorre, in proposito, il consolidato orientamento di questaCorte, che va qui ulteriormente ribadito, secondo cui, ove la sentenzasia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascunadelle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, lequali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbero produrre l'annullamento dellasentenza (Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n.7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n.9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n.22753).5. Avendo il ricorrente impugnato soltanto la prima ragioneargomentativa, relativa alla validità della notifica dell’avviso diaccertamento, e non anche la seconda, alternativa e giuridicamentesufficiente, da sola, a giustificare il rigetto dell’appello, i motiviproposti sono inammissibili per difetto di interesse.Numero registro generale 11043/2016Numero sezionale 4273/2026Numero di raccolta generale 16605/2026Data pubblicazione 27/05/20266. Spese secondo soccombenza.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile,condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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